Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14296 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. un., 15/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21099/2009 proposto da:

L.S.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA

DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI MARIA

FABRIZIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 116/A/2009 della CORTE CONTI Sezione

giurisdizionale di appello per la regione siciliana – PALERMO,

depositata il 18/03/2009; udito l’avvocato VALENZA Dino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi.

 

Fatto

RILEVA

Con citazione del 27.12.2006 il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia convenne in giudizio L.S. G., dipendente della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 28.693,07 oltre accessori quali importi a lui erogati a titolo di permessi sindacali retribuiti senza che vi fosse prova della attività sindacale svolta. La Sezione siciliana, costituitosi il convenuto, lo assolse per indeterminatezza dell’addebito ed assenza di colpa grave, ma la Sezione d’appello, accogliendo il gravame del Procuratore regionale, ritenne integrata la responsabilità e condannò il L.S. – che si era costituito in giudizio reiterando l’eccezione di improcedibilità dell’appello per nullità della notifica dell’atto introduttivo – al pagamento della somma di Euro 25.953,83. Nella motivazione della pronunzia il Collegio d’appello ha, per quel che rileva:

– delineato, alla stregua delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, artt. 23 e 30 e della contrattazione collettiva di settore, natura e condizioni per la fruizione dei permessi sindacali a beneficio di chi, come il L.S., era dirigente di Confederazione Sindacale ed ha precisato come detti permessi dovessero essere comprovatamente utilizzati in conformità agli scopi sindacali consentiti e dichiarati;

– sottoposto a scrutinio le assenze e le richieste di permesso e indicato le assenze “giustificate” alla stregua delle norme e quelle, largamente prevalenti, “ingiustificate” relativamente agli anni 2003- 2004-2005;

– quantificato, pertanto, sulla base delle assenze ingiustificate, il danno arrecato da esse alla gestione governativa ed adottato la condanna al pagamento, con accessori e spese.

Avverso detta sentenza il L.S. ha proposto ricorso in data 21.09.2009 notificandolo alla Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed al P.G. presso la Cassazione ed ivi articolando unico complesso motivo concluso con la richiesta di cassazione della sentenza per l’indebita violazione dei limiti della giurisdizione, violazione perpetrata attraverso la disapplicazione della normativa sindacale di settore.

La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha svolto difese nel controricorso 15.10.2009, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

L’intimata Gestione Governativa non ha svolto difese. Il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c. ha depositato in data 22.2.2010 relazione nella quale ha concluso con la proposta di definire in sede camerale il ricorso pronunziandone la inammissibilità.

Il difensore del L.S. nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha dissentito dalle considerazioni svolte dal relatore in relazione al preteso superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice d’appello.

Diritto

OSSERVA

Certamente nessuna condivisione può essere riservata al rilievo di inammissibilità della vocatio in judicio attraverso la notificazione del ricorso alla (sola) Procura Regionale siciliana della Corte dei Conti, posto che la vocatio stessa non può che riguardare altri che quella Procura che fu parte del giudizio di appello, svoltosi non già presso la Sezione Centrale di Roma bensì presso la Sezione di appello siciliana.

Di contro, come rilevato dal relatore, coglie nel segno il rilievo di inammissibilità afferente l’inesistenza nella specie di una ancora valutabile questione di giurisdizione: è invero di chiara evidenza il fatto che la potestas judicandi del giudice andava dal L. S. contestata nella sede dell’appello incidentale avverso la prima decisione (S.U. n. 24883 del 2008 e, più di recente, S.U. n. 3200 del 2010) che, pur disattendendo nel merito le richieste della Procura Regionale, aveva conosciuto della questione della responsabilità amministrativa da indebita fruizione di permessi sindacali pertanto affermando la propria giurisdizione.

Dall’altro canto, ancora una volta in piena condivisione con le qui riportate considerazioni della relazione, appare di tutta evidenza il fatto che la Corte, sezione regionale d’appello, non abbia commesso alcuna indebita invasione dell’altrui competenza giurisdizionale ma abbia solo criticamente valutato le norme legislative e contrattuali (del CCNL di settore e dell’accordo integrativo) dando prevalenza all’una rispetto all’altra e quindi operando la scelta di qualsiasi giudice chiamato ad applicare norme alla fattispecie, con la conseguenza per la quale il prospettato errore commesso in tale sede decisionale devesi, semmai, ricondurre ad una ipotesi di error in judicando senza che possa ritenersi integrata la predicata ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale alla quale soltanto potrebbesi riconnettere il ricorso ex art. 362 c.p.c. (si rammentano: S.U. n. 3688 del 2009, n. 26806 del 2009 e n. 6408 del 2010). Se poi siffatta operazione di attribuzione di “prevalenza” comporti una disapplicazione di clausole di accordi collettivi a fronte del prevalente disposto di legge è ipotesi che non può in alcun modo configurare un eccesso di potere giurisdizionale, non avendo il Giudice d’appello interpretato con autorità di giudicato l’accordo collettivo ma solo – come notato in relazione – operato la integrazione delle norme legali e contrattuali per individuare la regula juris, nell’ambito dei poteri spettanti alla potestà decisoria di qualsiasi giudice. Su tali premesse va quindi considerato, in dissenso dalle osservazioni proposte in memoria, che nessuna pronunzia nuova – comportante il superamento dei limiti esterni – è rinvenibile nella decisione di appello, sì da autorizzare, come ipotizza il ricorrente, la proposizione della questione per la prima volta nella sede del ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1. Si dichiara inammissibile il ricorso, senza regolare le spese essendo contro ricorrente il P.G..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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