Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14296 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 08/07/2020), n.14296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14946/2015 proposto da:

D.C.D., e D.C.M., elettivamente domiciliati in

Roma, via Pompeo Trogo n. 21, presso lo studio dell’avvocato Mario

Faramondi, rappresentati e difesi dall’avvocato Enza Mainini del

foro di Sondrio con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo

n. 212, presso lo studio dell’avvocato Aurelio Richichi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ausilia Fumasoni;

– controricorrente –

contro

B.G.;

– non intimata –

avverso la sentenza n. 749/2015 della Corte di appello di Milano

depositata il 16 febbraio 2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che – in assenza delle parti – ha

concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.C.D. e M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 749 pubblicata il 16 febbraio 2015, la quale – nell’accogliere l’appello interposto da M.F. avverso la sentenza n. 20/2010 del Tribunale di Sondrio – nel merito, dichiarava che M. e B.G., in comunione pro indiviso per la quota di 1/2 e D.C.M. e D., in comunione pro indiviso per l’altra quota di 1/2, erano comproprietari degli immobili in (OMISSIS), dichiarava lo scioglimento della comunione fra i predetti, con assegnazione della quota di 1/2 di pertinenza di M. e B. a D.C.M. e D., in comunione fra loro, subordinando l’effetto traslativo al pagamento da parte di D.C.M. e D., con responsabilità solidale, del conguaglio divisionale a favore di M. e B. per l’importo di Euro 151.140,00, maggiorato di interessi al tasso legale dal 27 aprile 2007 al saldo.

Ha resistito il M..

Fissata pubblica udienza al 5 febbraio 2019, in imminenza della stessa il controricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia, ragione per la quale la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire l’originale della rinuncia con relata di comunicane della medesima, atto in originale di cui veniva curato il deposito in data 23 luglio 2019, recante, altresì, la sottoscrizione di entrambe le controparti, M. e B., con la dizione per la visione e l’autentica.

L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, da quanto sopra consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la definizione transattiva della controversia.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di

legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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