Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14295 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28703-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIALE PARIOLI, 79/H, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA ROSSI, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE

CASTRONOVO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1649/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1649/2019, accoglieva l’appello proposto da C.A. e C.G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTP di Palermo che aveva rigettato il ricorso delle contribuenti avente ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo di somme dovute dagli stessi quali acquirenti, per imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito dell’avviso di liquidazione e rettifica regolarmente notificato e divenuto definitivo.

Rilevava che non correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale nella misura decennale previsto dall’art. 78 TUR, in quanto la doglianza sollevata dal ricorrente non afferiva al termine di prescrizione della pretesa impositiva fra l’altro divenuta definitiva nell’anno 2011 bensì al termine di decadenza biennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. C), applicabile anche ai tributi indiretti tra cui l’imposta di registro. Affermava pertanto che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il (OMISSIS).

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso le intimate.

Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato.

La Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza previsto dal detto decreto, art. 76, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, comma 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; v. Cass. n. 27698 del 2020; Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028). La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Sicilia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA