Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14295 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. un., 15/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

spa Idreg Molise, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio

Quirino Visconti 99, presso lo studio degli avv. Conte Ernesto, Conte

Michele ed Conte Ilaria, che la rappresentano e difendono per mandato

in atti;

– ricorrente –

contro

Regione Abruzzo, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 77/2009, depositata il 28/4/2009

dal Tribunale Superiore delle Acque;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. TIRELLI Francesco;

Sentiti gli avv. Conte E. e Lettera;

Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che in data 29/1/2008 il Dirigente del Genio Civile di Pescara ha dichiarato la non procedibilità della domanda di derivazione di acqua dal fiume (OMISSIS) presentata dalla spa Idreg Abruzzo; che quest’ultima, divenuta poi Idreg Molise, ha impugnato il relativo provvedimento davanti al TSAP; che la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto l’interessata aveva omesso d’impugnare anche il parere negativo espresso dalla Regione Molise in ordine alla possibilità di avviare l’istruttoria sulla domanda di derivazione;

che la spa Idreg Molise ha dal canto negato qualsiasi necessità d’impugnare il predetto parere perchè non definitivo, ma temporaneo e, per di più, non decisivo perchè la normativa di riferimento riconosceva allo Stato la facoltà di provvedere in via sostitutiva;

che il giudice adito ha però condiviso l’eccezione della Regione convenuta, osservando in proposito che il termine assegnato allo Stato per il suo eventuale intervento era ormai scaduto; che la spa Idreg ha censurato l’anzidetta statuizione deducendo con il primo motivo l'”omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in quanto il TSAP non aveva tenuto conto della temporaneità del parere da essa sottolineata;

che con il secondo motivo la spa Idreg ha invece lamentato la “violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 e dell’art. 100 c.p.c.”, perchè lo Stato non era soggetto al termine indicato dal TSAP che, per giurisprudenza costante, non aveva in ogni caso natura perentoria;

che la Regione Abruzzo ha depositato controricorso, con il quale ha concluso per il rigetto dell’avversa impugnazione perchè infondata;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ed ulteriori documenti da cui risulta che la Regione Abruzzo ha ritirato in autotutela l’atto con il quale il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara – Ufficio di Chieti aveva mutato l’originario avviso, esprimendo alla competente Direzione il parere che la stessa avrebbe potuto dichiarare la procedibilità della domanda di derivazione idroelettrica a suo tempo avanzata dalla spa Idreg Molise;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti ed escluso che fra le stesse possa essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, osserva il Collegio che per quanto riguarda i ricorsi proposti, come quello in esame, contro provvedimenti depositati dopo il 2/3/2006, ma prima del 4/7/2009 l’illustrazione dei motivi ex art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 “si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto” (art. 366 bis c.p.c.);

che la ricorrente non ha invece sottoposto alla Suprema Corte alcun quesito del tipo di quello richiesto dalla legge, così come interpretata dalla costante giurisprudenza;

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, non essendo in contrario sostenibile che il primo motivo si sottrarrebbe all’applicazione della predetta regola perchè testualmente diretto a far valere “l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; che per potersi effettivamente parlare di un vizio di motivazione, sarebbe stato invero necessario che dopo avere in astratto ammesso la rilevanza giuridica dell’eventuale temporaneità del parere della Regione Molise, il TSAP avesse in seguito escluso la concreta possibilità di attribuirgli tale qualifica per errata, illogica o mancata valutazione degli elementi di fatto;

che nella fattispecie in esame, invece, il TSAP non ha trattato proprio l’argomento (perchè trascurato o, più probabilmente, ritenuto ininfluente) ed ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dopo aver affrontato e superato soltanto la seconda delle obiezioni opposte dall’Idreg all’accoglimento dell’eccezione di controparte;

che in una situazione del genere non può dunque discutersi di un difetto della motivazione ma, semmai, di un’ omessa pronuncia o di una violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, pertanto, di un vizio giuridico la cui denuncia presupponeva la formulazione di un adeguato quesito ai sensi del succitato art. 366 bis c.p.c.;

che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la spa Idreg Molise al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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