Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14295 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. II, 08/07/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 08/07/2020), n.14295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22910/2015 proposto da:

Avv. M.G., in proprio, nonchè rappresentato e difeso

dall’Avvocato Pier Giorgio Marinelli, ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio dell’Avv. Federico Pernazza, in Roma, VIA NIZZA 53;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e rappresentante legale pro tempore M.R. G. A.,

rappresentata e difesa dagli Avvocati VITO IORIO ed ENRICO

TORTOLANI, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Luigi Casale,

in ROMA, VIA SCIRE’ 15;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4343/2014 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 2/07/2014;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi

del ricorso principale e del ricorso incidentale e per

l’accoglimento dei restanti motivi del ricorso principale;

uditi gli Avvocati M.G. ed ENRICO TORTOLANI,

rispettivamente per il ricorrente principale e per la ricorrente

incidentale, che hanno concluso ciascuno come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 12.6.2008 il Presidente del Tribunale di Latina ingiungeva all’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS) il pagamento in favore dell’avv. M.G. della somma di Euro 224.158,73, oltre interessi e spese per prestazioni professionali relative alla rappresentanza in giudizio di detta azienda, resistente in quattro ricorsi dinanzi al TAR della Basilicata, per l’annullamento di alcune gare di appalto. Avverso tale decreto proponeva opposizione l’Azienda Ospedaliera deducendo l’infondatezza della pretesa creditoria, atteso che le parcelle erano state redatte considerando quale valore della causa il valore della gara di appalto mentre, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, nel giudizio amministrativo volto all’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo la causa doveva considerarsi di valore indeterminabile.

Si costituiva in giudizio l’avv. M.G. chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 2050/2010 il Tribunale di Latina, dichiarata la nullità del contratto di prestazione d’opera professionale per difetto di forma scritta, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’avv. M. deducendo che il mandato professionale era stato validamente conferito attraverso la procura ad litem apposta a margine dei singoli atti di costituzione; che il Giudice di prime cure aveva omesso totalmente di valutare l’atto scritto di conferimento del mandato difensivo con la procura; che nel caso di prestazione resa da un avvocato nell’esercizio del proprio mandato, la mancanza di un accordo specifico e per iscritto sul compenso, determina il ricorso alla tariffa di legge per determinare il quantum dovuto.

Si costituiva l’Ospedale “(OMISSIS)” opponendosi al gravame; in via subordinata, contestando i crediti di cui alle parcelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo, dovendosi considerare di valore indeterminato la controversia dinanzi al TAR per l’annullamento di un atto amministrativo, in cui la causa petendi è l’illegittimità dell’atto e la sua eliminazione il petitum.

Con sentenza n. 4343/2014, depositata in data 2.7.2014, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza appellata ritenuto sussistente il requisito della forma scritta ad substantiam, soddisfatto dal rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c. – applicava lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e condannava l’Azienda Ospedaliera al pagamento della somma di Euro 39.149,88, oltre interessi legali dal 27/7/2007 al saldo, con vittoria delle spese di lite dei due gradi.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. M. sulla base di cinque motivi; resiste l’Ospedale “(OMISSIS)” con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo, a cui il ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla motivazione assolutamente omessa in relazione alla determinazione del valore della controversia amministrativa”, là dove la sentenza impugnata cita soltanto i precedenti posti dalle sentenze Cass. n. 932 del 1997 e Cass. n. 1754 del 2013. In particolare, la norma che avrebbe dovuto trovare applicazione – D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 4 – non fa riferimento al criterio del petitum e della causa petendi, indicando, invece, che il valore della causa, per la determinazione degli onorari a carico della parte assistita, debba essere determinato con riguardo “al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”; nè al riguardo soccorrerebbe dello stesso art. 6, comma 3, che, per la determinazione degli onorari a carico della parte soccombente, quando non si possa addivenirvi mediante applicazione dei criteri del codice di procedura civile, fa riferimento al criterio dell'”interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza”. Pertanto, la sentenza sarebbe priva di motivazione senza la possibilità di ricostruirne l’iter logico-argomentativo; non essendo sufficiente il rinvio a precedenti giurisprudenziali in quanto, in mancanza di riferimenti, si tratta di operare una motivazione per relationem, con operazione non consentita, che determinerebbe la nullità della sentenza.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Le decisioni (Cass. n. 932 del 1997 e Cass. n. 1754 del 2013) esplicitamente richiamate e riprodotte nella parte di interesse dalla Corte di merito affermano che, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all’art. 6 della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto (nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la causa petendi della domanda sia l’illegittimità dell’atto stesso e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

1.3. – Appare dunque evidente che – lungi dall’essere al cospetto (come eccepito dal ricorrente) di una “motivazione assolutamente omessa in relazione alla determinazione del valore della controversia amministrativa” – il giudice d’appello abbia “fatto propri” detti consolidati principi, ponendoli espressamente ed inequivocabilemnte a fondamento della decisione; così dovendosi escludere la configurabilità del censurato vizio di omessa motivazione.

Questo sussiste, infatti, quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (…), senza alcuna esplicitazione al riguardo che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. 17403 del 2018); mentre nella specie non risulta configurabile una ipotesi di mera motivazione per relationem della Corte d’appello (effettuata con riferimento a precedenti specifiche decisioni di legittimità), giacchè costituisce principio altrettanto consolidato che la motivazione di una sentenza può ben essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento; occorrendo (come appunto si appalesa nella specie) che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto (Cass. sez. un. 14814 del 2008).

Nè, d’altronde, alla censura de qua, il ricorrente ha accompagnato alcuna specificazione in ordine alla effettiva sussistenza ed alla peculiare incidenza del “valore di diversi interessi perseguiti dalle parti” e dell'”interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza” nei giudizi amminisrativi de quibus.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., in relazione al D.M. n. 127 del 2004, art. 6, commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè le sentenze della Suprema Corte richiamate dalla Corte distrettuale non sarebbero pertinenti al caso di specie, essendo riferite a onorari per la difesa in giudizi svoltisi sotto la vigenza delle tariffe approvate con D.M. 31 ottobre 1985, o addirittura in precedenza; mentre, la tariffa da applicare nella presente fattispecie è quella approvata con D.M. n. 127 del 2004, che, all’art. 6, comma 4, prevede che il valore della controversia per la liquidazione degli onorari a carico della parte assistita sia determinato “con riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”.

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – Le considerazioni svolte nelle predette pronunce di legittimità, richiamate nella motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 932 del 1997 e Cass. n. 1754 del 2013; cui si aggiunge, nello stesso senso, la recente Cass. n. 15061 del 2018), relative alla definizione della estensione dell’ambito applicativo dell’art. 6 della tariffa di cui al D.M. n. 585 del 1994 (adottato ratione temporis in quei giudizi), correttamente sono state dalla Corte di merito estese alla disciplina dettata dal D.M. n. 127 del 2004, giacchè risulta evidente che l’art. 6, comma 4, di tale D.M., lascia sostanzialmente invariata la previsione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 4 (secondo cui “Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti”), disponendo in termini pressochè identici alla precedente regolamentazione (fatta eccezione per la eliminazione del termine “sostanzialmente”) e quindi rispondendo alla stessa ratio decidendi, che ne determina l’applicabilità anche al caso di specie.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., in relazione al D.M. n. 127 del 2004, art. 6, commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (sotto diverso profilo)”, giacchè, anche se si volesse integrare il concetto di “interesse perseguito dalla parte” di cui dell’art. 6, comma 4, sopracitato con quello di “interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza”, la disposizione in commento sarebbe comunque violata e falsamente applicata. Le modalità di determinazione dei compensi dell’avvocato per le cause devolute alla cognizione del giudice amministrativo, stabilite dal D.M. n. 127 del 2004, avrebbero infatti costituito un novum rispetto alla tariffa forense previgente di cui al D.M. n. 585 del 1994, consentendo la determinazione del valore della controversia secondo il codice di procedura civile, superando la precedente impostazione che voleva il giudizio di impugnazione di atti amministrativi rientrante tendenzialmente nelle controversie di valore indeterminabile. Pertanto, sotto la vigenza della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004, il valore della controversia coincide con il valore dei servizi che l’ente ha interesse ad acquisire attraverso i bandi di gara. Osserva il ricorrente che le controversie in oggetto vertevano tutte in materia di affidamento di lavori pubblici, materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, per cui anche nel vigore della precedente disciplina al professionista sarebbe stato consentito di determinare il valore secondo il codice di procedura civile.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Le evocate divergenze novative del dettato normativo del D.M. n. 127 del 2004, rispetto a quello di cui al D.M. n. 585 del 1994, attengono specificamente ai criteri di liquidazione degli onorari a carico del “soccombente” e non del “cliente”, sicchè non pertengono al caso in esame.

Peraltro, questa Corte ha rilevato che, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass. n. 21680 del 2014). Correttamente la Corte di merito – in ragione della genericità degli assunti del ricorrente – ha ritenuto che nella specie che si trattasse di controversie rientranti nella giurisdizione generale di legittimità, il cui petitum e causa petendi erano la rimozione di provvedimenti specificamente individuati dalla pubblica amministrazione, ritenuti inficiati da vizi di legittimità.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di determinazione dello scaglione di riferimento degli onorari”, là dove la Corte di merito ha determinato i valori medi, previsti per le cause di valore indeterminato, in base alla tariffa forense allegata al D.M. n. 127 del 2004, redigendo un prospetto numerico, senza offrire alcuna motivazione riguardo al criterio seguito sia per l’individuazione dello scaglione in concreto applicato, sia per la scelta discrezionale della media aritmetica, senza tenere conto dell’importanza delle controversie e dell’esito positivo dei giudizi. Ritiene il ricorrente che, considerata la complessità della difesa in tema di appalti pubblici, l’estrema celerità nella redazione degli atti e il risultato ottenuto, il compenso avrebbe potuto essere parametrato agli importi massimi, stabiliti dalla tariffa per le controversie di valore indeterminabile e di particolare importanza, ottenendo così gli stessi importi delle parcelle redatte e vistate dall’Ordine degli Avvocati.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Il modello introdotto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 2 luglio 2014) prevede che la sentenza possa essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame in riferimento al denunciato parametro, non v’è traccia. E ciò non senza rimarcare (cfr. Cass. n. 27415 del 2018) che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. sez. un. 5745 del 2015; conf. Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015).

Sicchè, le censure mosse in riferimento all’evocato parametro si sostanziano, in concreto, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.

5. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Corte di merito ha stabilto una misura degli interessi di mora inferiore (e con decorrenza dalla data di messa in mora) rispetto a quella richiesta e dovuta in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

5.1. – Il motivo è fondato.

5.2. – La Corte di merito ha disposto che sulla somma quantificata a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta dal ricorrente “decorrono gli interessi legali dalla messa in mora e cioè dal 27/7/2007 al saldo”.

Orbene, il D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 1, stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. All’art. 2, comma 1, lett. a), definisce transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”; alla lett. b) definisce pubblica amministrazione “le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”; infine, alla lett. c), definisce imprenditore “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”. All’art. 4, poi, individua il dies a quo degli interessi; all’art. 5 ne determina il saggio; e all’art. 11, comma 1, stabilisce infine che: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002” (cfr. Cass. n. 21523 del 2019).

In particolare, a norma dell’art. 4, comma 2, lett. a) del suddetto D.Lgs., se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

Nonostante la richiesta del ricorrente della corresponsione dei predetti interessi (reiterata nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, come trascritta nel presente ricorso, a pag.31) la Corte distrettuale si è limitata a liquidare gli interessi ai sensi dell’art. 1284 c.c., come si evince dalla definizione dei medesimi quali “interessi legali”, che conseguentemente ne ha determinato la decorrenza dalla costituzione in mora.

Così decidendo la Corte ha contravvenuto al consolidato principio secondo cui (in termini generali) gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal c.c., sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorchè senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio iura novit curia, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale (Cass. n. 11225 del 2000). Pertanto, allorchè il giudice (come nella specie) adoperi genericamente la formula “interessi legali”, questa, lungi dall’implicare il necessario rinvio alla disciplina codicistica, unicamente sta ad indicare trattarsi di interessi previsti dalla legge, atteso che gli interessi stabiliti, con riferimento a determinati crediti, da norme speciali di legge – in misura e decorrenza diversa da quella fissata in via generale dal codice civile – sono interessi legali. Ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia limitato a condannare al pagamento degli “interessi legali”, ha il potere-dovere di applicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi nel caso concreto, anche indipendentemente da una specifica richiesta di parte, a meno che la relativa questione sia stata espressamente dibattuta e risolta con pronuncia sulla quale si sia formato il giudicato (Cass. n. 17919 del 2004).

5.3. – Il giudice di rinvio dovrà dunque procedere a quantificare gli interessi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, nonchè a determinarne la decorrenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 4.

6. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Ospedale “(OMISSIS)” lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – Motivazione apparente; violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c.”, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di esporre il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della determinazione di applicare i diritti e onorari in base ai valori medi di cui alla tariffa allegata al D.M. n. 127 del 2004. Nei due gradi di giudizio di merito l’Azienda Ospedaliera aveva prospettato l’obbligo del professionista di contenere la propria pretesa nei limiti dei minimi tariffari in osservanza della previsione inserita nelle deliberazioni di incarico. Afferma la ricorrente incidentale che sull’obbligatorietà di tali pattuizioni non è stata sollevata alcuna eccezione dal professionista, il quale ha mostrato di averle accettate con comportamento concludente.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

6.2. – In primo luogo, si appalesa la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 6, per mancata indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso incidantale si fonda.

E’ consolidato il principio per cui i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come anche la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorrente ha, perciò, l’onere (che nella specie non risuta esser stato assolto) di indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012).

La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto indicare – mediante anche la trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza asseritamente decisiva e/o non valutata, o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

A fronte, di ciò la ricorrente incidentale non ha indicato e tantomeno riprodotto gli atti processuali sui quali il ricorso incidentale si fonda, limitandosi la stessa a richiamare l’asserito contenuto delle deliberazioni di conferimento dell’incarico professionale, in cui si farebbe riferimento ad una non meglio precisata acquisita disponibilità del ricorrente, nelle vie brevi, di accettare l’incarico impegnandsi a limitare le proprie competenze ai minimi tariffari.

6.3. – Altrettanto inammissibile risulta il riferimento alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per mancata trattazione del fatto ritenuto decisivo nel giudizio di appello.

Valgono le medesime considerazioni svolte sub 4.2., in particolare là dove si ribadisce che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente incidentale avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

7. – Va dunque accolto il quinto motivo del ricorso principale; mentre vanno rigettati gli ulteriori motivi del ricorso principale e va dichiarato inammissibile quello incidentale. La sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Va emessa altresì, nei confronti del ricorrente incidentale, la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale, e rigetta gli ulteriori motivi del medesimo ricorso principale, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, limitatamente al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2019, e a seguito di riconvocazione del Collegio nella medesima composizione il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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