Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14294 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5481-2007 proposto da:
S.G., domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 26, presso
lo studio dell’avvocato MOSILLO STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GAROFALO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO
VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 449/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/03/2006 r.g.n. 4529/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato il ricorso tendente ad ottenere la condanna dell’Inps alla corresponsione del sussidio per l’esecuzione di lavori socialmente utili per il periodo da gennaio al 30 ottobre 1996 a causa della mancanza di preventiva domanda amministrativa. Rilevava la Corte che l’appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ed assegnarle il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ma che questa tesi era stata respinta in primo grado sul rilievo che l’art. 443 c.p.c. invocato fosse inapplicabile non trattandosi di improcedibilità dovuta al mancato esaurimento del procedimento amministrativo. La Corte adita affermava che avverso questa argomentazione non era stata formulata alcuna censura, per cui l’impugnazione era inammissibile.
Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con un motivo.
L’Inps ha depositato procura.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente si duole che sia stato dichiarato inammissibile l’appello nonostante ella avesse argomentato ampiamente nell’atto di impugnazione che avrebbe dovuto farsi applicazione dell’art. 443 cod. proc. civ..
Il ricorso è infondato.
Ed invero, quale che fosse il tenore dell’atto d’appello era comunque infondata la pretesa della ricorrente che, non avendo previamente proposto la domanda amministrativa di prestazione, chiedeva però la sospensione del processo a norma dell’art. 443 cod. proc. civ. che viene in applicazione nel diverso caso in cui la domanda sia stata proposta ma non sia terminato l’iter dei ricorsi amministrativi.
E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. n. 732 del 15/01/2007) che “La domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio”.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima delle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011