Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14294 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 21/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14294

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avvocato Ernesto Biondo, con domicilio

eletto nello studio dell’Avvocato Camillo Toscano in Roma, via

Cucchiari, n. 57;

– ricorrente –

contro

M.C. e B.F.A., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avvocato Tommaso Carpinella, con domicilio eletto nel studio in

Roma, via Antonio Roiti, n. 45;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4429/2015 in

data 21 luglio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

aprile 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi;

uditi gli Avvocati Ernesto Biondo e Tommaso Carpinella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2183 del 2011, ha respinto la domanda proposta da B.G. per la rescissione per lesione dell’atto di vendita in data 10 luglio 2007 con cui egli aveva trasferito alla ex moglie M.C. ed al comune figlio B.F.A. rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà della sua quota di comproprietà dell’immobile in comunione con l’ex moglie, sito in Roma, località Casal Palocco, via Manuel de Falla, n. 57, nonchè per l’annullamento della transazione in data 13 marzo 2008 intercorsa con i medesimi congiunti e, in subordine, per il risarcimento del danno.

A tale conclusione il primo giudice è giunto sul rilievo che la transazione, riguardante anche l’atto di trasferimento impugnato, ha costituito il contenuto del ricorso per il divorzio congiunto proposto dagli ex coniugi nonchè della successiva sentenza che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicchè inficiare di invalidità la transazione con lo scopo di invalidare l’originario contratto di trasferimento avrebbe fatto venir meno il contenuto della sentenza di divorzio, ormai passata in giudicato, fatto processualmente non consentito, potendo l’attore chiedere la modifica delle condizioni di divorzio in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle fatte valere con la citazione.

2.- Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 luglio 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di B.G., confermando con diversa motivazione la sentenza del Tribunale.

2.1. – La Corte territoriale ha ritenuto fondato il rilievo avanzato dall’appellante circa l’erroneità della decisione del primo giudice nel considerare che il contenuto della transazione sia stato trasfuso nel ricorso per divorzio congiunto e nella successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tanto premesso, la Corte d’appello ha tuttavia giudicato infondata la domanda di B.G..

La Corte d’appello di Roma ha in primo luogo considerato che rispetto alla domanda di rescissione per lesione è stata eccepita dalle controparti l’esistenza della transazione in data 13 marzo 2008, “atto ostativo alla domanda avente causa di lesione ex art. 1970 c.c.”. E sebbene l’originario attore, in replica all’eccezione delle controparti, abbia richiesto l’annullamento della transazione richiamando il disposto dell’art. 1971 c.c. (in base a cui, ove una delle parti sia consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione), tale allegazione attorea – ha affermato la Corte territoriale – deve ritenersi inconferente, “in considerazione del fatto che la disposizione deve essere applicata ove una parte faccia valere come titolo della sua pretesa la transazione, che nel caso di specie è invece dedotta in giudizio quale eccezione rispetto alla domanda attorea”.

Nel giudicare fondata l’eccezione di transazione avanzata dai convenuti, i giudici del gravame hanno rilevato che l’atto di vendita oggetto della domanda rescissoria è stato concluso in adempimento di un primo accordo transattivo tra le parti, intervenuto in data 20 ottobre 2006 nella pendenza tra le parti del giudizio di separazione giudiziale e trasfuso nel verbale dell’udienza del 30 novembre 2006 dinanzi alla Sezione famiglia della Corte d’appello, accordo che è stato rispettato sia quanto alla data di stipula, avvenuta il 10 luglio 2007, sia quanto alla indicazione del prezzo pagato dalla M. che alla sua forma giuridica, non più donazione, ma vendita rispettivamente di nuda proprietà al figlio e costituzione di usufrutto in favore della ex moglie.

Ha poi precisato la Corte distrettuale che il B.G. ha successivamente citato in giudizio moglie e figlio per ottenere il saldo dell’atto del 10 luglio 2007 nonchè la consegna dei beni mobili e dei preziosi richiamati nell’accordo transattivo 20 ottobre-30 novembre 2006, chiedendo così al Tribunale l’adempimento della transazione, mentre la M. ha, a sua volta, depositato il ricorso per ottenere la sentenza di divorzio (circostanze, entrambe, riportate nella premessa della transazione del 13 marzo 2008, in cui le parti hanno richiamato la volontà di trasformare il ricorso divorzile in procedura congiunta e, altresì, di “transigere le rispettive pretese, nonchè tutte le controversie pendenti”, la M. si è impegnata a corrispondere al B.G. Euro 19.000,00 e quest’ultimo ad accettare l’importo a saldo e stralcio a definizione di ogni pretesa, impegnandosi a rinunciare al giudizio da lui introdotto, a ogni pretesa economica derivante dal divorzio, a ogni eventuale controversia, a ogni pretesa sui mobili e sui preziosi di cui alla precedente transazione, a restituire alla M. l’orologio d’oro con brillantini, dichiarando infine i contraenti che “con la sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra e di avere transatto tutti i loro rapporti, salvo buon fine degli assegni e/o di tutti i pagamenti”).

Secondo la Corte d’appello, atteso il richiamo al precedente accordo transattivo del 2006, da cui è derivata la citazione del B.G. con la richiesta del suo adempimento e la firma del nuovo accordo (a differenza del precedente) anche da parte del figlio, nel contenuto dell’atto sono ravvisabili gli elementi tipici del negozio transattivo, non annullabile per causa di lesione, ai sensi dell’art. 1970 c.c..

Parimenti infondata è, secondo la Corte territoriale, la domanda subordinata di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non avendo l’attore fornito la prova degli elementi costituitivi (la colpa o il dolo delle controparti, il nesso di causa con l’evento dannoso individuato nelle patologie sofferte e nella locazione di immobile diverso da quello dell’abitazione coniugale, tenuto conto che l’allontanamento dalla casa coniugale deriva dalla separazione personale).

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello B.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 febbraio 2016, sulla base di sei motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1971 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione in relazione ad un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto l’art. 1971 c.c.applicabile soltanto là dove la transazione venga fatta valere come titolo di una pretesa, e non quando la stessa sia stata fatta valere come eccezione. Secondo il ricorrente, “la circostanza che la transazione sia stata fatta valere come eccezione e non come domanda diretta,… non fa venir meno l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1971 c.c., atteso che altrimenti resterebbero salve le transazioni relative a pretese temerarie e i comportamenti delle parti tenuti in malafede”. Il ricorrente deduce: che il figlio B.F.A. non era parte sostanziale della controversia iniziale; che questi non aveva alcun diritto sostanziale per pretendere di ricevere la nuda proprietà dell’immobile, e neanche la M. aveva un diritto di avere l’usufrutto sulla intera abitazione; che il comportamento in malafede delle controparti sarebbe dimostrato dal passaggio dalla concordata donazione, da parte dei coniugi, delle quote di nuda proprietà al loro unico figlio alla stipula – su richiesta delle controparti, “con una scusa di natura fiscale” – di una vendita e non più donazione, vendita alla quale non è applicabile l’istituto della revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli; che per “blindare il trasferimento di proprietà le controparti riuscivano ad ottenere… prima la forma della compravendita e poi anche l’atto di transazione del 13 marzo 2008, atto che puntualmente hanno opposto in via di eccezione nel corso del processo di primo grado a fronte della domanda di rescissione”. Ad avviso del ricorrente, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere applicabile l’art. 1971 c.c. e annullare l’atto di transazione; avrebbe dovuto, inoltre, esaminare nel fondo la domanda di rescissione e accoglierla, attesa la sussistenza dello squilibrio tra le prestazioni, lo stato di bisogno dell’attore e l’approfittamento delle parti avverse.

1.1. – Il primo motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

1.2. – La Corte d’appello non ha scrutinato la richiesta dell’attore di dichiarare l’annullamento della transazione su pretesa temeraria sul rilievo che l’art. 1971 c.c.potrebbe venire in considerazione solo quando “una parte faccia valere come titolo della sua pretesa la transazione, che nel caso di specie è invece dedotta quale eccezione rispetto alla domanda attorea”.

Si tratta, in realtà, di affermazione erronea in diritto.

Invero, la temerarietà della pretesa comportante l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., come può essere eccepita dal convenuto per paralizzare la domanda dell’attore che faccia valere come titolo della sua richiesta la transazione, allo stesso modo può essere invocata dall’attore per paralizzare gli effetti impeditivi della eccezione di transazione sollevata dal convenuto, in fattispecie in cui, chiesta dall’attore la rescissione per lesione di un contratto di vendita, questi si è visto eccepire l’esistenza di una transazione preclusiva della domandata rescissione.

La Corte d’appello, pertanto, non poteva giudicare inconferente la deduzione della richiesta ex art. 1971 c.c. avanzata dall’attore in funzione dell’elisione del’effetto giuridico derivante dalla stipulazione della transazione, e così esimersi dal valutare la sussistenza o meno, in concreto, dei presupposti per l’annullabilità della transazione per temerarietà della pretesa.

In questi limiti preliminari il motivo va accolto; fermo restando che rimane del tutto impregiudicata – e rimessa all’apprezzamento del giudice del rinvio – la valutazione se le pretese di M.C. e di B.F.A., alla base della stipulata transazione, fossero caratterizzate dal requisito oggettivo dell’assoluta ed obiettiva infondatezza e da quello soggettivo della mala fede, elementi, entrambi, necessari perchè operi l’annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1971 c.c. (Cass., Sez. 3, 3 aprile 2003, n. 5139; Cass., Sez. lav., 25 settembre 2015, n. 19023).

2. – Resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi:

– del secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

– del terzo mezzo, attraverso il quale si censurano violazione e falsa applicazione dell’art. 1447 c.c. e artt. 115, 356 e 183 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;

– del quarto motivo, recante violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c. e artt. 112, 356 e 183 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

– del quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 356 c.p.c.”;

– del sesto motivo, con cui si censura violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

3. – La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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