Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14293 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. un., 15/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8543-2009 proposto da:
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA ((OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN
MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREANI ANTONIO, per
delega in atti;
– ricorrente –
contro
FERMET S.R.L. ((OMISSIS)), in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIACO 8, presso lo
studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ACQUARONE GIOVANNI, ACQUARONE LORENZO,
LENZETTI CARLO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè
ECOACCIAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio
dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CRICCA GIAN CARLO, per delega a margine del
ricorso adesivo;
– ricorrente adesivo –
contro
FERMET S.R.L. ((OMISSIS)), in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo
studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ACQUARONE GIOVANNI, ACQUARONE LORENZO,
LENZETTI CARLO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.B. FER. S.R.L., COMUNE DI MASSA, ILFER S.R.L., VERSILIA ROTTAMI
S.R.L., ECODEM 2000 S.R.L.;
– intimati –
avverso la decisione n. 6573/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 24/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;
uditi gli avvocati D’ADDARIO Francesco per delega dell’avvocato
Andreani Antonio, AVELLANO Silvio, ACQUARONE Lorenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 settembre 2003 il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. FERMET, dalla s.r.l. M.B. FER e dalla s.r.l. ILFER avverso la deliberazione adottata il 25 giugno 2001 dal Consorzio per la zona industriale apuana, con la quale erano state accolte le proposte, presentate dalla s.r.l. Ecodem e congiuntamente dalle s.r.l. Ricciardi e dalla s.r.l. Versilia Rottami, per l’acquisto di lotti di terreno da riconvertire per l’esercizio di nuove attività produttive: si è ritenuto che ±e ricorrenti non fossero legittimate a impugnare l’atto, non avendo a suo tempo richiesto l’assegnazione di quelle aree.
Adito in appello dalle soccombenti, il Consiglio di Stato, con decisione del 24 dicembre 2008, in accoglimento del gravame, ha annullato il provvedimento in questione, previo rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione che il Consorzio per la zona industriale apuana e la s.p.a. Ecoacciai (già s.r.l. Ricciardi) avevano sollevato già in primo grado e riproposto in appello.
Contro tale decisione il Consorzio per la zona industriale apuana ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, fatti propri dalla s.p.a. Ecoacciai con un suo ricorso adesivo. L’una e l’altra impugnazione sono state contrastate dalla s.r.l. FERMET con distinti controricorsi. Non hanno svolto attività difensive in questa sede le altre parti intimate. Il ricorrente principale ha presentato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore del Consorzio per la zona industriale apuana ha chiesto che venga disposto un rinvio dell’udienza di discussione, in quanto non è ancora pervenuto il fascicolo di ufficio del giudizio a quo, di cui era stata a suo tempo richiesta al Consiglio di Stato la trasmissione? a questa Corte.
L’istanza va disattesa, poichè l’esame del suddetto fascicolo non è necessario, ai fini della decisione, sicchè se ne può senz’altro prescindere.
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso principale, ribaditi in quello adesivo, si deduce, rispettivamente:
– che erroneamente, con la sentenza impugnata, si è ritenuta sussistente nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo, la quale invece avrebbe dovuto essere esclusa poichè il Consorzio per la zona industriale apuana, quale ente pubblico economico, aveva agito in ambito puramente civilistico, senza esplicazione di poteri autoritativi, ma esercitando il diritto privatistico di opzione attribuitogli dalla s.p.a. Cersam, proprietaria delle aree in questione;
– che il Consiglio di Stato si è ingerito in un ambito riservato alla pubblica amministrazione, pretendendo di sindacare il merito delle scelte discrezionali compiute dal Consorzio per la zona industriale apuana.
Entrambe le censure – da intendersi formulate in via gradata, stante la loro intrinseca incompatibilità – sono infondate.
Sulla prima, va rilevato che la L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36 ha espressamente riconosciuto ai consorzi di sviluppo industriale la qualità di enti pubblici economici, di cui peraltro erano già dotati in precedenza (Cass. s.u. 25 maggio 2005 n. 10973). Ciò tuttavìa non implica che tutte le loro attività debbano essere necessariamente ricondotte al campo privatistico imprenditoriale, dal quale invece restano escluse quelle – aventi natura eminentemente pubblicistica – che attengono all’esercizio dei poteri inerenti alla localizzazione industriale, e in particolare alla individuazione delle imprese destinate a operare nelle singole aree (Cass. s.u. 16 novembre 1999 n. 781): poteri a fronte dei quali la posizione giuridica soggettiva che compete agli aspiranti ha comunque consistenza di interesse legittimo. E’ dunque ininfluente che il Consorzio per la zona industriale apuana fosse titolare di un diritto di opzione, con facoltà di designare altri soggetti, per l’acquisto dei lotti in questione; d’altra parte, risulta dalla sentenza impugnata che non è in tale veste che l’ente ha adottato la Deliberazione 25 giugno 2001.
Quanto all’altra doglianza, è sufficiente osservare che il Consiglio di Stato non si è affatto sostituito all’amministrazione nella individuazione del “miglior contraente”, come i ricorrenti lamentano. Ha invece deciso che dalla scelta, in forza dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., non avrebbero dovuto essere escluse la s.r.l. FERMET, la s.r.l. M.B. FER e la s.r.l. ILFER, le quali in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, avevano anch’esse tempestivamente chiesto al Consorzio l’assegnazione delle aree di cui si tratta. Non vi è stata dunque alcuna indebita invasione nel campo del merito dell’attività amministrativa.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 7.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 7.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010