Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14293 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 30210 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

Agenzia delle entrate e Ministero dell’economia e delle finanze, in

persona, rispettivamente, del direttore e del ministro pro tempore,

rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici

della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrenti –

contro

N.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 4, depositata in

data 22 dicembre 2009, n. 469/4/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 giugno 2016 dal consigliere Angelina Maria Perrino;

udito per il Ministero e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato

Francesco Meloncelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Il contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di iva, imposte dirette ed irap inerenti all’anno 2001, fruendo altresì del beneficio della rateizzazione, ma omettendo il versamento della seconda rata. Ne è seguita l’emissione di una cartella di pagamento conseguente al controllo secondo procedure automatizzate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che N. ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;

quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, escludendo che l’omesso versamento della seconda rata determini la decadenza dal condono.

Ricorrono l’Agenzia delle entrate ed il Ministero per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, là dove è proposto dal Ministero, estraneo alle precedenti fasi del giudizio.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, sostenendo che il versamento di somme inferiori a quelle dovute determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma.

Il ricorso è fondato.

Quanto all’iva, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (fra tante, vedi, in particolare Cass. 23 settembre 2011, n. 19546).

2.1.- Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06.

La Corte, al riguardo, ha anche evidenziato che “quanto concerne l’imposta in sè si riferisce ovviamente anche alle sanzioni, delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come peraltro previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (v. sul punto Cass. n. 25701 del 2009 e n. 20068 del 2009 citata), posto che le misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’I.V.A. devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria previste dall’ordinamento nazionale per le violazioni di norme che regolano gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla sesta direttiva” (ancora Cass. 19546/2011; in termini, anche Cass. 27 luglio 2012, n. 13505).

3.- Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C – 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00, Sante; alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948).

3.- Con riguardo alle imposte dirette ed all’irap, giova rimarcare che, in generale, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v.

Cass. 18 gennaio 2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge numero 289 del 2002 è disposizione di carattere eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorchè contemplate dalla medesima legge.

3.1.- Ciò posto, l’articolo 9bis dispone, per quanto interessa, al comma 1, che “le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che … provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… per gli altri soggetti, la somma di 6000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate di pari importo….”.

La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale.

3.2.- Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, 9 e 15, (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).

4.- Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

Le spese concernenti i gradi di merito vanno compensate, essendosi consolidato l’orientamento di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso.

Quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso là dove è proposto dal Ministero, lo accoglie nel resto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta.

Compensa le spese inerenti al merito e condanna la contribuente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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