Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14293 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8204-2019 proposto da:

M.D., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO DIVINCENZO;

– ricorrenti –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO BARRACCHIA;

– controricorrente –

contro

S.E.U., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.II giudizio trae origina dalla domanda proposta da P.M., innanzi al Tribunale di Bari, nei confronti di T.C., M.D., S.E.U. e M.R., per sentire dichiarare l’esclusiva proprietà del lastrico solare dell’abitazione sita al secondo piano in (OMISSIS) e dell’adiacente terrazza a livello, sovrastante il primo piano di proprietà di M.D. e T.C. nonchè della porzione di terrazzo a livello annesso alla stanza ubicata al secondo piano di sua proprietà.

Chiedeva dichiararsi nessun diritto d’uso potevano vantare i convenuti su dette parti.

1.2. T.C. si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiese accertarsi l’usucapione delle unità immobiliari oggetto della domanda del P..

1.3. M.D. si costituì per resistere alla domanda.

1.4. S.E.U. e M.R. proposero domanda riconvenzionale e chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad installare e mantenere l’antenna televisiva sul terrazzo.

1.5. All’esito dei giudizi di merito, la corte d’appello di Bari, con sentenza del 5.2.2018, confermò la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda del P., lo aveva dichiarato proprietario dell’area solare di copertura della casa e dell’adiacente terrazzo a livello sovrastante l’appartamento al primo piano di proprietà di T.C. e M.D..

1.6.La corte distrettuale, per quel che rileva nel giudizio di legittimità, ha ritenuto che la prova sulla domanda riconvenzionale di usucapione non fosse idonea a provare lo ius escudendi alios perchè limitata alla gestione del

dell’immobile o all’effettuazione di lavori straordinari.

1.7.Sulla base dei titoli di proprietà nella loro successione cronologica, accertava che il P. era divenuto proprietario dell’intero terrazza sita al secondo piano e quindi anche della porzione di terrazza a livello annessa alla stanza al secondo piano, che, pertanto, non aveva natura condominiale.

2.Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso T.C. e M.D. sulla base di due motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso P.M..

2.3. S.E.U. e M.R. non hanno svolto attività difensiva.

2.4.11 relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso, in relazione alla posizione di M.D. e di manifesta infondatezza quanto alla posizione di T.C..

2.5.1n prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, nn. 1 e 5 “, per non aver la corte di merito ammesso le richieste istruttorie, dirette a dimostrare l’usucapione delle unità immobiliare acquistate con atto pubblico del 24.6.2004 da P. Giuseppe, alienate da S.E.U. e M.R..

1.1.11 motivo è inammissibile quanto alla posizione di M.D., il quale, non ha eccepito l’usucapione ma non ha articolato i mezzi di prova, di cui lamenta il rigetto. Risulta, infatti, dal ricorso che i capitoli di prova vennero richiesti dalla sola T.C. con le memorie ex. art. 183, comma VI c.p.c. e non da Menneo Pietro, con la conseguenza che la richiesta non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

1.2. Quanto alla posizione di T.C., la corte di merito ha correttamente ritenuto che i capitoli di prova fossero inidonei a provare l’esercizio sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà. Chi invoca l’usucapione deve infatti provare non solo di essere nella disponibilità del bene, ma anche di avere l’animus possidendi per il tempo necessario per usucapire, attraverso la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato, che si estrinseca attraverso un’attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui (Cassazione civile sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).

1.3.Nella specie, la corte di merito ha correttamente ritenuto irrilevante la prova per testi, riportata pedissequamente nel ricorso, perchè inidonea a dimostrare che la signoria di fatto sulla cosa fosse incompatibile con il possesso solo animo nell’interesse altrui. I capitoli di prova erano volti a provare l’utilizzo di dette unità immobiliari da parte dei ricorrenti, l’esercizio dell’attività di manutenzione dei lastrici solari ma non anche l’incompatibilità della signoria di fatto sulla cosa con il diritto del proprietario, che possiede anche solo animo.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1117 c.c., la carenza e contraddittorietà della motivazione per avere la corte di merito riconosciuto la proprietà esclusiva dell’intera terrazza sulla base di un’errata interpretazione dei titoli di proprietà, con particolare riferimento all’atto per notar Dilillo del 24.6.2004, con il quale E.U. e M.R. avrebbero trasferito al P. una stanza posta al secondo piano, con l’adiacente terrazza avente le dimensioni di 16 mq e non quindi l’intera terrazza; anche dal coevo atto, risulterebbe il trasferimento dell’abitazione posta al secondo piano, senza alcun riferimento alla terrazza in contestazione, che sarebbe, ai sensi dell’art. 1117 c.c., di proprietà condominiale. L’errata interpretazione degli atti riguarderebbe anche l’atto dell’8.6.1958, con cui l’originario proprietario D.P. avrebbe donato solo la porzione di terrazza avente l’estensione di 16 mq. II motivo non è fondato.

2.1.L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata ovvero non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. Civ., Sez.III, 10.5.2018, n. 11254; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

2.2.Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato i titoli di proprietà da quello più risalente del 30.11.1945 al più recente del 24.6.2004 ed ha accertato che D.P. era proprietario dell’intera terrazza e della stanza ubicata al secondo piano; lo stesso, con due distinti atti donò a L.A. la nuda proprietà dell’intera terrazza e con successivo atto vendette a terzi la restante parte del secondo piano senza fare riferimento alla terrazza.

2.3.Poichè la terrazza non venne mai frazionata e fatta oggetto di atti dispositivi, essa venne trasferita nella sua interezza a S.E.U. e M.R., aventi causa di L.A., che, nel 2004 la alienarono al P..

2.4.Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la presunzione di proprietà comune del lastrico solare è superata dalla contraria previsione del titolo contrario, come avvenuto nel caso di specie (Cassazione civile sez. II, 06/09/2019, n. 22339).

3.11 ricorso va pertanto rigettato.

3.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

3.2.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna 14 parti ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sesta Civile -2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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