Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14293 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.08/06/2017), n. 14293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24509-2013 proposto da:
T.G., ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO FARAONE;
– ricorrente –
contro
SAIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 246/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 19/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificata il 21 gennaio 1992 T.G. premesso di aver costruito e posseduto ininterrottamente animo domini per oltre 20 anni un fabbricato sito in (OMISSIS) conveniva in giudizio la S.A.I.S. srl per sentir dichiarare di sua proprietà tale fabbricato; in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento dell’incremento di valore acquistato dal fondo per effetto della costruzione di detto fabbricato.
Il Tribunale di Matera, ritenuta infondata la domanda di usucapione, ha rigettato la domanda principale ed accolto, nei soli limiti della somma riconosciuta dalla convenuta, quella subordinata.
T. proponeva impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Potenza che, con sentenza 246/13. pubblicata il 19 luglio 2013, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo di gravame, in quanto non era stata specificata dall’appellante la ragione in forza della quale l’accertamento, sollecitato dall’appellante, che il fondo oggetto del giudizio non era di proprietà della convenuta S.A.I.S. gli avrebbe giovato.
Respingeva, nel merito, gli altri motivi. confermando la valutazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto insufficiente il quadro probatorio in ordine agli elementi costitutivi dell’usucapione e del complessivo credito risarcitorio preteso. che veniva riconosciuto nei soli limiti dell’importo non contestato dall’appellata.
La Corte affermava di condividere la valutazione del primo giudice secondo cui il T. non aveva provato nè di aver costruito l’opera, nè la situazione antecedente alle eventuali migliorie: l’unica prova addotta riguardava un intervento del tutto marginale su una costruzione già esistente. per il quale poteva ritenersi del tutto satisfattivo l’importo riconosciuto dal primo giudice.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso T.G., con due motivi.
L’intimata non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e in relazione agli artt. 100, 101, 112 e 167 c.p.c., ed il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la sentenza impugnata per il mancato rilievo del difetto di legittimatà ad causam in capo alla SAIS srl.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di mancata specificità del primo motivo di appello, contenuto nel’impugnata sentenza.
I motivi che in virtù dell’intima connessione vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio della pronuncia impugnata.
La Corte territoriale ha infatti affermato l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando, con valutazione logica, coerente ed adeguata, che l’appellante aveva omesso di chiarire per quale ragione l’accertamento negativo della proprietà della SAIS sul bene oggetto della domanda di usucapione gli avrebbe giovato. posto che dalla circostanza che il cespite per cui è causa fosse escluso da quelli che la convenuta aveva acquistato dalla Mensa arcivescovile non discendeva, evidentemente, la sussistenza degli elementi costitutivi dell’usucapione in capo all’odierno ricorrente, il quale proprio nei confronti della SAIS aveva proposto la propria domanda di usucapione. Ed inoltre, come rilevato nell’impugnata sentenza, l’eventuale carenza di legittimazione passiva della SAIS, peraltro esclusa dal primo giudice. che aveva pronunciato nel merito, avrebbe in ogni caso comportato l’inammissibilità della domanda nei confronti della stessa.
Da ciò la statuizione di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., correttamente affermata dal giudice di appello.
Non sussiste, dunque, nè la dedotta violazione di legge, nè il vizio di carenza motivazionale della pronuncia impugnata.
Poichè l’intimata non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento. da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Cosi deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017