Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14293 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14293 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si cowgichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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42,
1
Data pubblicazione: 06/06/2013
” Ct. 24997/11
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 20107/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
GRAZIANO MARCELLO MARIO
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 94/2/10
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di BARI
PREMESSO
Che con nota 13/9/12 la Direzione Provinciale di Barletta ha comunicato
che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai
sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della
legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 24/10/12
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale