Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14292 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26143-2019 proposto da:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 32,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 306/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che.

Con sentenza n. 306/2019 la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dalla BNP Paribas Lease Group Leasing Solution s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Bari con cui era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l’impugnativa delle cartelle di pagamento.

Il Giudice di appello rilevava che la contestazione della contribuente era diretta unicamente indirizzata agli atti precedenti la comunicazione preventiva dell’ipoteca.

Osservava che tale comunicazione, pur non rientrando fra gli atti obbligatoriamente impugnabili, la stessa doveva essere comunque impugnata contestualmente alle cartelle in quanto contenente il dettaglio del presunto debito, la data della presunta notifica degli atti precedenti.

Riteneva pertanto che il ricorso, così come rilevato dalla CTP, avverso le sole cartelle doveva ritenersi inammissibile.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

L’intimata si è costituita solo formalmente.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica in particolare la CTR nella parte in cui considera obbligatorio e non facoltativa l’impugnazione dell’atto successivo notificato per impugnate l’atto anteriore non notificato escludendo la possibilità di impugnare autonomamente quest’ultimo.

Si osserva che il preavviso di ipoteca non rientra nell’elenco degli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il che esclude per ovvie ragioni di certezza dei rapporti giuridici e di tutela del diritto di difesa che possa essere introdotta in relazione ad esso una decadenza del contribuente dal diritto di contestare una pretesa tributaria,decadenza invece inevitabilmente conseguente all’omessa impugnazione di uno degli atti tassativamente indicati nella norma in esame Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si contesta altresì la decisione nella parte in cui ritiene violato il disposto dell’art. 21 che deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Si osserva che nel caso in esame sono state impugnate le cartelle che non erano state mai notificate sicchè il termine per proporre ricorso non è mai decorso.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

La questione sottesa alla censura muove dall’interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che al comma 1 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3 espressamente stabilisce: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Ora, la C.T.R., uniformandosi alla prima decisione, ha negato che la contribuente possa limitarsi, in forza della citata norma, ad impugnare i soli atti prodromici di cui viene contestata la notifica, giacchè essa avrebbe dovuto impugnare contestualmente la comunicazione ricevuta di preavviso di ipoteca che contiene il dettaglio del debito presunto, la data della notifica dei precedenti atti (cartelle di pagamento) evidenziando che la comunicazione porta a conoscenza del contribuente l’esistenza di una precisa richiesta pendente da parte dell’Amministrazione.

In proposito, la decisione impugnata non può dirsi corretta per le ragioni di seguito esposte.

Giova considerare che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso – che ricorre nella fattispecie in esame – dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) (Cass. S.U., n. 5791/2008; Cass. 2018 n. 1144).

Conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il restante; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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