Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14292 del 13/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 29541 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

s.p.a. Fischer in amministrazione straordinaria, in persona del

commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Massimo

Basilavecchia, col quale elettivamente si domicilia presso lo studio

dell’avv. Piero Sandulli in Roma, alla via F. Paulucci de’ Calboli,

n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione 10, depositata in

data 30 giugno 2010, n. 169/10/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 giugno 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Penino;

udito per la societa’ l’avv. Massimo Basilavecchia e per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

In relazione all’anno d’imposta 2002, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla societa’ un avviso di accertamento relativo a varie riprese, che la sentenza impugnata circoscrive all’Iva (la’ dove la contribuente riferisce anche di conseguenti rilievi inerenti ad Irpeg e ad Irap) scaturenti, afferma il giudice d’appello, da “un complesso ed articolato sistema finalizzato alla frode fiscale”.

La societa’ ha impugnato l’avviso, senza successo ne’ in primo, ne’ in secondo grado. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello della contribuente facendo leva sulle descrizioni, non meglio specificate, contenute nel processo verbale di constatazione, aggiungendo che la societa’ non ha soddisfatto l’onere su di essa incombente di fornire la prova contraria e che legittimo e’ anche il trattamento sanzionatorio applicato.

Avverso questa sentenza propone ricorso la societa’ per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, che illustra con memoria, cui replica l’ufficio con controricorso, depositando altresi’ nota spese.

Diritto

1.- Rilievo prodoromico, con effetto assorbente dei restanti, riveste il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale la contribuente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi introdotti dalle deduzioni svolte nel giudizio, sulle quali il giudice d’appello tace del tutto.

2.- La motivazione della sentenza impugnata si risolve sul punto nel richiamo di fogli del processo verbale di constatazione, dei quali omette la descrizione. Anche con riguardo agli elementi aggiuntivi che pure adduce, il giudice d’appello li enumera in maniera tale (si legge in sentenza: fatti relazionati nei fg. da 14 a 22, che danno prova di duplicazione nei contratti, contratto stipulato con la Sapio e con la Ifag, la descrizione delle movimentazioni finanziarie la inesistenza strutturale della Hemag, la mancata contabilizzazione di fattura finalizzata a non effettuare versamento dell’IVA, la circostanza che la Hemag ha iniziato attivita’ il 16.5.2000 ed ha cessato attivita’ il 31.12.2002 e la Edikentronord, che inizia attivita’ il 19.7.2000 e cessa, per intervenuta procedura fallimentare il 5.5.2004″), che non rende intelligibile il sistema che, pure, definisce articolato e complesso.

3.- Indubbio e’ per conseguenza il vizio di motivazione, il quale ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure quando li indichi, senza esaminarli, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (tra varie, vedi, in particolare, Cass. 16 aprile 2014, n. 8850).

3.1.- La sentenza di appello non contiene affatto l’indicazione delle ragioni logiche e giuridiche, che hanno indotto a rigettare l’appello proposto dalla contribuente, non bastando a tale fine ne’ il generico e criptico richiamo ai fogli del processo verbale di constatazione, ne’ tampoco l’enumerazione disordinata, dinanzi richiamata, di circostanze di fatto non esplicate, che si riferiscono a soggetti, i rapporti con i quali e’ rimasto ignoto.

Con la censura in esame, del resto, la societa’ enumera una serie di circostanze introdotte in giudizio, concernenti, ad esempio, le ragioni di sovrafatturazione o le ragioni di omessa registrazione di note di accredito, alle quali neanche un cenno e’ dedicato dalla Commissione tributaria regionale.

4.- Ne derivano l’accoglimento del ricorso, con l’assorbimento dei restanti motivi (giacche’ il primo concerne la motivazione dell’avviso di accertamento, il secondo la violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., nonche’ quella dell’art. 111 Cost., il quarto la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ed i restanti i profili sanzionatori) e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, affinche’ riesamini la fattispecie e regoli le spese.

PQM

la Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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