Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14291 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 3290-2020

R.G., proposto da:

OVER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

P.A., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso,

dall’avv. Antonio Mario CAZZOLLA ed elettivamente domiciliata in

Roma, al viale Mazzini, n. 134, presso lo studio legale dell’avv.

prof. Giuseppe Maria CIPOLLA;

– ricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di BARI

del 09/12/2019 pronunciata nel giudizio iscritto al n. 2020/2019

R.G.;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, depositate in

data 12/08/2020, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della Over s.p.a. avviso di accertamento con cui rideterminava il maggior reddito d’impresa e una maggiore IRES per l’anno d’imposta 2014 sulla base degli avvisi di accertamento emessi con riferimento agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, con cui aveva disconosciuto le perdite dichiarate dalla predetta società contribuente;

– la CTP di Bari, adita dalla predetta società, all’udienza del 09/12/2019, accogliendo la richiesta dell’Agenzia delle entrate, sospendeva il giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla medesima CTP nel giudizio (iscritto al n. 537/18 R.G.) di impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento;

– la società contribuente ha impugnato la predetta statuizione con ricorso per regolamento di competenza deducendo l’insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. (primo motivo) e, comunque, la violazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per difetto di motivazione del provvedimento sospensivo;

– il Pubblico Ministero, con nota depositata in data 12/08/2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso sostenendo che, secondo Cass. n. 27932 del 2011 e n. 399 del 2006, la mancanza di motivazione dell’ordinanza di sospensione del processo non integra una ragione di annullamento e che nella specie, stante il carattere pregiudiziale della controversia separatamente decisa dalla medesima CTP con sentenza non definitiva, “appare rilevante il risultato decisorio censurato ai fini di evitare possibili esiti eterogenei nella valutazione di merito affidata al giudice tributario per rapporto alla considerazione globale dell’accertamento in giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente “un avviso di accertamento, per l’anno 2014, con cui venivano accertati maggiori redditi, quale conseguenza di maggiori ricavi accertati in capo alla medesima società per gli anni 2011, 2012 e 2013” (ricorso, pag. 3); in buona sostanza, con l’avviso di accertamento oggetto del giudizio iscritto al n. 2020/2019 R.G. della CTP di Bari, l’amministrazione finanziaria rideterminava il maggior reddito d’impresa e una maggiore IRES per l’anno d’imposta 2014 come conseguenza del disconoscimento delle perdite dichiarate dalla predetta società contribuente negli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, operato con precedenti separati avvisi di accertamento impugnati dalla predetta società nel giudizio iscritto al n. 537/2018 R.G. e conclusosi con sentenza non definitiva n. 2862/02/2018;

– è quindi indubbia la pregiudizialità di tale ultimo giudizio rispetto a quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2014, in tal senso essendosi peraltro espressa questa Corte in analoga fattispecie (Cass. n. 417 del 2015), riconoscendo carattere innegabilmente pregiudiziale al giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per annualità pregresse, le cui perdite erano state utilizzate dalla contribuente per la compensazione con il reddito imponibile per l’anno oggetto di separato giudizio;

– pertanto, poichè risultano pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente viene postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (cfr. Cass. n. 21765 del 2017), correttamente la CTP di Bari ha sospeso il giudizio dinanzi a sè in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1-bis, (comma introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o)) che prevede che “La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”;

– il ricorso della Over s.p.a. va, pertanto, rigettato con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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