Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14291 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S., in proprio e quale legale rappresentante del

figlio minore A.C., rappresentato e difeso

dall’Avvocato SENTER Diego per procura speciale a margine del

ricorso, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in

persona del Commissario del Governo pro tempore, rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ROVERETO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovereto n. 32/06,

depositata in data 15 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto disporsi

la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, il quale ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in

pubblica udienza o, in subordine, il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 15 febbraio 2006, il Giudice di pace di Rovereto rigettava l’opposizione proposta da A.S., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore A. C., avverso l’ordinanza del Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento in data 16 agosto 2005, notificata il 19 settembre 2005, con la quale era stata disposta la sospensione del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di A. C. per il periodo di giorni quaranta, a seguito di accertamento, in data 1 agosto 2005, della violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 12 e 16, per avere effettuato un sorpasso in prossimità di una intersezione.

Il Giudice di pace rilevava, quanto al primo motivo (mancata sottoscrizione dei verbalizzanti) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale ottenuto con sistemi meccanizzati non aveva bisogno di sottoscrizione da parte dell’agente rilevatore; quanto al secondo motivo di opposizione (mancanza di dichiarazione di autenticità della firma elettronica), che detta autenticazione non era prevista da alcuna norma; quanto al terzo (mancato inserimento nel verbale delle dichiarazioni del verbalizzato), che nel caso di specie non si trattava di contestazione immediata della violazione;

quanto al quarto motivo (verbale spedito a mezzo del servizio postale non in originale nè in copia autentica), che il verbale era stato redatto con sistemi meccanizzati e che al trasgressore era stato notificato il modulo prestampato; quanto al quinto motivo (nullità delle notifica del verbale perchè effettuata ad un minore anzichè al padre), che l’art. 139 cod. proc. civ., comma 2, prevede la possibilità di notifica a persona di famiglia, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, e che comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo; quanto al sesto motivo (infondatezza della contestazione nel merito), che dalla prova testimoniale era emerso che il sorpasso era avvenuto in corrispondenza della intersezione, cosi come contestato.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre A.S., in proprio e nella qualità, sulla base di cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento; l’intimato Comune di Rovereto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè motivazione carente o contraddittoria in ordine alla mancanza di sottoscrizione del verbale da parte del verbalizzante, che sarebbe invece imposta dalla citata disposizione regolamentare.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire che “in tema di violazioni al codice della strada, anche ai sensi del generale disposto del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica del verbale di accertamento delle infrazioni, se redatto con sistema meccanizzato con la sola indicazione delle generalità dell’accertatore. In tale caso, la sottoscrizione autografa non può configurarsi quale elemento ontologicamente essenziale per l’esistenza giuridica del verbale, in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, aliunde, la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive” (Cass., n. 16417 del 2002; Cass., n. 1752 del 2006; Cass., n. 17753 del 2007).

Inoltre, “in tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto dell’art. 383 C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, la mancata indicazione a stampa, prescritta dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, del nominativo dell’accertatore, individuato solo con la qualifica e l’aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell’atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza” (Cass., n. 6065 del 2005).

Quanto alla notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori, si è anche precisato che essa “deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall’art. 383 C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e 4, e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore” (Cass., n. 21918 del 2006).

Il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati, che il Collegio condivide, sicchè il primo motivo risulta manifestamente infondato.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e art. 385 reg. esec. C.d.S., comma 3, nonchè motivazione carente o contraddittoria, lamentando che, essendo stato redatto il verbale in forma elettronica, difettava la certificazione dell’autenticazione della sottoscrizione, e che l’originale del verbale non era stato depositato presso l’ufficio, ai sensi dell’art. 200 C.d.S., comma 4.

In proposito, deve rilevarsi che, come affermato da questa Corte, “in tema di violazioni del codice della strada, al trasgressore deve essere notificato, a norma dell’art. 201 C.d.S., non il processo verbale dell’infrazione o una copia dello stesso, ma una sintesi contenente gli estremi necessari ad individuare l’imputazione ed il processo verbale di riferimento, il che costituisce un’operazione amministrativa, per il cui compimento non è richiesto il rispetto di requisiti formali predeterminati, astrattamente suscettibile di sindacato soltanto con riferimento ad una eventuale lesione del diritto di difesa” (Cass., n. 116567 del 2005). In particolare, si è anche precisato che “la notificazione degli estremi della contravvenzione al trasgressore costituisce una semplice operazione amministrativa (un’attività, cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati) e non un’autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal P.U. (tanto che al trasgressore, a norma dell’art. 201 C.d.S., vanno notificati gli estremi della violazione rilevata a suo carico, e non il verbale vero e proprio completo della – essenziale – sottoscrizione dell’organo che ne sia autore). Ne consegue che la presenza, in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione, di una semplice stampigliatura che ne indichi l’autore, in luogo della sottoscrizione autografa del P.U., non impedisce alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti” (Cass., n. 11949 del 1999).

Anche il secondo motivo, alla luce di tali precedenti, che il Collegio condivide e fa propri, appare quindi manifestamente infondato, con l’ulteriore precisazione che con questo motivo, oltre che con gli altri, il ricorrente ribadisce le censure già formulate in sede di opposizione senza tenere conto delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito nella sentenza impugnata.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, e art. 384 reg. esec. C.d.S., nonchè motivazione insufficiente o contraddittoria. Il verbale di contestazione non indicava la causa della mancata indicazione a verbale delle dichiarazioni del verbalizzato e ciò integrava una causa di nullità del verbale.

Il motivo risulta manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel proporre tale censura, non considera in alcun modo che il Giudice di pace ha risposto al corrispondente motivo di opposizione, rilevando che nel caso di specie la contestazione non era avvenuta in modo immediato, sicchè nessuna dichiarazione poteva essere inserita nel verbale di contestazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. e dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 3, nonchè motivazione insufficiente o contraddittoria, rilevando che, essendo il verbale stato spedito a mezzo posta, la copia del verbale avrebbe dovuto essere consegnata in originale o in copia autentica.

La censura appare inammissibile, perchè ripropone il medesimo motivo di opposizione già rigettato dal giudice di pace e non tiene conto alcuno delle motivazioni in base alle quali il motivo stesso è stato ritenuto infondato.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione insufficiente o carente dolendosi che il giudice di pace, così come prima i verbalizzanti, si siano basati unicamente sulle dichiarazioni di un teste che non era pubblico ufficiale ma un semplice cittadino;

peraltro, le stesse dichiarazioni riportate nella motivazione della sentenza impugnata non denoterebbero affatto la sussistenza della violazione contestata.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve nella contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice del merito, senza la specificazione delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente o carente.

E’ noto, del resto, che “è devoluta al giudice del merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica e ragionevole taluni mezzi di prova e disattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio e della rilevante consistenza, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Di guisa che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass., n. 9384 del 1995; Cass., n. 10896 del 1998; Cass., n. 6023 del 2000).

Ed è altrettanto noto che “il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo” (Cass., n. 12052 del 2007).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione contro ricorrente, delle m spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

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