Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14291 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15632 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.r.l. EFFETRE, in persona del curatore, rappresentato

e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli

avvocati Loris Tosi e Giuseppe Marini, elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, alla via Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 30, depositata in data 20 aprile 2008,

n. 24/30/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

20 gennaio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Francesco

Meloncelli e per il curatore l’avv. Ulisse Corea per delega

dell’avv. Giuseppe Marini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla societa’ ancora in bonis un avviso col quale ha accertato una maggiore iva ed ha irrogato le sanzioni conseguenti. Cio’ in base ad un processo verbale di constatazione dal quale era emerso, in relazione all’anno d’imposta 1998, l’omessa prova dell’effettiva esportazione fiori dal territorio comunitario di taluni beni fatturati in regime di non imponibilita’ e lo sforamento del plafond utilizzabile, in relazione alla quota per la quale non era stata addotta idonea dimostrazione dell’esportazione di beni per l’anno precedente. A tanto l’avviso di accertamento aggiungeva contestazioni concernenti il corretto adempimento dell’obbligo di registrazione di talune fatture.

La contribuente, nel frattempo fallita, ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento quasi totale, ad eccezione dei rilievi concernenti le fatture n. (OMISSIS), dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto sia il gravame dell’ufficio, ritenendo adeguatamente provata l’avvenuta esportazione dei beni a norma del D.P.R. 23 gennaio 1972, n. 43, art. 346, sia quello incidentale del curatore per il profilo di soccombenza.

Avverso questa sentenza, propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il curatore del fallimento replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi.

Diritto

1.- Infondato e’ il primo motivo del ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata con riferimento all’idoneita’ probatoria della documentazione esibita dal curatore a sostegno della regolarita’ dell’esecuzione delle esportazioni delle quali si discute.

La Corte ha gia’ avuto occasione di rimarcare (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710) che non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.

Soltanto al cospetto della mancanza di valutazione il sillogismo, che distingue il giudizio, finisce per esser monco della premessa minore, e dunque necessariamente privo della conclusione razionale.

Di contro, la sentenza impugnata espone un percorso logico coerente, giacche’ fa leva sull’esistenza della documentazione esibita ed afferma che essa risponde alle prescrizioni del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346.

1.1.- Una tale motivazione esclude che la si possa qualificare come apparente, ossia nei fatti mancante.

Cio’ in base all’insegnamento delle sezioni unite della corte, secondo cui la mancanza si configura quando la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure la motivazione formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonche’ sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

2.- Col secondo e nel terzo motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente perche’ connessi, l’Agenzia si duole:

– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione sul punto di fatto decisivo rappresentato dalla valenza probatoria della documentazione esibita a sostegno della non imponibilita’ – secondo motivo.

– ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, L. n. 413 del 1991, art. 13, comma 1 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, la’ dove la Commissione tributaria regionale ha finito per reputare sufficienti a dimostrare l’avvenuta esportazione fuori dai confini comunitari distinte bancarie e documenti di trasporto internazionale – terzo motivo.

2.1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilita’ per violazione del giudicato esterno proposta dal curatore, il quale all’uopo fa leva sulle sentenze n. 6/9/97 e 7/9/97 della Commissione tributaria regionale del Veneto, entrambe passate in giudicato, concernenti l’avviso di accertamento numero di protocollo 8058 e l’atto di contestazione prot. n. 15064/38/Z/19, scaturenti dal medesimo processo verbale di constatazione che ha dato origine all’avviso di accertamento esaminato dalla sentenza impugnata.

Nessun giudicato opponibile e’ difatti configurabile, giacche’ entrambe le sentenze sono state pronunciate nei confronti dell’Agenzia delle dogane e non gia’ nei confronti dell’Agenzia delle entrate, parte dell’odierno giudizio.

Basti al riguardo la considerazione che, in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento cosi’ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorche’ tra i due giudizi non vi sia identita’ di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass., 19 giugno 2015, n. 12764; conf., 18 febbraio 2015, n. 3187, che ha escluso l’identita’ delle parti nei due giudizi instaurati dal contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso – l’uno contro l’ufficio distrettuale delle imposte dirette e l’altro contro l’intendenza di finanza – e conseguentemente ha rigettato l’appello incidentale, proposto dell’agenzia delle entrate per la violazione del divieto di ne bis in idem).

2.2.- Infondata e’ poi l’eccezione di novita’ proposta in controricorso in relazione alla censura dell’Agenzia relativa all’idoneita’ probatoria della documentazione addotta dal curatore, giacche’, nella prospettazione del controricorrente, la questione e’ stata sollevata per la prima volta dall’ufficio in sede di appello avverso la sentenza di primo grado.

In tema di contenzioso tributario, difatti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualita’ di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilita’ dell’amministrazione di difendersi dalle contestazioni gia’ dedotte in giudizio, perche’ le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico (Cass., ord. 7 giugno 2013, n. 14486).

3.- Nel merito, emerge dalla giurisprudenza comunitaria il principio in base al quale la reale ricorrenza dei requisiti del sistema IVA non puo’ essere ingiustificatamente compressa sul piano della prova, in forme tali da conculcare i diritti degli operatori economici nel sistema dei tributi armonizzati sulla cifra d’affari (vedi, in particolare, Corte di Giustizia 27 settembre 2007, in cause C-409/05, C-146/05, C-184/05).

Il principio va, tuttavia, coniugato con l’esigenza di rigorosa prevenzione antifrode su cui la giurisprudenza comunitaria insiste (vedi, da ultimo, Corte giust., grande sezione, 8 settembre 2015, causa C105/14, Taricco ed altri).

Ne scaturisce il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la destinazione della merce all’esportazione deve essere provata da adeguata documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento o, se quest’ultima non e’ prescritta, del documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da appositi decreti ministeriali: “…pur dovendosi ritenere che tale prova possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all’esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilita’, resta pur sempre che debba trattarsi di una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana. Del resto…il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, e precisamente del T.U. Leggi Doganali n. 43 del 1973, art. 346, il quale consente di dare la prova dell’esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata da pubblica amministrazione o da dogana estera” (Cass. 3 maggio 2002, n. 6351; conformi, 5 dicembre 2012, n. 21809; 6 settembre 2013, n. 20487 e 27 gennaio 2014, n. 1970).

Nel caso in esame, la stringatissima motivazione della sentenza impugnata, che si limita ad affermare anapoditticamente l’idoneita’ probatoria della documentazione esibita, non consente di ritenere che la prova sia stata fornita mediante documentazione rilasciata dal pubblica amministrazione o da dogana estera in relazione a tutte le cessioni in contestazione.

Per conseguenza la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

4.- Le considerazioni sopra svolte sub 2.1. determinano il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale il curatore deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., facendo nuovamente leva, stavolta in relazione alle tre operazioni in relazione alle quali il giudice d’appello ha ritenuto mancante la prova della fuoruscita delle merci dal terrirorio comunitario, sul giudicato esterno. Il giudicato invocato e’ difatti pur sempre quello costituito sentenze n. 6/9/07 e 7/9/07, pronunciate nei confronti dell’Agenzia delle dogane e non gia’ nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

5.- Inammissibile e’ poi il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., col quale il curatore si duole dell’omissione di pronuncia su una delle eccezioni proposte con l’appello incidentale, ossia su quella concernente la contraddittorieta’ della motivazione dell’avviso di accertamento, per la mancanza di corrispondenza tra le fatture indicate come irregolari nella parte motiva e quelle in relazione alle quali e’ contestata l’applicazione del regime di non imponibilita’.

Cio’ in applicazione del principio di diritto in base al quale (Cass. 15 gennaio 2016, n. 574) e’ inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, com’e’ avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice d’appello ha deciso direttamente il merito, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio.

6.- Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo del ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il curatore lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla denuncia d’illegittimita’ delle sanzioni irrogate con riferimento ai rilievi di carattere formale contestati nell’avviso di accertamento.

7.- Carente d’interesse ad agire e’ poi il terzo motivo del ricorso incidentale, anch’esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il curatore lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancanza d’instaurazione del contraddittorio a seguito dell’istanza di accertamento con adesione formulata.

Cio’ in quanto, ha statuito la Corte, l’instaurazione del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, e’ facoltativa e non obbligatoria, in quanto assolve la sola funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente un’immediata cognizione circa la vertenza, tanto piu’ che quest’ultimo puo’ sempre, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo D.Lgs., attivare il procedimento di definizione con adesione ove abbia ricevuto un avviso di accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio (Cass. 14 gennaio 2015, n. 444).

7.1.- Dal che deriva che, sebbene la sentenza non faccia menzione della questione, i principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, nonche’ una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., inducono ad affermare la possibilita’ di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, prospettandosi l’inutilita’ del ritorno della causa in fase di merito (in termini, Cass. 21 marzo 2014, n. 6663; ord. 11 aprile 2012, n. 5729; I febbraio 2010, n. 2313).

8.-La sentenza va cassata in relazione al solo ricorso principale, nei limiti dinanzi specificati, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, il quale provvedera’ anche alla regolazione complessiva delle spese.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie i rimanenti, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata per i profili corrispondenti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA