Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14290 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2989-2020

R.G., richiesto d’ufficio dal Tribunale di TORINO con ordinanza ex

art. 45 c.p.c. emessa in data 05/01/2020 nella causa civile iscritta

al n. 3371/2019 R.G. vertente tra:

C.M.E.;

– ricorrente – e

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE

D’AOSTA;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino che dichiarava la

propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Torino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen.

Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, depositate in data 02/09/2020, che ha

chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.M.E. proponeva ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 15/01/2018 e notificatagli in data 23/01/2018 con cui l’Ufficio Monopoli per il Piemonte e la Valle D’Aosta gli contestava la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 553-ter, (comma introdotto dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 82), per avere consentito l’uso di un apparecchio da intrattenimento appartenente alla categoria di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. a), (R.D. n. 773 del 1931) presso il locale pubblico dal medesimo gestito, senza essere iscritto nell’elenco dei soggetti che svolgono ogni attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, previsto dall’art. 1 cit., comma 553, (attualmente sostituito dal Registro unico degli operatori del gioco pubblico, previsto, a decorrere dall’esercizio 2020, dal D.L. n. 124 del 2019, art. 27, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 2019);

– il Giudice di pace di Torino dichiarava la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Torino, in forza del disposto di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 4, lett. f, (secondo cui “L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: (…) di antiriciclaggio) e sul rilievo che “l’istituzione dell’Albo RIES trova ragione fondante nell’interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti e ritenendo l’interesse pubblicistico prevalente”; in buona sostanza, secondo il Giudice di pace gli interessi pubblici perseguiti con la sanzione amministrativa inflitta al C. devono ricondursi alla specifica materia dell’antiriciclaggio;

– tale tesi non era condivisa dal Tribunale di Torino, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dal C. con atto depositato in data 08/02/2019;

– secondo il Tribunale di Torino la violazione concernente l’iscrizione nell’elenco RIES, “posto a presidio delle finalità di contrasto al gioco illegale ed irregolare nonchè della protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica e della lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, non può ritenersi rientrante nella materia dell’antiriciclaggio, a contrasto del quale è prevista una specifica normativa (che pure si interseca con la materia del gioco e delle scommesse) ma che non comprende le molteplici e diverse finalità dell’iscrizione di cui trattasi”;

– il Pubblico Ministero, con nota del 02/09/2020 ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace sul rilievo che “la finalità di antiriciclaggio può inerire ai proventi dei giochi, ma certamente non all’iscrizione al citato registro, che opera in regime di monopolio di Stato”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il citato ricorso per regolamento di competenza questa Corte è investita della questione se la controversia inerente alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 533-ter, (comma introdotto dalla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 82) attenga o meno alla specifica materia dell’antiriciclaggio e quindi sia di competenza del Tribunale o del Giudice di pace;

– la citata disposizione è stata introdotta dalla L. n. 220 del 2010 (Legge di Stabilità 2011) che all’art. 64 ha indicato le finalità di tutto l’articolato contenuto in detta legge (artt. da 65 a 82) in materia di gioco illegale, individuate nella necessità di “rendere più efficaci ed efficienti l’azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale”, “l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”, nonchè di garantire “maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore”;

– l’elenco di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 533, introdotto dalla Legge di Stabilità del 2011, art. 1, comma 82, è stato quindi istituito per le suddette finalità, tra cui non rientra quella di prevenzione del riciclaggio, che, come correttamente osservato dal P.G., “può inerire ai proventi dei giochi ma certamente non all’iscrizione nel citato registro”, che, oltre a costituire titolo abilitativo per tali soggetti (Decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato 9 settembre 2011, n. 2011/31857/Giochi/Adi, art. 1, comma 3, in parte modificato dal decreto direttoriale n. 104077 del 22/12/2014), ha chiaramente lo scopo di individuare e rendere pubblici (citato decreto direttoriale, art. 2, comma 1) i soggetti che operano nel settore;

– quella dell’antiriciclaggio è finalità che non può rinvenirsi “nell’interesse pubblico alla verifica dei requisiti dei soggetti iscritti”, come sostenuto dal Giudice di pace, non essendo peraltro ricompresa tra quelle specificamente indicate dal Legislatore nella Legge di Stabilità del 2011, art. 64, nè risulta evidenziata nei provvedimenti direttoriali sopra citati, trattandosi, peraltro, di fenomeno criminale al cui contrasto sono dedicate specifiche disposizioni non rilevanti in questa sede;

– pertanto, competente a decidere sulla controversia in esame è il Giudice di pace di Torino, dinanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di cui all’art. 50 c.p.c.;

– nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese processuali giacchè nessuna delle parti si è costituita in giudizio in questa fase.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino dinanzi al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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