Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14290 del 14/06/2010
Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato INDELICATO
Annamaria per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CATANIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona
del Prefetto pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 280 del 2006,
depositata in data 19 gennaio 2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;
sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico
Iannelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 19 gennaio 2006, il Giudice di pace di Catania rigettava l’opposizione proposta da S.P. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Catania per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, accertata il 3 agosto 2004.
Il Giudice riteneva il ricorso infondato “per non avere fornito il ricorrente rigorosa prova idonea a contestare la veridicità sostanziale e contenutistica delle dichiarazioni trasparenti dal verbale, dal quale appare inequivocabile la causale dell’accertata violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8”. Il Giudice di pace riteneva altresì assorbito dalla decisione ogni altro motivo addotto in ricorso.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il S. sulla base di tre motivi; l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ..
Il ricorrente rileva che legittimamente aveva eccepito nel ricorso in opposizione che il rilievo dei verbalizzanti era infondato perchè totalmente indeterminato, immotivato e non documentato, sicchè incombeva all’amministrazione fornire la prova della fondatezza dell’illecito contestato.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 7, 8, 10, 21 septies e 21 octies, come modificati dalla L. n. 15 del 2005 e recepiti della L.R. Sicilia n. 10 del 1991, artt. 3, 8, 9, 11 e 37, come modificata dalla L. n. 17 del 2004. Il verbale di contestazione era illegittimo per la sua assoluta indeterminatezza.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per avere il Giudice di pace omesso qualsiasi riferimento alle difese svolte in sede di opposizione.
Il terzo motivo di ricorso, che investe la motivazione della sentenza nella sua interezza e che per tale ragione deve essere esaminato con priorità rispetto ai precedenti motivi, è manifestamente fondato, giacchè la richiamata motivazione della sentenza impugnata è assolutamente apodittica e risulta meramente apparente, essendosi limitato il giudice di pace ad affermare la inidoneità degli assunti del ricorrente a contestare la veridicità sostanziale e contenutistica delle dichiarazioni trasparenti dal verbale ed avendo anzi il medesimo giudice ritenuti assorbiti in tale apodittica motivazione gli altri motivi di opposizione. Il che rende evidente l’assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata.
L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame degli altri.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Catania, per nuovo esame dell’opposizione proposta dal S..
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010