Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14290 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6085-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI SPAZIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO AMODEO;

– ricorrente –

contro

A.L., (OMISSIS), C.D.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PRENESTINA 1534, presso lo

studio dell’avvocato ADELE DI FLAVIO, rappresentate e difese

dall’avvocato GIUSEPPE TIDEI giusta procura speciale Rep. n. 4752

del 11.01.2017 in Ascoli Piceno per Notaio Dott.ssa

P.S.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato C.N. convenne innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno P.R. esponendo che nel corso di un giudizio di divisione promosso nei suoi confronti da C.A., al quale era subentrato P.R., era stato raggiunto un accordo transattivo di divisione bonaria del compendio, con immediata immissione nel possesso di quanto a ciascuno attribuito e contestuale versamento di un acconto sull’importo dovuto a titolo di conguaglio, come da scrittura privata del 21.7.1998. Il ctu nominato nella causa di divisione inoltre, compiuti i necessari frazionamenti, si era riservato di sottoporre alle parti una bozza di atto che le stesse avrebbero dovuto sottoscrivere innanzi al notaio.

Tanto premesso e preso atto del rifiuto del convenuto di addivenire alla stipula del contratto definitivo nonchè del comportamento da questi tenuto, volto ad impedire la realizzazione della recinzione prevista nell’accordo, chiese l’accertamento di autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di transazione del 21.07.1998 e dichiararsi che con tale scrittura privata le parti si erano reciprocamente trasferite i diritti di proprietà sugli immobili in atti o, in subordine, qualora la scrittura fosse stata qualificata come contratto preliminare, la pronuncia di sentenza che ai sensi dell’art. 2932 c.c. tenesse luogo del contratto non concluso.

Il convenuto resistette, affermando l’infondatezza della domanda e chiese in via riconvenzionale la pronuncia di sentenza di annullamento o, comunque, di rescissione per errore essenziale sul contenuto della sua prestazione, sulle sue qualità e sul suo valore economico, molto superiore a quello stabilito, come appreso soltanto a seguito di una stima disposta il 14.2.2002, tenuto conto altresì della situazione di bisogno in cui si trovava all’epoca dell’accordo.

Il Tribunale di Ascoli Piceno accolse la domanda e, previa declaratoria dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle scrittura privata in esame, condannò P.R. ad astenersi dal compiere atti diretti a impedire o comunque ostacolare la realizzazione della recinzione da parte dell’attore, nonchè al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Ancona rigettò l’appello proposto da P.R. e, confermando integralmente la sentenza di primo grado, affermò che la scrittura privata del 21.07.1998 doveva qualificarsi come scrittura privata di transazione, con cui le parti avevano rinunciato alle reciproche pretese avanzate in sede giudiziale ed avevano attribuito a ciascun condividente la proprietà esclusiva dei beni oggetto di divisione.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con due motivi il P. nei confronti di A.L. e C.D.R., in qualità di eredi di C.N., i quali resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile che determinano la tipologia, la qualità e gli effetti delle scritture private traslative di diritti reali ovvero delle regole intese alla formazione di contratti atipici aventi effetti obbligatori, ed in particolare le norme del titolo 2 del libro 4 del codice civile, deducendo che la Corte ha erroneamente qualificato la scrittura privata 21/07/1998 come scrittura privata di transazione, e non anche come atto atipico a contenuto esclusivamente obbligatorio, non comportante il trasferimento di alcun diritto reale.

Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

Va anzitutto osservato che il motivo del ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (Cass. 19959/2014) e la generica allegazione del vizio di violazione di legge e falsa applicazione delle norme del codice civile, come dedotto dal ricorrente nel caso di specie.

Il ricorrente, inoltre, non indica quale delle ipotesi, tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, viene dedotta, senza una chiara e specifica esposizione delle ragioni per le quali la censura viene formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta.

Il motivo difetta altresì di autosufficienza, in quanto il ricorrente, pur censurando l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, ha omesso di trascriverle integralmente e di riportarne il contenuto (Cass. 2567/2007), e si risolve, in sostanza, in una censura sull’interpretazione della scrittura privata intercorsa tra le parti, che, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito ed il ricorrente, lungi dall’evidenziare errori o aporie da parte della Corte territoriale dei criteri di esegesi negoziale, ovvero insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento ermeneutico, si sono limitate an prospettare una diversa interpretazione(a sè favorevole) dell’atto negoziale.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione delle norme del Codice di Procedura Civile relative allo scioglimento delle comunioni e in particolare gli art. 784 – 791 deducendo che la Corte, qualificando erroneamente la scrittura privata 21/07/1998 come contratto a effetti reali, si è pronunciata ultra petita disponendo circa la divisione dei beni in comune tra C.N. e C.A. in esito alla domanda originariamente formulata da C.A. e volta a ottenere lo scioglimento delle comunione, determinando una inammissibile divaricazione tra ciò che era stato domandato e ciò che è stato disposto.

Anche tale motivo presenta profili di inammissibilità, per genericità, in conseguenza della mancata indicazione del vizio dedotto tra quelli tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c. e difetto di autosufficienza, per omessa trascrizione della scrittura privata impugnata.

Il motivo è comunque nel merito infondato, non sussistendo la dedotta ultra-petizione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha fondato la reiezione della domanda proposta dal sig. P. sulla base della qualificazione della scrittura privata 21/07/1998 come scrittura di transazione a effetti reali, con la quale le parti avevano deciso di abbandonare i giudizi tra loro pendenti, tra cui la domanda formulata da C.A., onde la divisione dei beni ereditari oggetto della originaria domanda di divisione formulata da C.A., doveva ritenersi superata dalla transazione in esame.

La Corte territoriale, dunque, non ha emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, ma ha rispettato i limiti della pretesa fatta valere in giudizio, vale a dire la richiesta di accertamento di autenticità della sottoscrizione della scrittura privata 21/07/1998 e della sua idoneità a produrre effetti reali tra le parti in relazione ai cespiti ivi indicati.

Nè risulta fondata la censura relativa all’impossibilità delle parti di procedere alla trascrizione del titolo.

Non è dubbio che nel caso di specie la scrittura privata 21/07/1998 costituisse un atto soggetto a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., trattandosi di una transazione con effetto traslativo della proprietà su beni immobili, con il quale le parti ponevano fine al contenzioso tra essi pendente ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sui relativi beni(Cass. 8945/2009).

Pertanto, le parti ben avrebbero potuto procedere alla trascrizione della domanda giudiziale avente a oggetto, in via principale, l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla suddetta transazione.

Del pari, l’art. 2652 c.c., n. 3) consente alle parti di trascrivere le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private che contengono un atto soggetto a trascrizione o iscrizione.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione a A.L. e C.D.R. delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.700,00 Euro di cui 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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