Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14290 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14290 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si corr)onic)b,i.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Data pubblicazione: 06/06/2013
Ct. 36409/10 (Avv. De Bonis)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 528/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
GRUPPO SPAR HOLDING S.p.A.
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 233/01/09
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Ancona
PREMESSO
Che con nota del 10.12.12 la D.R. delle Marche ha comunicato l’avventa
revoca (con nota prot. 65819 del 29.10.12 della la Direzione Provinciale di
Pesaro e Urbino) del precedente diniego di condono, già depositato in giudizio.
Per l’effetto la domanda del contribuente per la definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) è stata ritenuta regolare e sono state versate
tutte le somme dovute; ciò premesso
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega: 1) copia nota prot. 28842/2012 della D.R, delle Marche; 2) copia
comunicazione di regolarità della D.P. di Pesaro e Urbino.
Roma, 19 dicembre 2012
Bonis
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale