Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1429 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1429 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 3052-2013 proposto da:
RIAHI MOHAMED, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. TERESA
VASSALLO (dello STUDIO LEGALE VASSALLO), giusta delega in
calce al ricorso;

– ricorrente Contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza n. 1/2013 del GIUDICE DI PACE di VICENZA
dell’11.1.2013, depositata il 14/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
CONSIDERATO
Che, come si legge nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380

Data pubblicazione: 23/01/2014

bis c.p.c., il ricorso, proposto avverso rigetto di impugnazione di
provvedimento prefettizio di espulsione di straniero extracomunitario,
non è stato notificato ad alcuno ed è, inoltre, sottoscritto dalla parte
personalmente senza ministero di avvocato;
che pertanto esso va dichiarato inammissibile;

provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre
2013

che in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre

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