Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14289 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Sezione Polizia Provinciale di Potenza, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 197/06,

depositata in data 21 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto disporsi

la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, il quale ha chiesto disporsi la trattazione del ricorso in

pubblica udienza o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 21 febbraio 2006, il Giudice di pace di Potenza accoglieva l’opposizione proposta da C.A. avverso il verbale di accertamento, a mezzo autovelox, dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia stradale di Potenza il 22 aprile 2005.

Il Giudice riteneva che dovesse essere accolto il motivo di opposizione concernente la mancata omologazione e la mancata sottoposizione dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità ad idoneo procedimento di taratura.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno sulla base di tre motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 192 e 345 (regolamento di esecuzione del codice della strada), della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

La ricorrente esclude che la normativa europea e quella nazionale in materia di taratura siano applicabili ai dispositivi di rilevazione della velocità, operando in materia una specifica disciplina dettata dal D.M. 29 ottobre 1997, la quale, con specifico riferimento agli apparecchi autovelox 104/C2 e 105/SE, ha previsto l’obbligo di verifica solo per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005 nonchè per quelle commercializzate prima di tale data, ma solo se, a seguito del decreto di conferma, le stesse vengano utilizzate nella modalità di funzionamento automatica; il che, nella specie, non si era verificato, posto che l’utilizzo dell’apparecchio era avvenuto alla presenza degli agenti della Polizia Stradale.

Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente lamenta motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in ordine alla mancata omologazione dell’apparecchiatura, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e della L. n. 214 del 2003. Il Giudice di pace non ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non omologata l’apparecchiatura in concreto utilizzata, benchè in atti fosse stato versato il D.M. Lavori Pubblici n. 2483 del 1993.

Con il terzo motivo, il Ministero denuncia il vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in ordine alla inattendibilità dell’accertamento effettuato stante la mancata taratura periodica dell’apparecchiatura. Il Giudice di pace non ha tenuto conto del fatto che la mancata taratura dell’apparecchiatura non costituisce prova del mancato funzionamento.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

Questa Corte, invero, ha già avuto modo di occuparsi della questione concernente la necessità o meno della sottoposizione delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità a preventiva e periodica taratura, con la sentenza n. 29333 del 2008, che ha diffusamente esaminato la questione anche sotto il profilo della costituzionalità della normativa vigente.

A tale fine si riportano sinteticamente i punti significativi di tale decisione, i cui principi risultano applicabili anche all’odierno ricorso.

La disciplina legale delle misurazioni – a partire dal T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23 agosto 1390, n. 7088, cui fece seguito il regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13 dicembre 1928, n. 2886 sulla definizione delle unità legali di peso e di misura – ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l’industria, l’agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere e già allora, laddove si rese necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi o non suscettibili d’essere ricondotti alla disciplina generale, il legislatore intervenne con normative ad hoc in deroga, od in aggiunta, a quella generale (cfr.

ad ex. La L. 7 luglio 1910, n. 480, sul carato metrico, la L. 5 febbraio 1934, n. 305, sul titolo dei metalli preziosi, il D.Lgs. 21 marzo 1948 n. 370, sulle unità fotometriche ed elettriche).

Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (cfr. il preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, relative alle unità di misura laddove, tra l’altro, si considera “(…) che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l’impiego di unità di misura differiscono da uno Stato Membro all’altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali; che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; (…) che in data 18 ottobre 1971 il Consiglio ha adottato la Direttiva 71/354/CEE intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri al fine di eliminare gli ostacoli negli scambi mediante approvazione a livello comunitario del sistema internazionale delle unità; (…) che, durante il periodo transitorio, è indispensabile mantenere una situazione chiara in materia di impiego di unità di misura negli scambi tra gli Stati Membri, in particolare allo scopo di proteggere il consumatore;

(…)”; ed ancora il preambolo della Direttiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24 gennaio 2000, laddove, tra l’altro, si considera “(…) che taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali stabilite dalla Direttiva 80/181/CEE;

le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l’apposizione di indicazioni supplementari (…)”); alla quale sono seguiti adattamenti, anche in funzione di singole materie e dell’entrata in vigore, pur sempre rimanendo nel medesimo ambito d’interessi, ma sono state anche aggiunte disposizioni intese a disciplinare settori in origine non presi in considerazione ed implicanti interessi diversi e specifici (quale quello sanitario di cui alla Direttiva 85/1/CEE del Consiglio in data 18.12.1984).

E’ da notare che la più recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all’art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20 dicembre 1985, come modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24 novembre 1998 e dal Regolamento CE n. 561/06 del 15 marzo 2006, ai quali l’ordinamento italiano è stato adeguato con D.M. 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, normative che riflettono anch’esse, significativamente, esigenze riferite più all’aspetto socio-commerciale delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di sicurezza).

In buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.

Al qual riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti interessate e da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Me-trologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; così come non è direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli”) , peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar.

Il legislatore italiano, nell’adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la legge 11 agosto 1991, n. 273, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui intestazione è significativamente indicato “materia:

commercio”), ha adeguato l’ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalità. Le quali, all’evidenza, sono del tutto diverse da quelle perseguite con il porre la disciplina dell’utilizzazione delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, le cui norme sono intese alla tutela dei diversi interessi, pubblico e privato, alla sicurezza della circolazione, in funzione dell’ordine pubblico, della preservazione dell’integrità fisica degli individui, della conservazione dei beni.

Occorre rilevare ancora che la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997, relativo all’approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.

Si noti, infine, che alcuni tipi d’apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato del D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.

Ne risulta, dunque, un complesso sistema di controlli – preventivi, in corso d’utilizzazione e successivi – tale da garantire il cittadino assoggettato all’accertamento sia in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, sia in ordine a possibili disfunzioni delle apparecchiature che possano incidere sul suo diritto di difesa.

I controlli preventivi si svolgono, come da riportata disciplina, in fase d’omologazione od approvazione del prototipo e, considerata la partecipazione al procedimento d’organi tecnici e d’istituti specializzati, non sembra possano sollevarsi dubbi al riguardo.

Si svolgono altresì, in fase d’utilizzazione del singolo apparecchio, da parte degli agenti operatori all’atto della sua predisposizione per le operazioni di rilevamento, in ossequio alle disposizioni impartite con D.M. 29 ottobre 1997, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”.

Ed ancora, si deve rilevare che non giova alla tesi della necessaria taratura delle apparecchiature di rilevazione della velocità il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2005, espressamente menzionato nella sentenza impugnata, il quale stabilisce che “gli organi di Polizia Stradale, che u-tilizzano il dispositivo Autovelox 104/C2, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale d’uso depositato presso questo Ministero e, comunque, con intervallo non superiore ad un anno”.

Da ultimo, va poi evidenziato che si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., relativa all’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S. nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass., n. 29333 del 2008).

Con riferimento, poi, alla necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); che il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit.;

Cass., n. 9950 del 2007); che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).

La sentenza impugnata non si è, all’evidenza, attenuta a tali principi, sicchè il ricorso, in tutti i motivi nei quali si articola, risulta manifestamente fondato e va accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Potenza, perchè esamini gli ulteriori motivi di opposizione considerati assorbiti per effetto dell’accoglimento del motivo concernente la mancata taratura.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Potenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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