Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14289 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29773/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPA GRUPPO PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 538/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 05/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Campania, n. 538/1/2010 dep. 5 novembre 2010, che in controversia concernente il provvedimento di diniego della definizione ex art. 9 bis, per omesso versamento delle rate successive alla prima, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della SPA Gruppo produzione abbigliamento sii., ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha in particolare affermato che la dichiarazione integrativa proposta dalla contribuente societa’, con contestuale versamento di Euro 12.000, essendo irrevocabile e irretrattabile, non puo’ determinare l’inefficacia dell’adesione alla legge agevolativa, consentendo all’Ufficio solo il recupero delle somme residuali non corrisposte, con interessi e sanzioni.

L’intimata non si e’ costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), essendo la fattispecie di condono disciplinata dalla indicata norma condizionata all’integrale pagamento di quanto dovuto.

2. Il motivo e’ fondato e va accolto.

In tema di condono fiscale, la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai ferma nel ritenere che il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45 – legge finanziaria per il 2004), ha struttura e funzione (c.d. clemenziale) diversa dalle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge. Pertanto, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non e’ sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma e’ necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (v. ex plurimis Cass. n. 21364 del 30/11/2012; n. 8420 e n. 8149 del 2015; n. 14099 del 2015; n. 10494/2016).

La Commissione tributaria regionale non si e’ attenuta all’enunciato principio, ed e’ quindi incorsa nella violazione della norma di diritto denunciata.

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistendone i presupposti, la causa puo’ essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente societa’.

4. Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tre le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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