Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14289 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16054/2014 R.G. proposto da:

G.A.M., ed A.M., rappresentati e difesi dall’Avv.

Antonio MONTI ed elettivamente domiciliati presso di lui in San

Cesareo- Roma, p.za Giulio Cesare, n. 16;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosalda ROCCHI ed

elettivamente domiciliata presso gli studi dell’avvocatura comunale

in Roma, v. Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1787/2014,

depositata in data 17.3.2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2017 dal

Consigliere Relatore dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– la Corte d’Appello di Roma respinse l’appello proposto da G.A.M. e A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20319/2010, con la quale era stata accolta la domanda del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) di condanna degli appellanti al rilascio dell’appartamento detenuto sine titulo in (OMISSIS), con rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti e conseguente declaratoria d’inefficacia degli atti del 7 giugno 2006 con i quali dapprima la G. aveva donato l’immobile al figlio A.M., sul presupposto d’averne acquistato la proprietà per usucapione, quindi quest’ultimo aveva venduto lo stesso bene alla madre;

– ad avviso dei giudici di appello la disponibilità materiale del bene in capo al dante causa degli appellanti trovava il suo fondamento in un contratto di locazione risalente al 1943 tra A.P. (rispettivamente suocero e nonno degli appellanti) intercorso con l’Unione Fascista Famiglie Numerose, al cui scioglimento era subentrata dapprima l’Opera Nazionale per la protezione della maternità e l’infanzia e poi, a seguito della soppressione di tale ente nel 1975, il Comune di Roma; per poter acquisire la proprietà del bene a titolo originario, pertanto, gli appellanti avrebbero dovuto dimostrare l’interversione della detenzione originaria in possesso, prova che però non emergeva dal complesso del materiale istruttorio;

– a tale ultimo proposito, osservarono anzitutto che l’interversione nel possesso doveva esteriorizzarsi, non potendo ridursi ad un semplice atto di volizione interna, ed andava specificamente indirizzata nei confronti del possessore, così da renderlo edotto del mutamento dell’animus del detentore;

– esclusero dunque che nella fattispecie potesse attribuirsi rilevanza all’inerzia del Comune nella riscossione dei canoni di locazione, ovvero al fatto che i conduttori avessero posto in essere degli abusi edilizi, occorrendo a tal riguardo considerare il fatto che il Comune si trovava ad amministrare un ingente patrimonio; esclusero altresì il rilievo dell’attività di coltivazione dell’orto e dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, trattandosi di condotte pienamente compatibili con lo stato di detenzione;

– rilevarono, inoltre, che nel 1998 il Comune aveva ingiunto alla G. di demolire le opere eseguite senza concessione e che costei, nel proporre ricorso al TAR avverso tale provvedimento, aveva allegato il contratto di affitto del bene;

– da ultimo, osservarono che non assumeva alcun rilievo la diversa soluzione adottata dal Tribunale in altra controversia, concernente un immobile diverso da quello oggetto di causa;

– avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.A.M. e A.M. sulla base di tre motivi; Roma Capitale ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria integrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2699 c.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte avrebbe omesso di esaminare un documento (il certificato rilasciato dal Comune di Roma in data 24/11/2005 Prot. 32546) che attestava l’appartenenza dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, ed accolto una domanda di rivendicazione che quest’ultimo non aveva mai formulato;

– il motivo non coglie la ratio decidendi; la corte d’appello è infatti pervenuta al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proprio considerandone l’appartenenza al patrimonio disponibile dell’ente, e tuttavia ritenendo che non fosse stata offerta la prova di un possesso utile ad usucapire, attesa la condizione originaria di detentore del dante causa degli appellanti ed il mancato riscontro di un valido atto di interversione;

– con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c., i ricorrenti assumono che la corte d’appello avrebbe errato nel valutare le prove documentali e testimoniali, dalle quali doveva evincersi l’esistenza di validi atti di interversione da parte loro, nonchè il loro possesso ultraventennale, manifesto, pacifico ed ininterrotto dell’immobile;

– anche tale motivo è infondato;

– anzitutto, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato – al contrario di quanto prescrive la richiamata regola – sulla base di prove non ritualmente introdotte; non così ove, come nella specie, si deduca che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. e non sindacabile in questa sede per esser la relativa censura finalizzata ad un diverso apprezzamento dei fatti di causa (Cass. 10.6.2016, n. 11892);

– peraltro, la censura non attinge minimamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello ai fini di verifica della sussistenza di validi atti di interversione nel possesso, condotta nel rispetto dell’insegnamento di questa Corte quanto alla necessità che tali atti siano indirizzati specificamente nei confronti del proprietario (cfr. Cass. 25.1.2010, n. 1296);

– con il terzo motivo, infine, i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 3 Cost. in relazione a quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza definitiva n. 10857 del 2007, che in relazione ad una vicenda avente ad oggetto altro immobile ubicato nello stesso complesso edilizio riconobbe il diritto degli occupanti per usucapione;

– il motivo è infondato; premesso, infatti, che la richiamata sentenza è chiaramente intervenuta tra parti diverse, sicchè non può dedursi l’adombrata possibilità di una contraddittorietà logica tra giudicati, esso segnala una disparità di trattamento solo apparente;

– i ricorrenti omettono infatti di considerare che in tema di usucapione la decisione della controversia è legata ad un preciso apprezzamento della condotta del possessore, anche in relazione all’eventuale reazione del proprietario, che si caratterizza in termini diversi a seconda delle specifiche emergenze processuali; a queste ultime, significativamente, la censura omette qualsivoglia riferimento, così da rendere del tutto apodittica l’invocata violazione del principio di uguaglianza;

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme regolazione delle spese; rilevato che l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato osta all’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, pari al 15 % sui compensi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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