Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14289 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14289 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si corrmgicìg.
Romas,e/ 5 /
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
611/… 2013
Il Fu,’
Marc Il ARAGONA
A” 5
Data pubblicazione: 06/06/2013
Ct. 24802/11 (Avv. Alessia Urbani Neri)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 14823/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Elisabetta Palumbieri
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 255/26/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bari sez. staccata di Foggia
PREMESSO
Che nota del 10 settembre 2012 la Direzione Provinciale di Foggia ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 23 ottobre 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale