Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14288 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37202-2019 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Francesco GRASSO, presso il cui

indirizzo di posta elettronica certificata,

francescograsso.pecavvpa.it, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio

di amministrazione, Cav. di Gran Croce Avv. Vito Branca,

rappresentata e difesa dall’avv. Rosa SCAGLIONE, presso il cui

studio legale sito in Palermo, alla via G. Bonanno, n. 122, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2608/14/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di undici estratti di ruolo e delle conseguenti cartelle di pagamento, che il contribuente S.G. deduceva non essergli state mai notificate, la CTR della Sicilia con la sentenza impugnata rigettava l’appello del contribuente, limitato alla contestazione della notifica di due sole cartelle di pagamento, con la seguente motivazione: “Esaminati gli atti questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente debba essere rigettato stante la documentata regolarità delle notifiche”.

Avverso tale statuizione il contribuente ricorre con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso perchè tardivamente depositato.

Tale eccezione è infondata e va rigettata atteso che il ricorso risulta depositato in data 13/12/2019 e non in data 18/12/2019 come sostiene la controricorrente e, quindi, tempestivamente rispetto alla notifica del ricorso effettuata in data 26/11/2019.

Venendo al merito, con il motivo di ricorso il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61.

Il motivo è fondato e va accolto.

Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (tra le altre: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

Nella specie, dopo aver riportato le difese svolte dalle parti, affermando che il contribuente con l’appello aveva lamentato che per due cartelle mancava la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa e che l’agente della riscossione, che aveva prodotto in primo grado le relate di notifica delle cartelle di pagamento, aveva sostenuto che “per una di esse risulta la firma nel registro di consegna e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” e che “per l’altra, stante l’assenza del destinatario la notifica è stata effettuata con deposito presso la Casa Comunale e successivo invio di lettera raccomandata rilevabile dalla distinta di spedizione”, i giudici di appello hanno affermato che “Esaminati gli atti questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente debba essere rigettato stante la documentata regolarità delle notifiche”.

Orbene, tale modo di argomentare la decisione si pone in evidente contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (così: Cass., Sez. 3, 30 maggio 2019, n. 14762).

Si è inoltre affermato che il vizio denunciato ricorre quando il giudice, in violazione dell’onere motivazionale della sentenza che impone di esporre concisamente i motivi della decisione, omette di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, chiarendo le prove utilizzate per addivenire alla propria decisione, così impedendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; tale difetto si ravvisa anche nei casi in cui la motivazione risulta “meramente apparente”, poichè benchè graficamente esistente non rende percepibile il fondamento della decisione dal momento che dietro la parvenza di giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta è tale da non consentire di comprendere le ragioni, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Cass. n. 20414 del 2018 e n. 13977 del 2019).

Dunque, la ricorrenza di tale vizio presuppone un richiamo generico alla documentazione prodotta dalle parti (o anche di una sola parte), la cui vaghezza ed indeterminatezza impedisca di comprendere e di ricostruire l’iter del ragionamento decisorio in relazione all’assolvimento dell’onere probatorio delle parti, proprio come avvenuto nel caso di specie, non contenendo la sentenza impugnata un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello in relazione al vaglio del materiale probatorio, non potendosi neppure presumere se i documenti valorizzati dal giudice di merito ai fini della decisione siano quelli cui aveva fatto riferimento l’agente della riscossione nelle proprie controdeduzioni, in mancanza di un preciso riferimento agli stessi.

In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che procederà a nuovo esame fornendo adeguata e congrua motivazione e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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