Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14288 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI COMO, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

G.R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Como n. 58/06, depositata

in data 9 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 9 febbraio 2006, il Giudice di pace di Como accoglieva l’opposizione proposta da G.R.A. avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 176 C.d.S., commi 1, lett. a), e art. 19 C.d.S., elevato dalla Polizia stradale di Como il 20 agosto 2005.

Il Giudice di pace rilevava che il verbale consegnato all’opponente al momento della contestazione della violazione non conteneva l’indicazione relativa all’applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., e quindi dei punti che sarebbero stati detratti dalla patente di guida per effetto della violazione accertata. Riteneva altresì che non potesse trovare applicazione nel caso di specie l’art. 386 reg. esec. C.d.S., dal momento che detta disposizione prevede la possibilità della rinotificazione del verbale nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o altra causa.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura di Como sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente Prefettura denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 cod. proc. civ., art. 176 C.d.S., commi 1, lett. a), e art. 19 C.d.S., art. 336 reg. esec. C.d.S., della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 2700 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

La ricorrente rileva che l’art. 386 reg. esec. C.d.S., costituisce espressione del generale principio di autotutela, ora espressamente disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies. In realtà, l’amministrazione ha immediatamente sanato la nullità derivante dalla omessa indicazione dei punti patente suscettibili di detrazione per effetto della contestata violazione, mediante una immediata rinotificazione del verbale completo. L’atto, comunque, aveva raggiunto il suo scopo e non poteva per tale ragione dichiararsene la nullità.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

Il Giudice di pace ha dichiarato la nullità del verbale di contestazione sul rilievo che quello consegnato all’opponente il 20 agosto 2005 nella immediatezza dell’accertamento era privo della indicazione relativa all’art. 126 bis C.d.S., e che quello rinotificato il 30 agosto 2005 era inidoneo a sanare la già verificatasi nullità, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 386 reg. esec. C.d.S..

Orbene, se è certamente vero che l’art. 386 cit., pare riferirsi ad una ipotesi diversa da quella verificatsi nella specie, è altrettanto vero che il Giudice di pace non ha considerato minimamente la possibilità che l’amministrazione, in autotutela, effettuasse una nuova notificazione del verbale idonea a sanare la nullità del primo verbale. Una simile eventualità è ora prevista normativamente dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies introdotto dalla L. n. 15 del 2005, e quindi già in vigore al momento dell’accertamento e della rinotificazione del verbale.

Dispone tale articolo: “1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

La disposizione del secondo comma, tenuto conto del fatto che è inserita in un testo normativo che contiene i principi generali dell’attività amministrativa, è destinata a trovare applicazione in ogni caso in cui il legislatore non adotti prescrizioni differenti.

Del resto, non può non considerarsi, da un lato, che il verbale di contestazione non comporta esso stesso la decurtazione dei punti dalla patente di guida, costituendo piuttosto un preavviso delle possibili conseguenze sanzionatorie per la violazione accertata;

dall’altro, che la previsione della necessaria indicazione nel verbale di contestazione dei punti di patente dei quali è prevista la decurtazione per l’infrazione contestata non è assistita da sanzione di nullità del verbale stesso; dall’altro ancora, che essendo la indicazione della sanzione accessoria finalizzata unicamente a consentire all’interessato di valutare le conseguenze tutte della propria condotta onde assumere le proprie determinazioni in ordine alla eventualità di proporre ricorso in sede giurisdizionale o in via amministrativa, la circostanza che, per effetto della intervenuta integrazione del verbale di contestazione, l’interessato abbia avuto contezza delle indicate conseguenze sanzionatorie e abbia esercitato compiutamente e tempestivamente il diritto di difesa, consente di ritenere che l’originaria e temporanea omissione non abbia determinato violazioni di detto diritto e sia quindi stata tempestivamente sanata attraverso la rinnovazione della notificazione del verbale completo delle indicazioni mancanti. Dalla sentenza impugnata si desume poi che la rinnovazione è avvenuta in un termine ragionevole e comunque prima della proposizione del ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione incompleto.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Como, perchè esamini gli ulteriori motivi di opposizione.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Como.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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