Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29973/2007 proposto da:

AUTOSTRADE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

empore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MORRICO Enzo, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI Pier Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/06/2007, R.G.N. 1679/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che tra le parti si fosse instaurato un rapporto di lavoro a tempo pieno dal 1.1.1991, sia perchè il contratto di lavoro a tempo parziale non conteneva alcun riferimento all’orario giornaliero (oltre che settimanale) di lavoro, sia perchè, in ogni caso, il rapporto doveva intendersi trasformato, di fatto, in rapporto a tempo pieno, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (avendo il D. osservato un orario di lavoro identico a quello dei lavoratori a tempo pieno per un numero di giornate sostanzialmente pari a quelle lavorate da questi ultimi).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Autostrade per l’Italia spa affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso D.V..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 5 e art. 416 c.p.c., formulando un quesito di diritto con cui si chiede alla S.C. di stabilire se la violazione del divieto di determinazione unilaterale dell’orario di lavoro comporti la conversione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno o se non comporti piuttosto solo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno che gli deriva dalla riduzione del suo tempo libero e se, inoltre, ai fini del risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della condotta datoriale, la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro sia equiparabile a lavoro effettivo.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1230 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., formulando un quesito di diritto con cui si chiede: a) se la mera modifica degli elementi quantitativi è idonea da sola ad incidere sulla natura dell’obbligazione e a produrre novazione o se tale effetto consegua solo ad una modifica che dia luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il permanere dell’obbligazione originaria; b) se il semplice e frequente superamento dei limiti massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva è di per sè sufficiente a comportare la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno o se invece occorra un quid pluris consistente nella costante messa a disposizione delle proprie energie lavorative per un orario di lavoro a tempo pieno e nella vincolatività (anche di fatto) della disponibilità del dipendente ad eseguire tale orario.

3.- Il ricorso, articolato in diverse censure da esaminarsi congiuntamente per riguardare problematiche tra loro strettamente connesse, va rigettato.

In tema di inosservanza del requisito della forma scritta previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, conv. in L. n. 863 del 1984, questa Corte ha statuito che la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005, non implica, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 1, l’invalidità dell’intero contratto – a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità – e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno (cfr. Cass. n. 5330/2006).

Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che, mancando nel contratto di lavoro a tempo parziale qualsiasi indicazione in ordine all’orario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, conv. in L. n. 863 del 1984, la clausola sul tempo parziale doveva ritenersi nulla con conseguente trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Le contrarie affermazioni della ricorrente, secondo cui la disciplina legale sarebbe rispettata in presenza di un rinvio da parte del contratto di lavoro a tempo parziale alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, come previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 3, lett. c) – senza che sia necessario quindi che il contratto di lavoro specifichi l’orario di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa nei giorni in cui questa deve essere resa – non colgono nel segno, giacchè la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento a tale necessità, ma si è limitata a constatare la mancanza nel contratto di lavoro di qualsiasi riferimento all’orario giornaliero e a quello settimanale, evidenziando che tale lacuna non poteva essere colmata solo con il rinvio alla previsione del contratto collettivo, che stabiliva la durata della prestazione lavorativa in 96 ore mensili.

Così decidendo, la Corte territoriale ha fatto, del resto, puntuale applicazione del principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6903/2000, cui adde Cass. n. 20989/2010), secondo cui il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, conv. in L. n. 863 del 1984, deve essere interpretato nel senso che il requisito della pattuizione per iscritto dell’orario di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale può essere bensì soddisfatto anche mediante rinvio alle tipologie contrattuali previste in sede collettiva, purchè, tuttavia, risulti precisata “la riduzione della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione per ciascun giorno (cosiddetto part-time orizzontale) ovvero con riferimento alle giornate di lavoro comprese in una settimana, in un mese o in un anno (cosiddetto part-time verticale)”, condizioni, queste, che non si riscontrano nella fattispecie (anche perchè non viene riportato in ricorso il contenuto delle clausole contrattuali che avrebbero eventualmente precisato la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e la distribuzione di tale riduzione nei termini sopra indicati).

Nè può in questa sede esaminarsi la questione della sussistenza di profili attinenti ad una erronea interpretazione, da parte della Corte di merito, delle norme collettive ovvero delle clausole del contratto individuale che prevedono l’orario di lavoro, atteso che i motivi di ricorso non contengono alcuna censura concernente la violazione dei canoni ermeneutici previsti dall’art. 1362 c.c., e segg., dovendo rimarcarsi, al riguardo, che, in ogni caso, eventuali censure espresse in punto di erronea interpretazione delle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro avrebbero dovuto essere accompagnate, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dalla trascrizione integrale delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire in sede di legittimità la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa.

4.- Va poi conclusivamente rilevato che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su un’autonoma ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere la sentenza impugnata, individuando tale ragione in relazione alla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti e facendo, quindi, applicazione del principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione. La giurisprudenza di questa Corte ammette, infatti, che “in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno” (cfr. Cass. n. 5520/2004, cui adde Cass. n. 3228/2008, nonchè Cass. n. 6226/2009), cosicchè “risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della partì, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o, come nel caso che ne occupa, addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo (cfr. in una fattispecie identica, Cass. n. 25891/2008).

5.- Nella fattispecie, non è ravvisabile, infine, alcuna violazione della regola stabilita dall’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale, con valutazione di fatto incensurabile in questa sede, desunto le concrete modalità di espletamento dell’attività lavorativa da fonti documentali (i prospetti paga richiamati nella prima parte della motivazione della sentenza impugnata) di cui non è stata affatto contestata la rituale acquisizione al giudizio.

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

7.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA