Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34573-2019 R.G. proposto da:

NO PROBLEM PARKING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Francesca TODISCO, ed elettivamente domiciliata

in Roma, alla via Tibullo, n. 10, presso lo studio legale dell’avv.

Stefano CAPONETTI;

– ricorrente –

contro

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE EQUITALIA SUD s.p.a. ora AGENZIA

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE EPE, GE.SE.T. ITALIA s.p.a. e OTTOGAS

s.r.l., in qualità di concessionario del servizio di gestione

ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della

TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in persona del responsabile

della gestione e legale rappresentante della GE.SE.T. s.p.a., Dott.

C.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Maria VOCCIA DE FELICE, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Bettolo, n. 52,

presso lo studio legale dell’avv. Leopoldo BRINDISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3487/27/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per infedele denuncia ai fini della TARSU dei locali adibiti a garage gestiti dalla NO PARKING PROBLEM s.p.a. relativamente agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, la CTR della Campania con la sentenza impugnata rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado affermando, dopo aver richiamato il principio giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 27199 del 2017, che “l’appellante si è conformato nel riproporre i medesimi motivi di ricorso già oggetto di vaglio dei Giudici della C.T.P. di Napoli, motivi che l’odierna Commissione al condivide nella loro totalità”.

Avverso tale statuizione la società contribuente ricorre con due motivi, cui replica l’intimato con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto l’appello mancante dei motivi specifici di impugnazione.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa e contraddittoria.

Tale ultimo motivo, che va esaminato preliminarmente stante il carattere pregiudiziale dello stesso, e che, in ragione del tipo di censura mossa alla sentenza d’appello, regolarmente prodotta in atti, è chiaramente ammissibile, è anche fondato e va, pertanto, accolto.

Va ricordato che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. n. 12096 del 2018).

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la “contraddittorietà” della motivazione attiene ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conf. Cass. n. 17196 del 2020).

Il vizio di motivazione contraddittoria si risolve, in pratica, in una motivazione apparente, e come tale nulla, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice (cfr. Cass. n. 4367 del 2018).

E’ noto, infatti, che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Orbene, nel caso in esame, i giudici di appello dopo aver richiamato il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 27199 del 2017 in ordine alla specificità dei motivi di appello, e precisato che “l’appellante si è conformato nel riproporre i medesimi motivi di ricorso già oggetto di vaglio dei Giudici della C.T.P. di Napoli” al predetto principio giurisprudenziale, pur affermando di condividere “nella loro totalità” quei “motivi”, ha contraddittoriamente rigettato l’appello, peraltro operando un espresso quanto immotivato rinvio per relationem ai motivi di impugnazione proposti dall’appellante che nemmeno ha curato di riportare in motivazione.

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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