Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati MAIELLO

Agostino e Simona Fargnoli per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Monti Parioli n.

48, presso lo studio dell’Avvocato Renato Marini;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; GEST LINE

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 107719 del 2005,

depositata in data 7 febbraio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 7 febbraio 2006, il Giudice di pace di Napoli rigettava l’opposizione proposta da P.M. avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il Giudice rilevava che l’ente opposto aveva depositato documentazione dalla quale si evinceva che i verbali indicati nella cartella esattoriale erano stati tempestivamente notificati all’opponente, con notifica effettuata nelle mani del portiere.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il P. sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, nonchè vizio di motivazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di pace, le notificazioni dei verbali di contestazione effettuate al portiere dello stabile sarebbero mille, perchè dagli avvisi di ricevimento, tardivamente prodotti dal Comune di Napoli, non emerge altro che l’assenza del destinatario, mentre non vi è alcuna attestazione dello svolgimento delle attività prescritte dalle citate disposizioni, che individuano in via preferenziale i soggetti ai quali può essere consegnato l’atto da notificare in assenza del destinatario. L’ufficiale notificatore, inoltre, non ha effettuato l’adempimento prescritto dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 4.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., anche in relazione agli artt. 200, 203 e 205 C.d.S., e dell’art. 333 reg. esec. C.d.S., nonchè vizio di motivazione.

Il Giudice di pace non avrebbe considerato la nullità delle copie dei verbali prodotti dal Comune, trattandosi di verbali difformi da quanto prescritto dal regolamento di esecuzione, non risultando dagli stessi, in particolare, gli estremi precisi della violazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 292 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, in quanto contraddittoriamente il giudice di pace ha, da un lato, dichiarato la contumacia dei resistenti, così accertando la regolarità della costituzione del rapporto processuale, e, dall’altro, ha ritenuto violato il contraddittorio con riferimento alle note depositate da esso ricorrente, a ciò autorizzato dal giudice.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dell’art. 139 cod. proc. civ., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass., S.U., n. 8214 del 2005; Cass., S.U., n. 11332 del 2005).

All’evidenza, il Giudice di pace, nel ritenere valide le notificazioni dei verbali cui si riferiva la cartella esattoriale opposta, non si è uniformato all’indicato principio, non avendo rilevato il mancato svolgimento degli adempimenti rimessi all’ufficiale notificatore nel caso in cui non possa procedere alla consegna dell’atto direttamente al destinatario dello stesso.

Il primo motivo va quindi accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli, per nuovo esame della opposizione, alla luce dell’indicato principio di diritto.

Al Giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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