Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 727/2011 proposto da:

EUROLEATHER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE MATONTI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Euroleather srl ha impugnato un avviso di accertamento ((OMISSIS)) delle maggiori somme dovute per Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2006, deducendo l’erronea fatturazione di operazioni doganali imponibili; l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’errata contabilizzazione di componenti negative del reddito.

La CTR di Salerno, con sentenza 27 gennaio 2010, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento limitatamente alla prima questione, concernente la fatturazione delle operazioni doganali, e per il resto ha ritenuto che, pur non essendosi il primo giudice pronunciato sugli altri profili del contestato accertamento, la societa’ non avesse formulato un apposito motivo di gravame.

Avverso questa sentenza la Euroleather ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui si oppone l’Agenzia delle Entrae.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 e segg., nonche’ vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il primo giudice non si fosse pronunciato su tutte le questioni che costituivano oggetto dell’accertamento impugnato, mentre aveva accolto integralmente il ricorso e annullato l’accertamento impugnato.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ formulato in modo non rispettoso del canone della specificita’ cui deve attenersi il ricorrente per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6: non si precisa in quali esatti termini la Euroleather abbia impugnato l’avviso di accertamento, in quali termini il primo giudice si sia pronunciato e la relativa sentenza sia stata impugnata, nonche’ quali siano state le difese svolte nel giudizio di appello. Infatti, anche qualora vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte e’ anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, e’ preliminare rispetto ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di cassazione puo’ procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass. n. 12664 del 2012).

Il profilo del motivo riguardante il vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e’ ugualmente inammissibile, perche’ formulato in modo generico e senza alcuna illustrazione del fatto controverso e della sua decisivita’.

Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00, oltre SPAD. Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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