Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15129 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

B.E. s.a.s. di G.M. & C.- già B.E.

s.n.c. di B.E., N.O. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana n. 116/09/12 depositata in data 12 dicembre

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 febbraio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 116/09/12 depositata in data 12 dicembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di B.E. s.n.c. di B.E., N.O. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 6/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento n. 367/M di diniego della definizione dei carichi del ruolo n. FF004406302/D- derivante dalla liquidazione Iva per l’anno 1997- compiuta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) la motivazione del provvedimento di diniego era carente e tale da pregiudicare il diritto di difesa in quanto riportava “casi standard e (…) non inerenti al caso in esame; l’unico elemento, peraltro generico, (era) la rilevata mancanza di presupposti per ottenere il (…) condono”; 2) era da condividere l’affermato “errore scusabile”, avendo la stessa A.F. esteso il principio..previsto solo nella L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, a tutte le sanatorie, per cui il versamento a saldo, eseguito erroneamente in ritardo (o in anticipo) a causa delle continue e disordinate proroghe poteva legittimamente rientrare tra gli errori scusabili; 3) come rilevato nella sentenza di primo grado la società contribuente aveva aderito all’invito del concessionario e sulla base del conteggio predisposto aveva provveduto al tempestivo versamento delle somme determinate con tale conteggio;4) la consegna del ruolo al concessionario in data 10 dicembre 2001, successivamente alla data ultima prevista dal legislatore (30 giugno 2001), non poteva inficiare la validità della definizione in oggetto non essendo la contribuente in grado di conoscere tale data di consegna che non risultava indicata nel documento di adesione alla proposta di definizione;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; rimane intimata B.E. s.a.s. di G.M. & C.- già B.E. s.n.c. di B.E., N.O. & C.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, 21 septies e octies e art. 24 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto affetto da difetto di motivazione il provvedimento n. 367/M di diniego della definizione dei carichi di ruolo, ancorchè quest’ultimo contenesse l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione dell’Amministrazione, tanto più che trattavasi di un provvedimento vincolato, privo di contenuto discrezionale, con applicabilità della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies e octies, non essendo annullabile “il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha già precisato che “In materia tributaria, l’esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l’atto si riferisce, sicchè, in ipotesi di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, è sufficiente l’indicazione del difetto dei requisiti previsti per l’applicazione del beneficio fiscale ed il rinvio al prospetto contabile, allegato quale “parte integrante” del provvedimento, in cui sono contenuti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa fiscale” (Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 12251 del 17/05/2017);

– invero, dal provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 (allegato al ricorso) si evince la giustificazione dello stesso stante l’assenza di uno dei requisiti previsti dalla suddetta disposizione agevolativa per le motivazioni indicate nel prospetto contabile facente parte integrante del detto atto; nel prospetto allegato- in cui si fa precisamente riferimento al ruolo FF004406302/D derivante dalla liquidazione Iva per l’anno 1997- si dà atto della data del 10 dicembre 2001 di affidamento del ruolo e, dunque, della non definibilità del ruolo in quanto consegnato al concessionario oltre la data ultima prevista dell’art. 12 cit., nella versione vigente ratione temporis alla data di adesione al condono;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, nel testo applicabile ratione temporis, per avere la CTR ritenuto valido il condono effettuato dalla contribuente nonostante il ruolo non fosse ricompreso, al momento del pagamento (16/05/2003), tra quelli condonabili per essere stato, nella specie, consegnato al concessionario il 10/12/2001 successivamente alla data ultima prevista dal legislatore (30/06/2001);

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, dell’art. 16, comma 9, nel testo applicabile ratione temporis, per avere la CTR fatto erronea applicazione del principio dell’errore scusabile, non rispondendo la tipologia di errore individuata dal giudice di appello – afferente alla mancanza dei presupposti di legge per accedere al condono- a quella contemplata dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 (di errore che, invece, cade sulla quantificazione dell’importo dovuto a titolo di definizione), poi estesa nella prassi dall’A.F.;

– i motivi secondo e terzo- da trattare congiuntamente per connessione-sono fondati;

– ricorre nella fattispecie una ipotesi di condono fiscale, a cui la contribuente ha aderito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, disposizione che consente di definire le somme incluse in ruoli emessi dall’Amministrazione finanziaria e affidati ai concessionari della riscossione entro il 31.12.2000, con il pagamento del 25% dell’intero importo iscritto a ruolo, con ciò comportando una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato;

– a partire dal 12 agosto 2003, ai sensi del comma 2-ter – inserito dal D.L. n. 143 del 2003, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 212 del 2003- art. 12 cit., sono stati compresi nella definizione anche i ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2001;

– tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da affermarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario;

– l’art. 12 cit., fa dunque riferimento quale presupposto per la definibilità del ruolo, alla data di consegna di quest’ultimo al concessionario che non può eccedere quella ultima prevista ex lege del 31 dicembre 2000 e, a decorrere dal 12 agosto 2003, del 30 giugno 2001;

– nella specie, costituisce circostanza incontestata la consegna del ruolo in questione al concessionario (in data 10 dicembre 2001) oltre il termine previsto dall’art. 12 cit.; al riguardo, la CTR ha fatto erronea applicazione dei principi di buona fede e affidamento nel ritenere l’irrilevanza di tale circostanza in considerazione dell’invito del concessionario di adesione alla definizione dei carichi pendenti e del fatto che la contribuente “non fosse stata posta nella condizione di conoscere tale data di consegna non risultando indicata nel documento di adesione alla proposta di definizione” (pag. 3 della sentenza impugnata); e, invero, non venendo in rilievo una questione di quantificazione dell’importo dovuto a titolo di definizione ma di assunta mancanza dei presupposti di legge per la definibilità del ruolo medesimo, il giudice di appello – lungi dal verificare se, in base alla cartella di pagamento, la contribuente avesse avuto gli elementi per verificare la data di affidamento del ruolo al concessionario – ha erroneamente fatto applicazione del principio dell’errore scusabile di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, che postula l’insufficienza delle somme versate e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, qual era la asserita buona fede della contribuente che sarebbe stata indotta in errore dall’invito dell’Amministrazione finanziaria di adesione al condono;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio avendo la CTR omesso di verificare se la contribuente avesse effettivamente ricevuto dall’Amministrazione finanziaria un invito di adesione al condono;

– l’accoglimento dei motivi secondo e terzo, rende inutile la trattazione del quarto e quinto, con assorbimento degli stessi;

– in conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo, assorbiti gli altri; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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