Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16681-2013 proposto da:

D.M., (OMISSIS), G.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLO LINETTI;

– ricorrenti –

contro

DU.AN., B.E., D.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

CAPPUCCILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANPIETRO OLIVARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 605/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.F. e D.M. hanno proposto ricorso, nei confronti di B.E., Du.Ro. e Du.An., avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata l’11/5/2012;

ritenuto che con rituale atto del 19/1/2017 i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte con atto del 2/2/2017 e che a ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.

PQM

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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