Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14287 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.08/06/2017), n. 14287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16681-2013 proposto da:
D.M., (OMISSIS), G.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONELLO LINETTI;
– ricorrenti –
contro
DU.AN., B.E., D.R., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO
CAPPUCCILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANPIETRO OLIVARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 605/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 11/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che G.F. e D.M. hanno proposto ricorso, nei confronti di B.E., Du.Ro. e Du.An., avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata l’11/5/2012;
ritenuto che con rituale atto del 19/1/2017 i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso e la predetta rinunzia è stata accettata dalla controparte con atto del 2/2/2017 e che a ciò consegue l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese.
PQM
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017