Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14286 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33887-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Eduardo RICCIO, presso il cui

studio legale, sito in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2842/23/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 02/04/2019; udita la

relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativo, che l’Agenzia delle entrate emetteva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base delle risultanze delle movimentazioni bancarie effettuate all’anno d’imposta 2008 da P.R., la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e, pur ritenendo congruamente motivato l’avviso di accertamento ed infondati i motivi di appello con cui il contribuente appellante aveva dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, affermava che quest’ultimo aveva giustificato i movimenti bancari contestati attraverso il deposito di “una corposa e ponderosa documentazione che (…) attesta in modo evidente, la natura non reddituale dei versamenti sul conto corrente (come provenienti da vendite immobiliari e da rimborso finanziamento soci)”.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, cui replica l’intimato con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

Il primo motivo, incentrato sul difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, è infondato e va rigettato in quanto la sentenza contiene una ben individuabile ratio decidendi avendo la CTR sostenuto, seppur con lapidaria affermazione, che dalla “corposa e ponderosa documentazione” prodotta dal contribuente emergeva la natura non reddituale dei versamenti sul conto corrente bancario in quanto “provenienti da proventi di vendite immobiliari e da rimborso di finanziamento soci”.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, censura la statuizione impugnata per avere la CTR annullato l’atto impositivo nonostante il contribuente avesse ammesso, a pag. 13 del ricorso in appello, di aver giustificato solo in parte i versamenti contestati.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Invero, dal contenuto dell’atto di appello allegato al ricorso dell’Agenzia delle entrate, in ossequio al principio di autosufficienza e nel rispetto del protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015, si evince che il contribuente appellante aveva sostenuto di aver prodotto documentazione idonea a giustificare tutti i movimenti bancari contestati, specificando analiticamente quelle riferibili ad una parte di essi, per un valore complessivo di 144.500,00 Euro rispetto ai 204.394,73 Euro contestati con l’avviso di accertamento.

I giudici di appello hanno quindi ritenuto che il contribuente avesse giustificato tutti i movimenti bancari contestati con l’atto impositivo e tale affermazione non è stata oggetto di specifica censura avendo la ricorrente lamentato soltanto la mancata presa d’atto da parte della CTR dell’ammissione da parte del contribuente appellante di aver giustificato solo parte di quei movimenti, che, come detto sopra, è circostanza invero insussistente.

Al rigetto dei due motivi di ricorso principale consegue l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale incentrato sul difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in relazione al rigetto da parte della CTR dei motivi di appello con cui aveva dedotto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e conseguente difetto di motivazione dello stesso in quanto mancante di “qualsiasi riferimento alla non congruità del reddito dichiarato rispetto al reddito complessivo netto accertabile per un altro periodo di imposta oltre a quello oggetto di accertamento”.

In estrema sintesi, vanno rigettati i motivi di ricorso principale con assorbimento di quello incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta i motivi di ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento dei compensi per rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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