Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14286 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 120/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLE

NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MICHELE FASANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

GIANNECCHINI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2009 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 04/11/2009:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FASANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR di Firenze, con sentenza 4 novembre 2009, ha annullato gli avvisi di accertamento (n. (OMISSIS)), notificati a D.L.P., per gli anni d’imposta dal 1999 al 2001, in materia di Iva, Irpef e Irap, ritenendo che fossero privi di motivazione, a norma della L. n. 121 del 2000, art. 7, poiche’ non riportavano in allegato l’atto presupposto, cioe’ il processo verbale di constatazione del 31 luglio 2006, non rilevando che questo fosse stato ivi richiamato e che il contribuente ne fosse a conoscenza per essergli stato consegnato in copia; il suddetto vizio di motivazione non poteva ritenersi sanato, in virtu’ del generico richiamo al processo verbale, non essendo il contribuente stato informato degli elementi fattuali posti a base della pretesa tributaria.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui si oppone il D.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 7, essendosi la sentenza impugnata discostata dal principio secondo cui, in presenza di un avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria ne’ di allegare l’atto richiamato ne’ di riprodurre nel primo il contenuto essenziale del secondo, atteso che tale obbligo dev’essere adempiuto solo quando l’atto richiamato non sia conosciuto dal contribuente.

Il motivo e’ fondato, essendosi la sentenza impugnata discostata dal costante principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia gia’ avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015, n. 15327 del 2014).

Il secondo motivo, formulato in via subordinata, e’ assorbito.

La sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla CTR Toscana anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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