Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14286 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28666/2015 R.G. proposto da:

Coluccio Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Di

Gravio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma via

Piediluco n. 9, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Lucci, con

domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Cafarelli in Roma via

Quintiliano n. 9, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4043/1/15, depositata in data 4 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Coluccio Costruzioni Srl, esercente attività di costruzioni edili ed ingegneria civile, impugna per cassazione, con sei motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza di primo grado – di parziale accoglimento dell’originario ricorso per aver annullato le sanzioni – aveva ritenuto regolare la notifica e legittima la cartella di pagamento emessa, per Ires, Irap e sanzioni per l’anno 2005, a seguito della sentenza sfavorevole della CTR, con cui era stata parzialmente rigettata l’impugnazione avverso il corrispondente avviso di accertamento.

Equitalia Sud Spa resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate deposita atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione, sollevata da Equitalia Sud Spa, di nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate perchè effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e non direttamente attesa l’avvenuta costituzione dell’Agenzia stessa – ancorchè ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione – senza che essa abbia sollevato eccezioni al riguardo (v. Sez. U, n. 22641 del 29/10/2007).

2. Il primo motivo – rubricato come “A (error in procedendo)” denuncia la nullità della sentenza per non essersi la CTR pronunciata su punti decisivi della controversia, risultando del tutto carente di motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile per totale genericità, risolvendosi in una mera petizione di principio sulla carenza di motivazione, del tutto avulsa dal provvedimento impugnato.

3. Il secondo motivo – rubricato come n. 1) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la CTR pronunciato con motivazione apparente e in ultrapetizione sul merito dei lamentati vizi della cartella senza considerare che l’agente della riscossione non si era costituito in appello, mentre l’Agenzia delle entrate aveva eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Va escluso, in primo luogo, che la motivazione sia meramente apparente: il giudice regionale ha considerato, in termini espressi, ogni singola doglianza della contribuente, fornendo risposte argomentate ed esaustive, sì da permettere chiaramente la comprensione delle ragioni e del fondamento della decisione.

3.3. Inoltre, la statuizione sulle questioni relative agli asseriti vizi della cartella trae direttamente origine dall’atto di gravame proposto dalla contribuente, sicchè non sussiste la lamentata ultrapetizione.

E’ poi privo di ogni rilievo che Equitalia Sud non si sia costituita in giudizio o che la CTR non abbia, esplicitamente, pronunciato sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva proposta dall’Agenzia delle entrate (omissione di cui, in ipotesi, solo l’Agenzia avrebbe titolo per dolersene),

4. Il terzo motivo – rubricato come n. 2) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio.

4.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.

4.2. Occorre considerare, in primo luogo, che trattandosi di sentenza pubblicata il 27 aprile 2015, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, sicchè non è più ammissibile la censura per motivazione insufficiente (Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014), il cui controllo è circoscritto alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.

La doglianza su esposta non risponde, in evidenza, a tali requisiti, essendosi limitata la contribuente a lamentare il mancato esame della documentazione probatoria prodotta in giudizio, neppure riprodotta per autosufficienza.

4.2. Va poi dato atto che, nell’articolazione del motivo, vengono riproposti, in termini cumulativi, i diversi profili, sia in punto di fatto che di diritto (sulle sanzioni e sul correlato sgravio per aver la contribuente definito le stesse D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 17; sul calcolo degli interessi e delle imposte, sulla motivazione della cartella), già oggetto del giudizio di merito, sì da determinare una inestricabile commistione delle diverse questioni, in totale difetto di specificità.

5. Il quarto motivo – rubricato come n. 3) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, per aver la CTR ritenuto la validità della notifica della cartella nonostante l’omesso invio della raccomandata informativa.

5.1. Il quinto motivo rubricato come n. 4) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per aver la CTR ritenuto la mancanza della raccomandata informativa sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

6. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, vanno entrambi disattesi.

6.1. Il quarto motivo, di per sè inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità non avendo parte ricorrente nè riprodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella (v. Cass. n. 11134 del 05/05/2017; Cass. n. 12750 del 23/05/2018), nè precisato se detta notifica fosse stata compiuta a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero mediante ricorso alla posta universale, per la cui esecuzione non è necessario l’invio della raccomandata informativa (v. da ultimo Cass. n. 29642 del 14/11/2019), è comunque inammissibile attesa l’infondatezza del quinto motivo, rispondendo al consolidato orientamento della Corte l’ammissibilità della sanatoria della notifica della cartella (v. Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016; v. anche, in termini specifici, Cass. n. 21865 del 28/10/2016, che ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società; v. da ultimo Cass. n. 6678 del 15/03/2017).

7. Il sesto motivo – rubricato come n. 5) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., ed errata determinazione ed applicazione delle spese processuali, avendo la CTR riconosciuto, d’ufficio in assenza di domanda della parte, una ulteriore somma di Euro 2.500,00 a titolo di responsabilità aggravata, non giustificata essendosi limitata la ricorrente ad esercitare il proprio diritto di difesa.

Contesta, inoltre, la determinazione delle spese liquidate a favore dell’Agenzia delle entrate, che reputa errate nell’an e nel quantum.

7.1. E’ fondata la dedotta violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, restando assorbite le ulteriori censure formulate con il motivo.

Non ricorrono, in evidenza, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, essendosi la parte limitata a proporre atto di gravame avverso la sentenza di primo grado, la quale, tra l’altro, aveva parzialmente accolto l’originario ricorso (quanto alle sanzioni).

La temerarietà della lite, infatti, deve esser ravvisata nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza (Sez. U, 4. n. 22405 del 13/09/2018; da ultimo Cass. n. 29812 del 18/11/2019), mentre non è sufficiente la mera riproposizione di una pretesa anche in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale, costituendo ciò esercizio della libertà del diritto di difesa e ricorrendo invece, la temerarietà laddove per una valutazione complessiva della condotta della parte soccombente, il ricorso al giudice appaia palesemente azzardato e non sostenuto da alcuna ponderazione.

8. Accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, il terzo e il quarto, infondati gli altri. In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dichiara che la ricorrente non è tenuta a rivalere l’Agenzia delle entrate per le spese d’appello.

Le spese, atteso il complessivo esito del giudizio, vanno integralmente compensate per ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, inammissibili il primo, il terzo e il quarto, infondati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese d’appello da parte della contribuente a favore dell’Agenzia delle entrate. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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