Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14285 del 13/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22672/2010 proposto da:

Z.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO ROMA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato POMA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR di Milano, con sentenza 29 giugno 2009, ha rigettato il gravame di Z.I. avverso la sentenza della CTP di Pavia, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), che aveva rideterminato il suo reddito dichiarato, ai fini Iva, Irpef e Irap, per l’anno d’imposta 2002. Il contribuente aveva dedotto l’illegittimita’ dell’accertamento, in quanto effettuato sulla base del mero rinvio alle risultanze degli studi di settore, costituenti una mera presunzione semplice. La CTR ha ritenuto, invece, che, di fronte ad un accertamento basato su uno specifico studio di settore, era onere del contribuente dimostrare l’inesattezza delle risultanze poste a base della rettifica in aumento del reddito dichiarato dal contribuente.

Z. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui si oppone l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere ritenuto che la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore integri un sistema di presunzioni legali relative, implicanti un’inversione dell’onere della prova a sfavore del contribuente, anziche’ piu’ correttamente un sistema di presunzioni semplici la cui gravita’, precisione e concordanza non sono predeterminate dalla legge, ma devono essere valutate dal giudice di merito.

Il motivo e’ inammissibile.

I parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralita’ di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attivita’ dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, si’ da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilita’ dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (v. Cass. n. 3415/2015).

A questo principio la sentenza impugnata si e’ rigorosamente attenuta, avendo ritenuto che, essendovi una inversione dell’onere della prova, nel caso concreto il contribuente non aveva dimostrato la inapplicabilita’ degli studi di settori: e’ una valutazione di fatto incensurabile in questa sede.

Il secondo motivo e’ inammissibile, perche’ non corredato dal necessario momento di sintesi, adeguato al vizio motivazionale denunciato, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis).

Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate compensi, oltre SPAD. Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

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