Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14285 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28304/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cordis LLC, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Maggi e Paola

Loreti, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Loreti in Roma

via del Circo Massimo n. 9, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 573/01/13, depositata in data 17 settembre 2013, notificata il 4

ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Cordis LLC impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione Iva per l’anno 2006 ed annullava il credito ivi richiesto perchè relativo non ad una prestazione di servizi ma ad un corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso e, quindi, fuori campo Iva.

Deduceva la contribuente che l’operazione era qualificabile come prestazione di servizi quale riaddebito di costi sostenuti dalla società in relazione all’avvenuta risoluzione anticipata del contratto con il quale la società Johnson &Johnson Medical Holding Spa prestava un servizio di sterilizzazione e confezionamento dei prodotti della Cordis LLC.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Roma. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 c.c. e art. 15 c.c., comma 1, lett. a, e art. 1386 c.c., per aver la CTR ritenuto soggetta ad Iva la fattura emessa dalla società Johnson & Johnson Medical Holding Spa per “rimborso costi di recesso contratto” nonostante l’operazione non costituisse prestazione di servizi, per assenza di un rapporto sinallagmatico, e, invece, dovesse essere qualificata come indennità di carattere risarcitorio per l’inadempimento della controparte.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, identificato nel contenuto e nelle clausole del contratto inter partes in forza delle quali è stato eseguito il pagamento, la cui disamina era necessaria e decisiva per la qualificazione delle prestazioni oggetto della fattura.

2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono fondati.

2.1. Va rilevato, in primo luogo, che la giurisprudenza unionale richiede la sussistenza di un “nesso diretto” tra servizio reso e controvalore ricevuto quale elemento che caratterizza ai fini Iva il corrispettivo di una prestazione, dovendosi accertare che le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una specifica prestazione fornita nell’ambito di un rapporto giuridico in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni.

Nella specie, si afferma che la qualificazione di una operazione di scambio “a titolo oneroso” presuppone la sussistenza del suddetto “nesso diretto” fra cessione di beni o prestazione di servizi e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, nesso che si rinviene qualora tra prestatore e beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio sinallagmatico di prestazioni, in modo tale da qualificare il corrispettivo percepito dal prestatore quale controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (tra le varie v. Corte di Giustizia, 10 gennaio 2019, in C-410/17, A Oy, punto 31; Corte di Giustizia, 22 novembre 2018, in C-295/17, MEO – Servigos de Comunicagòes e Multimèdia SA, punti 39 e 40; Corte di Giustizia, 18 luglio 2007, in C-277/05, Sociètè thermale d’Eugènie-les-Bains, punto 19; Corte di Giustizia, 23 marzo 2006, in C-210/04, FCE Bank, punto 34).

Con particolare riferimento al caso di indennità forfetaria di scioglimento dal vincolo contrattuale (nella specie, del trattenimento della caparra a titolo di indennità forfettaria di recesso), versata ai fini del risarcimento del danno subito per effetto della rinuncia del cliente, si è ritenuto che tale indennità sia priva di tale nesso diretto con un servizio reso a titolo oneroso, e, in quanto tale, non soggetta a Iva (Corte di Giustizia, Sociètè thermale d’Eugènie-les-Bains, cit., punti 33-35).

2.2. Coerente con la disciplina unionale è la regolamentazione di diritto interno: il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, lett. a, infatti, esclude le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o inadempimenti (v. in termini specifici Cass. n. 17633 del 27/06/2008; Cass. n. 4743 del 11/05/1998).

2.3. Orbene, nella vicenda in esame la CTR ha affermato che la fattura oggetto del giudizio “è riconducibile a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3”, senza, peraltro, apprezzare non solo che la fattura era stata emessa per “costi di recesso del contratto”, circostanza che, già in sè, porta a ritenere plausibile una errata sussunzione del fatto nella norma applicata da parte della CTR, ma, soprattutto, omettendo integralmente l’esame del fatto, sicuramente decisivo anche in relazione alla dubbia causale della fattura, delle clausole del contratto inter partes (riprodotte per autosufficienza dall’Ufficio), la cui necessaria considerazione avrebbe permesso una sicuramente più congrua qualificazione del versamento.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17,18,21 e 26, per aver la CTR affermato il diritto del rimborso della contribuente per essere stata l’Iva riportata, pur erroneamente, nella fattura dal committente.

Rileva l’Ufficio che, nel caso di indicazione erronea dell’Iva, l’eventuale diritto al rimborso spetterebbe, ove la somma sia stata effettivamente versata, alla sola società emittente la fattura (il cedente), escluso ogni diritto di detrazione in capo al cessionario, a cui compete, nel caso, l’azione di ripetizione nei confronti del cedente stesso.

3.1. Il motivo è fondato.

Come ripetutamente precisato da questa Corte, sulla scorta dei consolidati orientamenti della Corte di Giustizia, il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’Iva di rivalsa che assume indebitamente assolta, potendo, in tale ipotesi, agire con azione di ripetizione nei confronti del cedente in relazione al rapporto intercorso tra le parti (v. da ultimo Cass. n. 23288 del 27/09/2018 e giurisprudenza ivi richiamata).

3.2. Per completezza, infine, va sottolineata la non incidenza del disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 ter, introdotto dalla L. n. 167 del 2017, non venendo in questione la correttezza dell’aliquota applicata ma, avuto riguardo alle contrapposte prospettazioni, la natura dell’operazione (fuori campo Iva o imponibile).

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, che si atterrà, nel nuovo esame, ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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