Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14285 del 08/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 08/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9746-2012 proposto da:

TECHNICAL TEAM DI S.T. & C SNC IN LIQUIDAZIONE,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANTE GROSSI;

– ricorrente –

contro

EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

AURICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO NANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2727/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato GROSSI Dante, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Decio Nicola MATTE’ con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Antonio AURICCHIO difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1998 Europe Assistance Service s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente E.A.) e Renault Italia s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente Renault) stipulavano un contratto per l’appalto di servizi aventi ad oggetto interventi in garanzia su veicoli Renault, nel quale si precisava che E.A. si avvaleva, per l’esecuzione dell’appalto di Technical Team s.n.c. in liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente T.T.) e che in caso di modifiche o integrazioni del servizio E.A. avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione a Renault.

Nel contratto era previsto un corrispettivo forfetario e che le variazioni in aumento dei volumi lavorati, oltre al 10%, sarebbero stati fatturati da E.A. a condizione che fossero stati autorizzati da Renault.

Nella stessa data di tale contratto era stipulato un secondo contratto tra TT e EA con il quale EA si avvaleva di TT per le prestazioni oggetto del contratto con Renault, nel quale si precisava che i volumi di prestazioni eccedenti la soglia di tolleranza del 10% erano compensati subordinatamente alla fatturazione allo scadere di ciascun anno di attività e alla preventiva autorizzazione di E.A..

Conclusosi il rapporto TT emetteva nel 2001 nei confronti di EA quattro fatture relative a eccedenze per “extralavorato” per quattro diversi periodi che coprivano un arco temporale da Settembre 1999 a Agosto 2001.

Successivamente con citazione del 26/6/2004 TT conveniva in giudizio E.A. chiedendo, oltre a varie voci di danno (già rigettate nei due gradi di merito e, in questa sede non più rilevanti in quanto non oggetto di ricorso) il pagamento delle fatture per extralavorat per il complessivo importo di Euro 263.753,23.

E.A. costituendosi contestava integralmente le domande della società attrice e in ordine alle fatture per extralavorato e deduceva che le prestazioni extralavorato non erano pattuite, nè autorizzate, nè dimostrate.

Il Tribunale di Milano confermava l’ingiunzione di pagamento emessa in corso di causa per l’importo di cui alle fatture, rigettava per il resto le domande dell’attrice.

La Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 11/10/2011 accoglieva l’appello incidentale proposto da E.A. quanto alla condanna per gli importi fatturati extralavorato e condannava T.T. alla restituzione oltre interessi legali, oltre al pagamento delle spese del grado.

La Corte di Appello, rilevava preliminarmente che tt era tenuta a provare che si erano verificate le condizioni contrattuali perchè maturasse il suo diritto al compenso aggiuntivo per l'”extralavorato”; ciò premesso opponeva:

– che tutta la documentazione prodotta da TT consisteva in prospetti e schede da essa unilateralmente predisposti e inviati a Renault, soggetto terzo e non chiamato in causa;

– che nessuna comunicazione era stata inviata a EA la quale non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione e che non era ravvisabile una autorizzazione tacita di Renault;

– che per le fatture relative all’anno 2000 non v’era autorizzazione di Renault, necessaria per contratto tra questa e EA; per le fatture relative all’anno 2001 non v’era la previa autorizzazione di EA; per le fatture relative al 1999 non era stato inviato a EA alcun resoconto scritto e di conseguenza EA, non avendo contezza dei maggiori volumi fatturati non aveva potuto autorizzarli.

TT ha proposto ricorso affidato a 5 motivi e ha depositato memoria.

EA ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 83 e 343 c.p.c. e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello incidentale di EA perchè la formula della procura con la quale si conferiva ai suoi procuratori ogni espresso potere di legge e di prassi non poteva intendersi comprensiva del potere di proporre appello incidentale.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. ulteriormente chiarisce la sua tesi sostenendo che non era sufficiente per la proposizione dell’appello incidentale la materiale allegazione della procura conferita in primo grado in quanto generica.

1.1 Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

Il mandato “ad litem”, anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest’ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all’attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte (Cass. 7/4/2006 n. 8287).

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost., il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, ossia ad uno degli atti previsti dall’art. 83 c.c., comma 3, in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall’art. 84 c.p.c. e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una che il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di elementi limitativi alla procura conferita (v. Cass. 5/5/2010 n.10813; Cass., 30/5/2003, n. 8760; Cass., 7/1/2003, n. 40; Cass., 28/6/2000, n. 8806); la sua collocazione formale, non costituisce elemento idoneo a limitare l’ambito dei poteri del difensore (v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510);

L’interpretazione della procura alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (v. Cass., 9/6/2005, n. 12170) e il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di elementi limitativi (v. Cass. 14/1/2014 n. 525; Cass. 10813/2010; Cass. 8760/2003).

Con la sopra richiamata sentenza n. 525/2014 questa Corte ha applicato tale principi anche all’appello incidentale, affermando (v. massima) che la procura apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale si conferisca al difensore il mandato a difendere “in ogni stato e grado” del giudizio, legittima il difensore stesso a proporre l’appello incidentale.

Nella specie la Corte di appello ha rilevato con motivazione assolutamente condivisibile che il potere conferito ai procuratori con la procura apposta in calce alla citazione in primo grado conferiva ogni potere di legge e di prassi; tale formula proprio per la sua ampiezza e onnicomprensività, deve ritenersi idonea anche a conferire il potere di proporre appello incidentale.

In applicazione dei principi sopra richiamati il motivo deve essere rigettato.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello sarebbe contraddittoria in quanto, dopo avere affermato che i due contratti (tra EA e Renault e tra EA e TT) erano speculari, ha ritenuto che TT avrebbe dovuto provare un collegamento negoziale tra i due contratti, o una interposizione soggettiva, ha poi affermato che nessun rilievo probatorio può attribuirsi a documentazione proveniente dal Renault o da condotte tenute dalla stessa o dai suoi dipendenti.

In ordine alla violazione dell’art. 1362 c.c. deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la comune intenzione delle parti anche tenuto conto e il loro comportamento anteriore e posteriore alla conclusione del contratto e aggiunge che contraddittoriamente la Corte di merito avrebbe escluso il collegamento tra i due contratti intercorsi rispettivamente tra EA e Renault e tra EA e TT Quanto all’art. 1363 c.c. deduce che le clausole non sarebbero state interpretate le une per mezzo delle altre.

Quanto all’art. 1366 c.c. deduce che il contratto non sarebbe stato interpretato secondo buona fede.

La ricorrente aggiunge:

– che vi sarebbe un collegamento negoziale tra i due contratti in quanto le parti avevano configurato un rapporto pressochè automatico tra Renault Italia e gli interventi di manutenzione di TT;

– che vi è una chiara relazione tra le commesse di Renault e gli interventi di TT, che era evidente che vi fosse stata l’autorizzazione di Renault a TT per le extraprestazioni e che queste erano espletate da TT, il che determinava l’insorgere di un credito di EA nei confronti di Renault;

– che la presa di contezza di Renault del rendiconto presupponeva una autorizzazione agli interventi di manutenzione, che EA avrebbe condiviso la prassi di comunicazione diretta tra Renault e TT.

2.1 Il motivo, per le ragioni qui di seguito esposte, è infondato in tutte le sue articolazioni sopra richiamate o che comunque nel ricorso risultano ad esse connesse.

Il motivo non coglie le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Infatti la Corte di appello ha motivato rilevando:

a) che oltre alla preventiva autorizzazione di Renault a TT anche la preventiva autorizzazione di EA a TT e la Corte di appello ha motivatamente escluso che vi fosse tale preventiva autorizzazione;

b) che dalle risultanze istruttorie non emergeva la prova che l’extralavorato, ove effettivamente eseguito, avesse attinto i quantitativi indicati nei prospetti allegati alle fatture e che lo stesso fosse stato previamente autorizzato da EA (pag. 9 della sentenza di appello).

L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente è in contrasto con il canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. per il quale nel dubbio le singole clausole del contratto devono interpretarsi nel senso che possono avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Infatti, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la clausola contrattuale in esame aveva espressamente previsto per i volumi eccedenti le soglie di tolleranza contrattuali la preventiva autorizzazione di Renault a E.A. e la successiva fatturazione da parte di EA a Renault alla scadenza di ciascun anno di validità del contratto se previamente autorizzati da Renault (pag. 2 della sentenza di appello sub svolgimento dl processo) e analoghe previsioni erano contenute nel contratto intercorso tra EA e TT dove si prevedeva che il compenso per i volumi eccedenti le soglie di tolleranza (extralavorato) era subordinato alla preventiva autorizzazione di EA (pag. 3 della sentenza di appello sub svolgimento dl processo e pag. 8 sub ragioni della decisione).

L’assunto della società ricorrente, secondo il quale non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione priverebbe tale clausola di qualsivoglia significato.

La ricorrente, ritenendo del tutto irrilevanti gli obblighi previsti contrattualmente relativi alla necessità di previa autorizzazione di Renault e di previa autorizzazione di EA con argomenti che la Corte di Appello svalorizza tali clausole contrattuali che la Corte di appello ha ritenuto invece decisive nella valutazione di merito ad essa riservata con motivazione nè insufficiente, nè contraddittoria. L’affermazione secondo la quale era evidente che vi fosse stata l’autorizzazione di Renault costituisce una mera affermazione contraddetta dalla congrua motivazione della Corte di Appello alle pagine da 10 a 12 della sentenza con la quale la Corte di Appello ha escluso la rilevanza delle testimonianze assunte per dimostrare che Renault avrebbe riconosciuto la quantità delle prestazioni in esubero rispetto al forfait contrattuale.

La tesi della ricorrente del collegamento negoziale confonde il profilo della gestione del contratto di subappalto dei servizi intercorso tra EA e TT, per il quale era previsto un compenso a forfait con il diverso profilo del diritto di TT al compenso per i volumi dell’extralavorato eccedenti le soglie di tolleranza, subordinato invece a specifici presupposti (la preventiva autorizzazione da parte di EA a TT e, per effetto del contratto intercorso tra Renault ed EA, la preventiva autorizzazione di Reanult a EA) che rivelavano uno specifico interesse di EA a valutare preventivamente l’opportunità di autorizzare o meno TT. In conclusione dalla motivazione della Corte di appello appare chiara la valorizzazione del contenuto letterale della clausola che evidenziava senza ombra di dubbio la necessità dell’autorizzazione, corrispondente ad un preciso interesse di EA. Le conclusioni alle quali approda la Corte di appello non sono contraddette dal comportamento successivo delle parti in quanto, come ritenuto dalla stessa Corte (v. supra ai punti di cui alle lettere a e b), non risulta che EA abbia mai autorizzato l’extralavorato eccedente la soglia di tolleranza, come previsto dalla clausola e non è provato che l’extralavorato, ove effettivamente eseguito, avesse attinto i quantitativi indicati nei prospetti allegati alle fatture; alla luce di tale motivazione risulta non pertinente il richiamo al canone di buona fede, che avrebbe forse potuto assumere qualche rilevanza solo a seguito della prova che fossero stati fatturati da EA a Renault i volumi eccedenti la soglia di tolleranza, ma questa circostanza non risulta dalla sentenza della Corte di appello, nè risulta che sia stata dedotta nel giudizio di appello.

La contraria interpretazione, come detto, non consente di dare significato alcuno alla clausola che prescrive la prevista autorizzazione.

Il motivo deve essere rigettato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; artt. 1175 e 1375 c.c.

La ricorrente ribadisce che la Corte avrebbe violato i canoni di interpretazione del contratto e le regole della buona fede contrattuale ritenendo insussistente l’approvazione di EA agli interventi di TT e ritenendo indimostrato il collegamento negoziale tra i contratti conclusi rispettivamente tra AA e TT e tra EA e Renault e gli incarichi conferiti da Renault direttamente a TT.

Quanto alla violazione delle norme richiamate nel motivo di ricorso deduce:

a) la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;

b) che la Corte di appello non ha attribuito alle prove raccolte il significato obiettivo che si ricava dalle dichiarazioni dei testi con specifico riferimento alla testimonianza Bi. responsabile di EA il quale in relazione al primo anno di esecuzione del contratto ha verificato che le operazioni di riparazione per extralavorato erano richieste, effettuate e che dovevano essere pagate con applicazione del prezziari di cui al contratto che non prevedeva la necessità di forma scritta, autorizzazione che non era necessaria stante il consenso e l’acquiescenza di EA nell’esecuzione del contratto.

3.1 Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

L’art. 113 c.p.c. non è pertinente in quanto dallo sviluppo del motivo, così come dalla motivazione della sentenza, si evince che la Corte di appello non ha giudicato secondo equità, ma ha valutato le prove; la contestazione riguarda infatti la valutazione delle prove formalmente acquisite nel processo.

Quanto ai canoni legali di interpretazione del contratto le censure non sono pertinenti rispetto alle norme della cui violazione la ricorrente si lamenta e sono già state esaminate con riferimento al secondo motivo con il quale sono state ritenute infondate.

La testimonianza B. è riportata alle pagg. 4 e 5 del ricorso nella parte espositiva del fatto (non è dato sapere se riportata per intero o in parte, ma deve escludersi che sia riportata per intero per le ragioni di cui infra almeno per quanto riguarda il periodo temporale al quale si riferisce il teste) e dal ricorso risulta solo che il teste era qualificato come “funzionario di EA” senza alcun riferimento a poteri decisori in ordine alle autorizzazioni da concedere; da tale testimonianza risulta solo che B. aveva esaminato il materiale documentale presso TT (“durante il periodo di cui ho parlato”) rendendosi conto delle anomalie eccedenti e che le sue visite consistevano nell’esame del materiale documentale presso TT e in colloqui con T.R. e T.S. e ha precisato che “ciò per me sostituiva egregiamente il resoconto scritto”.

La testimonianza B. è stata esaminata e valutata dalla Corte di appello che invece ha rilevato (v. pag. 12 della sentenza) che il B. aveva riferito solo per le prestazioni dell’anno 1999 (circostanza non riportata nell’esposizione, da parte della ricorrente, della testimonianza B.) e aveva espressamente dichiarato che TT non aveva inviato alcun resoconto scritto a EA, così che se EA non aveva avuto contezza dei maggiori voluti lavorati ovviamente non aveva potuto autorizzarli.

La Corte di Appello aggiunge che per l’anno 1999 vi era stata espressa rinuncia del T. (per TT) al pagamento delle prestazioni eccedenti per motivi promozionali legati al primo periodo di start up (v. pag. 12 della sentenza di appello).

E’ comunque decisivo il rilievo che la valutazione delle prove non legali costituisce questione di merito non deducibile per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma come vizio di motivazione, attenendo, appunto, alla valutazione delle prove.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 Ord.), ma per le ragioni già evidenziate non è questo il caso. Inoltre quanto alla valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 30/11/2016 n. 24434). La valutazione delle prove da parte della Corte di Appello costituisce una valutazione di merito sostenuta da una motivazione nè omessa, nè insufficiente nè contraddittoria e come tale non sindacabile in questa sede di legittimità.

La Corte di appello, ha rilevato alle pagine 10, 11 e 12 della sentenza che EA non aveva avuto modo di avere contezza dei rendiconto e pertanto non poteva essere ravvisata una tacita accettazione; pertanto resta infondata anche la censura di violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. quanto alla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

La ricorrente deduce: a) che la motivazione è omessa quanto alla conoscenza da parte di EA delle commesse a TT da parte di Renault Italia; b) che la Corte di Appello aveva errato nel non condividere le argomentazioni del Tribunale in ordine alla valenza e rilevanza probatoria delle deposizioni dei testi F. e G., secondo le quali le anomalie erano in misura superiore a quelle concordate forfetariamente, che TT effettuava i controlli e che di tali controlli v’era riscontro documentale, che il T. (per TT) ebbe a evidenziare un aumento dei controlli rispetto ai livelli massimi previsti nel contratto.

4.1 Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

La motivazione non è omessa (come invece sostenuto dalla ricorrente) quanto alla conoscenza da parte di EA delle commesse di TT da parte di Renault Italia; infatti alle pagine 11 – 12 della sentenza la Corte di Appello, ha rilevato, con esauriente motivazione, che “ai fini della prova del diritto di TT al pagamento delle prestazioni eccedenti è irrilevante che Renault abbia avuto conoscenza del rendiconto anno 2000… trattandosi di condotta riferibile non a EA, ma ad altro soggetto che non poteva – nel rapporto TT/EA formulare in luogo dell’unica legittimata EA accettazioni espresse o tacite e/o rilasciare preventive e/o postume autorizzazioni”.

In ordine alle deposizioni dei testi F. e G. v’è una specifica valutazione alle pagine 11 e 12 della sentenza della Corte di Appello la quale ha rilevato che il teste G. (che ha espressamente dichiarato che egli per conto di Renault aveva rapporti diretti con TT e non passava tramite EA) non ha in alcun modo confermato e le quantità riportate nel documento n. 35 (intitolato rendiconto prestazioni contrattuali anno 2000) di provenienza di TT e che il teste F. si è limitato a riconoscere lo schema numerico dello stesso documento n. 35, ma non ha confermato le quantità riportate nel documento e non ha riconosciuto le quantità in esubero rispetto al forfait.

Pertanto anche con riferimento alle deposizioni dei testi la ricorrente richiede una diversa valutazione di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità, oltre a non attingere la decisiva ratio decidendi della Corte di Appello, secondo la quale è pacifica e decisiva la mancanza di autorizzazione preventiva di EA.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c., comma 2.

La ricorrente assume che la Corte di Appello non ha tenuto conto di nozioni di comune esperienza che avrebbero dovuto orientarla a ritenere avverato l’evento costituito dalla conoscenza e approvazione di EA degli incarichi affidati da Renault.

A fondamento del motivo di ricorso adduce:

a) che era implausibile che TT avesse svolto per tre anni attività di riparazione di vetture per prestazioni accessorie o straordinarie senza avere assicurazione o garanzia da parte del soggetto che inviava le vetture senza che fosse stato acquisito il consenso di EA e che è implausibile che EA fosse all’oscuro delle continue commesse di Renault a TT;

b) che dalla dichiarazione dei difensori di EA secondo la quale EA stava provvedendo spontaneamente a versare a TT l’importo delle 4 fatture azionate doveva ricavarsi una intesa che avrebbe portato EA a riconoscere senza alcuna decurtazione il compenso.

5.1 Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.

L’argomento dell’implausibilità dell’esecuzione dell’extralavorato senza il consenso di EA è smentito, nel suo fondamento logico, dal rilievo contenuto a pagina 9 della sentenza della Corte di Appello laddove si rileva che TT era tenuta a provare che si erano verificate le condizioni contrattualmente previste perchè maturasse il diritto al compenso aggiuntivo per le prestazioni aggiuntive e che quindi doveva provarsi che l’extralavorato, ove effettivamente eseguito, avesse attinto i quantitativi indicati nei prospetti allegati alle fatture e che lo stesso fosse stato preventivamente autorizzato da EA, ma che tali prove non erano state fornite; successivamente, a pagina 11 della sentenza, la Corte di appello ha rilevato che il teste F. per le prestazioni contrattuali dell’anno 2000 non ha riconosciuto la quantità delle prestazioni in esubero e che il teste G. non ha confermato le quantità riportate nel documento; a pagina 12 la Corte di appello ha affermato che TT non ha dato prova “nè per l’an, nè per il quantum” di avere diritto al pagamento dell’extralavorato.

In altri termini, a parte ogni altra considerazione pure decisiva sull’insussistenza del diritto al compenso reclamato, la Corte di Appello ha pure evidenziato l’insussistenza della prova che l’extralavorato avesse attinto i quantitativi indicati nei prospetti allegati alle fatture e pertanto non poteva poi legittimamente applicare la massima di esperienza che la ricorrente assume non essere stata applicata, venendone meno lo stesso presupposto di fatto.

In ordine alle dichiarazioni del difensore di EA in primo grado la Corte di Appello ha rilevato alla pagina 8 della sentenza che il difensore aveva espressamente dichiarato che la somma era stata offerta senza alcun riconoscimento di responsabilità e in via bonaria e transattiva al fine di definire la controversia e invece TT ha coltivato sia in primo grado la controversia chiedendo a titolo di danni oltre 26.000.000 di Euro, come pure risulta dalla sentenza appellata.

Sulla base della predette risultanze della sentenza di Appello si deve ritenere che nessuna massima di esperienza poteva essere tratta dalla Corte di merito dall’offerta transattiva.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente Technical Team s.n.c. di S.T. & C in liquidazione a pagare alla controricorrente Europe Assistance Service s.p.a. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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