Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14284 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato FAVALLI GIACINTO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ZUCCHINALI PAOLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIERLUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2006, R.G.N. 575/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra M.R. e la società Autostrade spa in relazione al periodo 20.8.1999-30.9.1999, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 2 punto 3 del c.c.n.l. (e cioè per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie”), ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della necessità dell’assunzione per la causale indicata dal c.c.n.l. con riferimento al periodo per il quale era stato stipulato il contratto a termine (a partire, quindi, dal 20 agosto 1999).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Autostrade spa affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la M..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la società denuncia vizio di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto di “rilevanti risultanze documentali in atti”, costituite in primo luogo dai tabulati relativi al numero dei lavoratori in ferie e al numero di quelli assunti con contratto a tempo determinato per sostituire il personale in ferie.

2.- Il ricorso deve essere rigettato. Il contratto in esame è stato stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, con riferimento all’ipotesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 21 dicembre 1990, art. 2, punto 3, che autorizza le aziende alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, tra l’altro, per la “necessità dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” in determinati periodi dell’anno (giugno-settembre e dicembre- gennaio).

Sull’interpretazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, la giurisprudenza della Corte, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite a composizione di contrasto di giurisprudenza (sentenza 2 marzo 2006, n. 4588), si è consolidata nel senso che le assunzioni disposte ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8317/2006). Anche nelle ipotesi previste dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, resta, peraltro, a carico del datore di lavoro l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, L. n. 230 del 1962, ex art. 3 (cfr. ex plurimis, Cass. n. 14877/2006, Cass. n. 8294/2006, Cass. n. 4862/2005).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita dalla società appellante, ed in particolare che quest’ultima non avesse provato la necessità dell’assunzione della lavoratrice con specifico riferimento al periodo per il quale era stato stipulato il contratto a tempo determinato.

La società ricorrente ha contestato tale valutazione, assumendo che i documenti prodotti in primo grado, ed in particolare i tabulati contenenti i dati riepilogativi del numero dei lavoratori in ferie e di quelli assunti con contratto a tempo determinato per sostituire il personale in ferie, avrebbero dovuto ritenersi sufficienti a fornire la prova della sussistenza delle condizioni che giustificavano l’assunzione della lavoratrice con il contratto a termine di cui si discute, ma non ha riprodotto nel ricorso per cassazione il tenore esatto di tali documenti, non consentendo dunque la valutazione della fondatezza delle ragioni per cui ha domandato la cassazione della sentenza di merito e della decisività di tali risultanze probatorie.

3.- Deve rimarcarsi, al riguardo, che è giurisprudenza costante che il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr. ex plurimis, Cass. n. 4205/2010, Cass. n. 15952/2007, Cass. n. 6679/2006, Cass. n. 4840/2006, Cass. n. 10598/2005, Cass. n. 17369/2004, Cass. n. 9711/2004, Cass. n. 1170/2004, Cass. n. 3004/2004).

4.- Le carenze sopra riscontrate impediscono evidentemente qualsiasi riscontro in questa sede di legittimità sia della sussistenza del denunciato vizio di motivazione sia di quella della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciata dalla società con lo stesso motivo di ricorso. 5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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