Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14284 del 24/06/2014

Civile Sent. Sez. L Num. 14284 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 11518-2013 proposto da:

A.A.

– ricorrente –

2014
contro

1376

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 24/06/2014

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

contro

A.A.
– intimata –

avverso la sentenza n. 2654/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2012 R.G.N.
6738/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO per delega
SCHITTONE NICOL0′;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 aprile 2012 la Corte d’appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Roma dell’ 11 aprile 2005, ha
dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da Poste Italiane s.p.a. a
A.A. per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni

retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al 26 giugno 2003. Per
quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha motivato tale pronuncia
considerando che il divieto di licenziamento per inidoneità fisica previsto
dall’art. 69 del CCNL di categoria per i dipendenti invalidi assunti in
applicazione delle leggi 428 del 1968 e 68 del 1999 e che abbiano subito un
aggravamento dell’invalidità, non riguarda solo l’aggravamento della stessa
invalidità per la quale i dipendenti sono stati assunti, ma può riguardare
anche una diversa patologia. La Corte romana ha pure considerato che
Poste Italiane nulla ha dedotto riguardo all’obbligo di repechage.
La A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Poste Italiane che svolge ricorso incidentale
pure affidato a due motivi.
La A.A. ha presentato memoria.

assegnatele, condannando l’appellante Poste Italiane al pagamento delle

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta nullità della sentenza
o del procedimento, per omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità
dell’appello ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ., e violazione o falsa
applicazione di norme di legge, in particolare dell’art. 112 cod. proc. civ.
ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte
-1

g

territoriale non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di improcedibilità
sollevata con riferimento alla omessa notifica nei termini dell’atto di
appello e del decreto di fissazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme
di legge, e in particolare degli artt. 154, 291, 421 e 435 cod. proc. civ. ex

art. 360, n. 3 cod. proc. civ., e omessa motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si
lamenta la mancata notifica del ricorso con il pedissequo decreto di
fissazione di udienza.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art.
69 CCNL Poste Italiane dell’ l l gennaio 2001 ex art. 360, n. 3 cod. proc.
civ. In particolare si deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla
sentenza impugnata, il divieto di licenziamento per inidoneità fisica
previsto dall’art. 69 del CCNL di categoria per i dipendenti invalidi assunti
in applicazione delle leggi 428 del 1968 e 68 del 1999 e che abbiano subito
un aggravamento dell’invalidità, riguarderebbe solo l’aggravamento della
stessa invalidità per la quale i dipendenti sono stati assunti, e non anche una
diversa patologia.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360
n. 5 cod. proc. civ., con particolare riferimento all’insufficiente
motivazione sulla valutazione delle istanze istruttorie. In particolare si
lamenta che la Corte territoriale ha lamentato la mancata deduzione da
parte di Poste Italiane sull’obbligo di repechage, mentre erano state
ritualmente formulate al riguardo istanze istruttorie non esaminate.
I due motivi del ricorso principale possono esaminarsi congiuntamente
riferendosi entrambi alla dedotta improcedibilità dell’appello a causa
dell’omessa notifica del relativo atO con il pedissequo decreto di fissazione

2.-

g

di udienza. I motivi sono infondati. Va, al riguardo, osservato che la
precedente giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite della Cassazione,
ancora applicata all’epoca dell’appello in questione, affermava che (Cass.,
Sez. Un., 29 luglio 1996 n. 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n.
9331), nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione

deposito del ricorso, per cui i vizi della sua notificazione al resistente e/o
all’opposto non si comunicano all’atto di impugnazione e/o di opposizione
all’ingiunzione, dovendo il giudice assegnare al ricorrente un nuovo
termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Solo successivamente, soprattutto per soddisfare l’esigenza del rispetto del
principio costituzionale della giusta durata del processo, la giurisprudenza è
mutata, soprattutto a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 20604
del 30 luglio 2008 che ha affermato che nel rito del lavoro l’appello, pur
tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile
ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione
dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di
un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della
cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111, secondo comma,
Cost. – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante
un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 cod. proc. civ. Ma tale pronuncia, che ha anche risolto un
contrasto giurisprudenziale in materia, è intervenuta solo in epoca
successiva all’atto di appello in questione per cui, per il principio
dell'”overruling” interpretativo rispetto ai precedenti orientamenti della
giurisprudenza, può ritenersi legittimo, e quindi procedibile, l’appello in
questione.
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Questa Corte ha
affontato più volte la questione relativa al licenziamento degli invalidi per

dell’appello e/o dell’opposizione a decreto ingiuntivo – si perfeziona con il

aggravamento dell’infermità per la quale erano stati assunti, affermando
che il licenziamento dell’invalido, assunto in base alla normativa sul
collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e
contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e
giustificato motivo, mentre, ove sia determinato dall’aggravamento

ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 68 del 1999, applicabile
“ratione temporis” – solo in presenza della perdita totale della capacità
lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l’incolumità
degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento
compete all’apposita commissione medica prevista dalla legge n. 104 del
1992, cui spetta altresì la verifica dell’impossibilità di reinserire, anche
attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, il disabile
all’interno dell’azienda (per tutte Cass. 12 settembre 15269). Analogo
criterio va adottato nel caso in cui l’aggravamento sia relativo ad
aggravamento delle condizioni fisiche causate da infermità diversa da
quella che ha determinato l’assunzione, in quanto l’assunzione stessa si
riferisce alla qualità di invalido e non alla speciale infermità che ha
determinato l’invalidità stessa, per cui deve affermarsi il principio di diritto
per cui il divieto di licenziamento per inidoneità fisica di cui all’art. 69 del
CCNL per i dipendenti di Poste Italiane assunti in forza delle leggi 428 del
1968 e 68 del 1999, va applicato anche nel caso di aggravamento per
infermità diversa da quella che ha dato luogo all’assunzione riferendosi
l’assunzione degli invalidi allo stato di invalidità e non alla particolare
patologia di cui soffre il lavoratore assunto.
Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato. La prova
richiesta da Poste Italiane, e di cui si lamenta il mancato svolgimento, si è
rivelata generica ed inammissibile a giudizio della Corte territoriale e tale
giudizio non può essere riesaminato in sede di legittimità se congruamente

dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo –

e logicamente motivato. La rilevanza della prova così come dedotta, è stata
valutata dal giudice dell’appello e tale valutazione sfugge ad ogni censura
di legittimità.
Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale e ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2014.

le parti.

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