Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14284 del 13/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17446/2010 proposto da:
H.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVO TSCHURTSCHENTHALER
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRUNICO, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di
BOLZANO, depositata il 13/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega dell’Avvocato
MANZI che ha chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto
il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Bolzano ha parzialmente accolto il ricorso di H.T. avverso l’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) di maggiori redditi ai fini Irpef, risultanti, per l’anno d’imposta 1999, dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, in tal senso recependo la proposta, formulata dall’Ufficio in sede concordataria, di riduzione dei maggiori compensi accertati.
Il gravame del contribuente e’ stato rigettato dalla CPR di Bolzano, con sentenza 16 aprile 2009, la quale ha ritenuto corretta l’applicazione dei parametri previsti della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg., per la determinazione del reddito medio nel settore di appartenenza del contribuente, in considerazione delle sue difficolta’ per l’inizio dell’attivita’ di lavoro autonomo in un ambiente nuovo, e non documentata la sussistenza dei presupposti di fatto per un ricalcolo del reddito in misura ancora inferiore.
Avverso questa sentenza H. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui si oppone l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, si duole che l’Agenzia delle Entrate abbia basato l’accertamento dei maggiori compensi da esso percepiti esclusivamente sulle risultanze dei parametri di cui della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, senza motivare in ordine alle ragioni per le quali non erano stati accolti i suoi rilievi esposti all’Ufficio.
Il ricorso e’ inammissibile per una duplice ragione.
In primo luogo, esso contesta direttamente l’accertamento, anziche’ la sentenza impugnata, della quale non coglie la ratio, avendo i giudici di merito ridotto l’ammontare dell’accertamento, tenendo conto delle difficolta’ lavorative rappresentate dal contribuente. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha deciso la causa, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimita’, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralita’ di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attivita’ dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, si’ da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilita’ dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (v. Cass. n. 3415 del 2015).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2000,00, oltre SPAD. Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016