Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14283 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24258/2008 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

POLIZIA MUNICIPALE di ODERZO (TV);

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2 008 del GIUDICE DI PACE di ODERZO (TV)

del 20.5.08, depositata il 20/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Oderzo con sentenza del 20 agosto 2008 ha respinto l’opposizione proposta da S.F. avverso il Comune di Oderzo, per l’annullamento del verbale di accertamento n. (OMISSIS), relativo a violazione del codice della strada.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 17 ottobre 2008 e non notificato a controparte.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. E’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., che sostanzialmente si riproduce di seguito. Il ricorso appare inammissibile per triplice ordine di motivi. In primo luogo non è stato proposto con il ministero di un difensore iscritto all’albo speciale, ma risulta redatto e sottoscritto dalla parte personalmente (art. 365 c.p.c.). In secondo luogo non è stato notificato alla controparte. In terzo luogo è rivolto contro sentenza di primo grado, soggetta ad appello. Alla specie è applicabile infatti ratione temporis la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, a mente della quale le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa non sono più direttamente ricorribili in cassazione, ma sono soggette ad appello, essendo stato abrogato della n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 (SU 27339/08; 28147/08).

Il Collegio condivide pienamente i suesposti rilievi, ditalchè il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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