Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14283 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15494/2013 R.G. proposto da:

Coluccio Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo

Paoletti, con domicilio eletto presso l’Avv. Claudia De Curtis in

Roma via Marianna Dionigi n. 57, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 182/32/12, depositata in data 15 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Coluccio Costruzioni Srl, esercente attività di costruzioni edili ed ingegneria civile, impugnava l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2005 per Iva, Ires e Irap, con cui l’Agenzia delle entrate, in esito alle risposte fornite dal contribuente al questionario inviato dall’Erario e all’esame della documentazione contabile esibita dall’impresa, recuperava i maggiori ricavi non dichiarati ed irrogava le conseguenti sanzioni.

L’Amministrazione finanziaria, in particolare, rilevava che con riguardo alle opere per il completamento e adeguamento del campo di calcio del Comune di Apollonia le rimanenze alla data del 31 dicembre 2004 non erano riportate al 31 dicembre del 2005 in assenza di ogni fatturazione, mentre, al contempo, erano effettuate nuove spese. Analogamente quanto al cantiere in essere per il comune di San Marco dei Cavoti, per il quale le spese effettuate non erano bilanciate da analoghe fatture.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Benevento. La sentenza, sul gravame dell’Agenzia, era parzialmente riformata, dal giudice d’appello, che riduceva l’ammontare delle maggiori somme dovute, esclusa, in ogni caso, la debenza dell’Iva.

La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo – rubricato come “A (error in procedendo)” denuncia la nullità della sentenza per non essersi la CTR pronunciata su punti decisivi della controversia, risultando del tutto carente di motivazione.

1.1. Il motivo è inammissibile per totale genericità, risolvendosi in una mera petizione di principio sulla carenza di motivazione, del tutto avulsa dal provvedimento impugnato.

2. Il secondo motivo – rubricato come n. 1) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per non aver l’Ufficio provato i fatti costitutivi della pretesa, limitandosi a fornire delle mere presunzioni, neppure essendo stata considerata dalla CTR la documentazione prodotta dalla contribuente.

2.1. Il motivo è infondato ed ai limiti dell’inammissibile.

2.2. Il motivo, invero, pare fondarsi su un assunto, preliminare, che l’onere della prova incombente sull’Amministrazione non possa essere assolto con l’indicazione di elementi presuntivi ma che, invece, sia necessario l’assolvimento della cd. prova piena.

Si tratta, peraltro, di conclusione che non può essere condivisa posto che l’ammissibilità e il fondamento (e la sufficienza) della prova presuntiva si fonda direttamente sulla legge e, nella specie, nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

2.3. Ciò detto, va rilevato che la CTR ha apprezzato gli elementi indiziari introdotti dall’Ufficio che, in termini sintetici, sono rappresentati dalla differenza delle risultanze delle rimanenze tra il 31 dicembre del 2004 e il 31 dicembre del 2005 in assenza di fatturazione, nonchè dall’esistenza di costi in assenza di ricavi o di incremento di rimanenze, da cui la corretta inferenza di ricavi non contabilizzati, ritenendo, dunque, congruamente assolto l’onere della prova incombente all’Ufficio.

2.4. Per contro, la doglianza, articolata nel corpo del motivo, per cui la CTR non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla contribuente a prova contraria è inammissibile sia perchè deduce, irritualmente, un vizio di motivazione, sia perchè – e il profilo è dirimente – carente in punto di autosufficienza, nulla avendo riprodotto (nè, comunque, esattamente specificato) nel ricorso stesso.

3. Il terzo motivo – rubricato come n. 2) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dovendosi ritenere che l’accertamento sia stato deduttivo e non analitico, comunque fondato su una sola presunzione. Deduce, inoltre, l’inammissibilità dell’accertamento poichè il reddito era coerente con gli studi di settore applicati.

3.1. Il motivo è inammissibile quanto alla contestata tipologia di accertamento (analitico o deduttivo) e alla rilevanza di un solo elemento presuntivo per novità, trattandosi di profili non trattati nella decisione impugnata o indicati nelle conclusioni ivi in epigrafe, nè riprodotte nella loro integralità nel ricorso.

Il ricorrente, in tale evenienza, ha infatti l’onere, a pena di inammissibilità, “non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8206 del 22/04/2016).

Giova sottolineare, in ogni caso, che l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, ancorchè acquisito illegittimamente secondo l’ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale (da ultimo v. Cass. n. 31243 del 29/11/2019; v. anche specificamente con riguardo all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, Cass. n. 30803 del 22/12/2017).

3.2. Quanto ai rilievi riferiti all’impiego dello studio di settore, occorre sottolineare che l’Ufficio non ha proceduto ad un accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore ma ad un accertamento analitico, fondato, in particolare, sulla rilevante discordanza tra le rimanenze e l’esistenza di costi non confluiti nè nelle rimanenze, nè in corrispondenti ricavi.

Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009), l’accertamento in base agli studi di settore “non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello “standard”, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”.

In altri termini, “la corrispondenza del reddito dichiarato agli indici desumibili dagli studi di settore non impedisce all’erario di procedere all’accertamento di maggiori redditi” con la procedura ex art. 39 cit., comma 1 lett. d (Cass. n. 23096 del 14/12/2012).

Nè rileva l’invocata limitazione desumibile dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis, come introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 17, tanto più che gli omessi ricavi contestati erano superiori a Euro 50.000,00, ossia all’importo massimo delle attività non dichiarate.

Di nessun rilievo, infine, è la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 2, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, che riguarda le condizioni per poter procedere ad accertamento standardizzato.

3.3. Inammissibili, infine, sono le ulteriori deduzioni articolate (irritualmente) nel corpo del motivo e riferite alle divergenze sulle rimanenze e ai costi, del tutto carenti in punto di autosufficienza quanto all’asserita documentazione e alla ricostruzione in fatto, del resto contrapposta a quella operata dal giudice di merito, sì da mirare, in realtà, ad una revisione della valutazione delle risultanze probatorie, di per sè inammissibile in sede di legittimità.

4. Il quarto motivo – – rubricato come n. 3) della parte “B (error in iudicando”) – denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 73 tuir e del D.Lgs. n. 446 del 1997, per aver la CTR proceduto al ricalcolo delle imposte – e in ispecie dell’Irap – in violazione di legge, spettando all’Agenzia delle entrate la liquidazione delle maggiori imposte.

4.1. Il motivo, al di là della genericità della doglianza, neppure essendo precisato in quali termini il calcolo delle imposte sia errato, è infondato.

Secondo i consolidati principi di questa Corte, ai quali questo collegio non vede ragioni per discostarsi, “il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (ex multis Cass. n. 27560 del 30/10/2018).

Rettamente, dunque, il giudice regionale ha proceduto ad una nuova, e sostitutiva, determinazione della pretesa impositiva.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Coluccio Costruzioni Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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