Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14282 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14800-2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

BAGLIVI 3, presso lo studio dell’avvocato LAURONI LUCILLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRIPODI DOMENICO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

DIRETTORE GENERALE DELL’ASL (OMISSIS) DI REGGIO CALABRIA,

DIRETTORE

GENERALE ASL (OMISSIS) DI PALMI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 307/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/05/2006 R.G.N. 526/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato TRIPODI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 307 del 2006, rigettava l’appello proposto da P.G., nei confronti dei Direttori Generali dell’ASL n. (OMISSIS) e dell’ASL n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, nelle rispettive qualità di Commissari liquidatori delle soppresse USL (OMISSIS) di Gioia Tauro e USL (OMISSIS) di Villa S. Giovanni, in riferimento alla sentenza del giudice del lavoro di Palmi n. 642 del 2002.

2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del ricorso proposto dalla P., medico convenzionato di base, per ottenere dai Direttori generali dell’ASL (OMISSIS) di Palmi e dell’ASL (OMISSIS) di Reggio Calabria, nelle rispettive qualità di commissari liquidatori delle soppresse USL (OMISSIS) di Gioia Tauro e USL (OMISSIS) di Villa San Giovanni, gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti in relazione al maggior numero di assistiti nei periodo compreso tra il mese di agosto 1990 ed il mese di giugno 1993.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, nei confronti del Direttore generale ASL (OMISSIS) di Palmi e ASL (OMISSIS) di Reggio Calabria, quali Commissari liquidatori delle soppresse USL (OMISSIS) di Gioia Tauro e USL (OMISSIS) di Villa S. Giovanni, la P., prospettando tre motivi di ricorso.

4. Le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettato l’omesso esame di un punto decisivo e/o omessa – insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la ricorrente di aver fornito al giudice di merito elementi di calcolo, mediante i conteggi analitici, i periodi, il numero degli assistiti con le revoche e le scelte mensili, e che la Corte d’Appello avrebbe omesso di visionare e valutare tali elementi.

1.1 Il suddetto motivo non è fondato. Ed infatti, la ricorrente non specifica la decisività della documentazione alla quale fa riferimento.

Il motivo manca così del requisito della autosufficienza che, come questa Corte ha chiarito, implica la necessità di corredare la censura del ricorso per cassazione per omessa valutazione di prove documentali, non solo della trascrizione del testo integrale o della parte significativa del documento al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche della specificazione degli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate in sede di merito sulla base del documento (Cass., ord. 17915 del 2010, sentenza n. 18506 del 2006).

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, di norme di diritto, in relazione agli artt. 420, 421, 424 e 437 c.p.c..

Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto non ammissibili l’ordine di esibizione dell’intera documentazione di scelte e revoche degli assistiti e la consulenza tecnica, in quanto basati su fatti non allegati o non esplicitati in modo espresso dalla ricorrente medesima.

In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se il giudice del lavoro può considerare attendibili i documenti forniti dalla parte ricorrente per il calcolo della rivalutazione ed interessi su somme pagate dal datore di lavoro in ritardo e, nel caso contrario, se viola l’art. 420 c.p.c., comma 6, e art. 424 c.p.c. non ammettendo l’ordine di esibizione dei modelli di scelte e revoche in possesso del datore di lavoro e la ctu per l’esatto calcolo; se viola l’art. 421, comma 2, l’art. 424 e l’art. 437, comma 2, nel momento in cui non li ha ammessi ove ritenuti indispensabili per la decisione, atteso che vi era già sufficiente allegazione dei fatti a cura della parte richiedente.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 429 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.

In ordine al suddetto motivo è stato prospettato il seguente quesito di diritto: se è omessa o comunque contraddittoria la pronuncia del Giudice che rigetta la domanda di condanna alla rivalutazione ed agli interessi perchè non provata nell’entità e nei calcoli e, considerando assorbita in essa quella di accertamento al diritto dei detti accessori, non pronuncia sentenza in tal ultimo senso con ciò violando il principio dell’art. 112 c.p.c., secondo il quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda.

4. I suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Le censure non colgono la ratio decidendi della pronuncia oggetto del presente ricorso. Ed infatti, la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso della P. anche con riguardo alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via rivalutate, relativamente agli emolumenti tardivamente corrisposti in relazione ai nuovi assistiti per il periodo agosto 90-giugno 93, in quanto la domanda era generica, non contenendo le indicazioni più volte evidenziate, con la conseguenza che la relativa pronuncia sarebbe stata priva di concreta applicazione. Pertanto, con motivazione logica e congruente anche in ragione di quanto sopra detto con riguardo ai primi due motivi di ricorso, la Corte d’Appello ha rigettato il capo della domanda in base ad una specifica ed autonoma valutazione della stessa.

Peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’omessa pronuncia su una domanda, e così l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che deve essere fatto valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto – riconducibile al citato art. 360 c.p.c., n. 3 – ovvero come vizio della motivazione, incasellarle nello stesso art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 26598 del 2009, Cass. n. 12952 del 2007).

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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