Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14282 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35719-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1754/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1754/09/2019, depositata il 15 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello di F.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso del medesima contribuente contro l’avviso d’intimazione notificatogli da Equitalia Servizi Riscossione s.p.a..

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., oltre che dell’art. 221 c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto che l’avvenuta presentazione, da parte del contribuente, di una “querela” alla Polizia giudiziaria, nella quale si esponeva la pretesa falsità (circa l’avvenuta consegna del plico al portiere dello stabile dove risiedeva il contribuente) di circostanze dichiarate dall’agente postale nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale gli è stata notificata l’intimazione di pagamento impugnata, equivalesse alla querela di falso necessaria per privare tale relata della fede privilegiata che le è attribuita dalla legge.

Va premesso che la ricorrente ha (non solo indicato l’avvenuta produzione nel giudizio merito, ma anche) riprodotto nel ricorso la copia dell’avviso di ricevimento in questione, nel quale risulta la consegna al portiere e la sottoscrizione di quest’ultimo dell’incaricato alla distribuzione postale.

La stessa sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’ attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della citata L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale”.(Cass. sent. n. 24852/06).” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018, in motivazione). Tale necessità è stata peraltro riaffermata da questa Corte proprio con specifico riferimento alle contestazioni della qualità del consegnatario dell’atto che sia persona diversa dal destinatario (Cass., sez. 5, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 05/08/2016; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19795 del 25/07/2018).

Pertanto, il contribuente destinatario della notifica, al fine di contestare che, diversamente da quanto dichiarato dall’agente postale nell’avviso di ricevimento, l’atto non è stato effettivamente consegnato al portiere dello stabile, avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c., come del resto afferma la stessa CTR. La quale, invece, erra laddove, censurando la CTP perchè “ha ignorato la denunzia-querela del ricorrente”, presentata presso un Commissariato di P.S., lascia intendere di ritenere apoditticamente che quest’ultima equivalga alla querela di falso di cui all’art. 22 c.p.c., in contrasto con quanto già chiarito da questa Corte, secondo cui la presentazione di una denuncia-querela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile alla proposizione della querela di falso (Cass.,Sez. 5 -, Ordinanza n. 1148 del 17/01/2019, in materia di sospensione del processo tributario per pregiudizialità). Infatti, “Il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l’autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all’art. 221 c.p.c., e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l’obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorchè sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all’art. 295 c.p.c. e, considerata l’efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio e rigettando il motivo di ricorso proposto, ha chiarito che, nel caso in questione, i fatti esaminati in sede penale – il cui procedimento si era concluso con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia – non potevano essere ritenuti vincolanti nel successivo giudizio civile e la predetta definizione del procedimento penale non avrebbe impedito, da un lato, la presentazione della querela di falso, mentre, dall’altro, l’avrebbe imposta, ai fini della contestazione della veridicità di quanto risultava da una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ma oggetto di riempimento “absque pactis”).” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 04/03/1995; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 23/05/1969).

Va quindi accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per le altre questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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