Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14282 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21639/2008 proposto da:

A.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIAZZA Andrea, PIAZZA GIUSTINO,

giusta mandato ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato MARIO FIACCAVENTO (Studio

avv. D’ALESSIO ANTONIO), rappresentato e difeso dall’avvocato

FIACCAVENTO Mario, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 571/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28.2.08, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata redatta e comunicata relazione ex art 380 bis c.p.c., che per le parti essenziali si riproduce.

La Corte di appello di Catania con sentenza 24 aprile 2008, notificata il 26 maggio 2008, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Catania, con la quale la appellante A.M.P. era stata condannata al pagamento di una parcella professionale in favore dell’ing. L.A. e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha elevato a 231.211,40 Euro l’importo dovuto al professionista. A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23 luglio 2008, affidandosi a tre motivi.

L. ha resistito con controricorso.

Non risulta depositata memoria. Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal relatore che di seguito si ripercorrono. Il ricorso è inammissibile e manifestamente infondato. Esso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. Il secondo e terzo motivo, numerati a pag. 16, che concernono rispettivaimente la sorte dell’appello incidentale e il regolamento delle spese, non si chiudono con la formulazione del quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Altrettanto deve dirsi per il secondo profilo del primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c..

Il primo profilo del motivo concerne invece omessa o insufficiente motivazione circa: A) la “insussistenza di qualsiasi contratto stipulato” con il resistente e b) l’inadempimento del professionista, “attesa la inutilizzabilità” del progetto predisposto dall’ingegner L..

Il motivo è carente dell’indicazione del fatto controverso peraltro sdoppiato nell’epigrafe del motivo. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Più precisamente si ritiene (Cass. 16002/07) che nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 c.p.c., – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Anche questa omissione, che si riscontra nella specie, è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis epe. Inoltre la censura si risolve inammissibilmente (Cass. 6064/08; 18709/07), come ha prontamente rilevato il controricorso, nella richiesta di nuova valutazione del merito della causa, sebbene i giudici d’appello abbiano adeguatamente motivato in ordine alla conclusione del contratto, comprovata dalla sottoscrizione del progetto, e sulla presentazione al Comune di un progetto di sfruttamento edilizio di un terreno, nella consapevolezza della cliente del tentativo di forzare la normativa.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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