Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14282 del 08/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.08/06/2017),  n. 14282

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23777-2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA, 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO COCOLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI ONOFRI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3767/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

IN FATTO

Rilevato che:

S.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Fondiaria Sai s.p.a., quale proprio assicuratore, e INA Assitalia s.p.a., quale assicuratore dei dipendenti della Azienda sanitaria locale di appartenenza, chiedendo la condanna a manlevarlo di quanto tenuto a corrispondere in virtù della sentenza del medesimo Tribunale che lo aveva condannato al risarcimento del danno cagionato a M.V. per responsabilità medica. Il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti di Fondiaria Sai s.p.a.. Avverso detta sentenza propose appello Fondiaria Sai s.p.a.. Con sentenza di data 18 giugno 2015 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello.

Osservò la corte territoriale che l’onere di provare l’effettiva data di decorrenza del termine di prescrizione a favore dell’assicurato che si era visto eccepire l’estinzione del diritto per il decorso del termine annuale gravava sull’appellato e non sull’assicuratore, il quale si era attenuto a quanto indicato nell’atto di citazione che l’assicurato aveva comunicato e nel quale risultava che dai genitori di M.V. era stata inviata sia alla ASL che allo S. in data 11 giugno 1998 la raccomandata di richiesta risarcitoria. Aggiunse che, avendo l’appellato posto a base della propria azione tale circostanza di fatto, era suo onere, vistasi eccepire la prescrizione in relazione al termine decorrente dalla detta missiva che lo stesso S. aveva evidenziato come dato di fatto, provare che nessuna raccomandata era stata a lui inviata o comunque consegnata e che pertanto, fermo che l’assicuratore poteva legittimamente utilizzare per eccepire la prescrizione quanto proveniente dalla stessa parte assicurata, era onere dello S. dimostrare che il dato oggettivo indicato non corrispondeva alla realtà. Precisò il giudice di appello che in base al principio di riferibilità o vicinanza della prova riconducibile all’art. 24 Cost. lo S. poteva acquisire la relativa prova documentale traendola dal fascicolo processuale del giudizio promosso nei suoi confronti o chiedere di provare che non gli era stata inviata alcuna raccomandata. Concluse la Corte nel senso che doveva ritenersi provato che lo S. avesse avuto notizia della pretesa risarcitoria già in epoca antecedente la notifica della citazione per effetto della raccomandata del 11 giugno 1998, in difetto di prova del contrario da parte dell’appellato.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi S.S. e resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (Fondiaria Sai s.p.a.). E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Diritto

IN DIRITTO

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l’onere della prova in ordine alla prescrizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, incombe sulla parte eccipiente e che dallo S. era stata recisamente contestata, fin dall’atto introduttivo del giudizio nei confronti dell’assicuratore (con riproposizione nella comparsa in appello), la circostanza dell’invio della raccomandata in data 11 giugno 1998. Aggiunge che l’assicuratore era nella piena disponibilità di fornire la prova del fatto estintivo, potendo compulsare il fascicolo del M. una volta che lo S. gli aveva comunicato la citazione ricevuta ed avendo chiesto in primo grado (benchè l’istanza era stata disattesa dall’istruttore) l’ordine di esibizione nei confronti del terzo della raccomandata e la prova orale sulla circostanza.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che alla cassazione della sentenza conseguono le statuizioni in ordine alle spese processuali.

Il primo motivo è infondato. Va premesso che risulta assolto l’onere di autosufficienza del ricorso, nè risulta l’ipotesi di integrale trascrizione degli atti.

La decisione impugnata non ha violato il principio di diritto secondo cui, essendo la prescrizione un’eccezione in senso stretto (art. 2938 c.c.), è onere della parte che eccepisce che il diritto si è estinto provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (art. 2697 c.c., comma 2). Il giudice di merito non ha affermato che l’onere della prova dell’assenza dei fatti alla base della eccezione di prescrizione incombesse sul creditore. Nella decisione impugnata si afferma soltanto che l’assicuratore poteva legittimamente utilizzare per eccepire la prescrizione quanto proveniente dalla stessa parte assicurata. In tal modo l’onere della prova resta nell’ambito della parte eccipiente. Una volta che quale elemento probatorio a favore della parte eccipiente sia stato riconosciuto dal giudice di merito il contenuto dell’atto di citazione notificato al creditore e da questi comunicato all’assicuratore, l’onere della prova per la Corte d’appello si è trasferito sull’assicurato, che avrebbe dovuto smentire la circostanza rappresentata nell’atto di citazione.

La questione a questo punto non è di rispetto della regola dell’onere della prova ma di valutazione della prova, ed in particolare i di idoneità della rappresentazione della circostanza fattuale (l’invio della raccomandata in data 11 giugno 1998) nell’atto di citazione notificato all’assicurato a fondare l’eccezione di prescrizione. Trattasi di apprezzamento riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale, censura nella specie non proposta.

Le conclusioni raggiunte con il rigetto del primo motivo determinano l’assorbimento del secondo motivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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