Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14281 del 14/06/2010

Cassazione civile sez. II, 14/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 14/06/2010), n.14281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. parziale Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10663/2007 proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato MAGNANI Cristiana, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8002/2 006 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 14/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 14 febbraio 2006 rigettava l’opposizione proposta da B.J. per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a violazioni del Codice della strada. L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 31 marzo 2007 al Prefetto di Roma.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè relativo a opposizione all’esecuzione, con conseguente appellabilità della decisione di primo grado. La scheda di valutazione della Struttura per l’esame preliminare dei ricorsi aveva invece rilevato l’errata costituzione del contraddittorio in primo grado.

Il ricorso espone che il giudice di pace ha evocato inizialmente in giudizio il Comune di Roma, costituitosi eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Il Prefetto di Roma, successivamente citato, non si è costituito in giudizio.

Il Collegio, che deve d’ufficio verificare che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato, rileva dagli atti che oggetto dell’opposizione è una cartella esattoriale impugnata in via recuperatoria (Cass. 3647/07) per mancata notificazione di alcun atto sanzionatorio presupposto.

La giurisprudenza dominante insegna che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale il Comune in persona del sindaco, – per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell’interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato, (cass n. 17189/07; SU 3117/06;

SU 21624/06).

Nel caso di specie doveva essere evocato in giudizio il ministero dell’Interno, in persona del ministro “pro tempore”, con notificazione dell’atto introduttivo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, atteso che il Comune di Roma era estraneo, per sua esplicita deduzione in giudizio, alle violazioni contestate, dacchè l’accertamento era stato effettuato da forza di polizia, senza che risultasse emessa ordinanza ingiunzione prefettizia. Gli atti impugnati in via recuperatoria (Cass. 17312/07) sono dunque i verbali di contestazione asseritamente mai notificati all’opponente.

La S.C. deve pertanto rilevare la nullità del giudizio, risalendo l’erronea instaurazione del contraddittorio alla responsabilità non della parte ma dell’ufficio del giudice (Cass 13848/07); va cassata con rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione.

La cognizione va rimessa ad altro giudice di pace di Roma per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

 

 

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